IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                                  e 
                             IL MINISTRO 
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 
504, ed in particolare l'articolo 21, comma 6, che esenta dall'accisa
un contingente annuo di tonnellate 125.000 di biodiesel e che demanda
ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il  Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, la definizione  delle
caratteristiche tecniche degli impianti di produzione del  biodiesel,
dei vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da  semi
oleosi coltivati in regime di setaside ai sensi del regolamento (CEE)
n. 334/93 della Commissione del 15 febbraio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 38  del  16  febbraio
1993,  e  dei  criteri  di  ripartizione  del  contingente  tra   gli
operatori; 
  Visti i decreti del Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  con  il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali  31  dicembre
1993 e 12 febbraio 1996, pubblicati, rispettivamente, nelle  Gazzette
Ufficiali n. 3 del 5 gennaio 1994 e  n.  44  del  22  febbraio  1996,
recanti modalita' di applicazione del trattamento  agevolato  per  il
biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(97)732 def. del 5
marzo  1997,  con  la  quale  e'  stata,  tra   l'altro,   dichiarata
incompatibile con le regole di  concorrenza  l'esenzione  dall'accisa
del gia' citato contingente; 
  Vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio  del  19  ottobre  1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L  316
del 31 ottobre  1992,  relativa  all'armonizzazione  delle  strutture
delle accise sugli oli minerali,  ed  in  particolare  l'articolo  8,
paragrafo 2, lettera d), che prevede la possibilita'  per  gli  Stati
membri di applicare esenzioni o  riduzioni  dell'aliquota  di  accisa
sugli oli minerali in caso di realizzazione di progetti pilota per lo
sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti; 
  Considerato che le disposizioni del citato articolo  21,  comma  6,
del testo unico sulle accise  devono  essere  applicate  senza  tener
conto dei vincoli relativi all'origine degli oli vegetali provenienti
da semi oleosi coltivati in  terre  messe  a  riposo,  onde  evitare,
secondo le affermazioni della Commissione europea, di derogare  o  di
recare pregiudizio al sistema delle organizzazioni comuni di mercato,
facendo salva la possibilita'  per  gli  Stati  membri  di  applicare
esenzioni  o  riduzioni  dell'aliquota  dell'accisa  nell'ambito   di
progetti pilota; 
  Espletata la procedura di informazione nel settore  delle  norme  e
delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva  83/189/CEE
del Consiglio del 28 marzo 1983, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 109 del 26  aprile  1983,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3273 del 21 maggio 1998; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Disposizioni di carattere generale 
  1. Al fine di  promuovere  l'impiego  sperimentale  e  favorire  lo
sviluppo tecnologico del prodotto  denominato  "biodiesel",  ottenuto
dalla esterificazione di oli vegetali e loro  derivati  e  utilizzato
come  carburante,  come  combustibile,  come  additivo   ovvero   per
accrescere il volume finale dei carburanti  e  dei  combustibili,  e'
autorizzata  la  realizzazione  di  un  progetto  pilota  di   durata
triennale. 
  2. Nell'ambito  del  progetto  pilota,  il  biodiesel  e'  esentato
dall'accisa entro il limite  massimo  previsto,  con  riferimento  al
periodo dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno  successivo,
con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento. 
  3. Al termine del triennio di sperimentazione del progetto  pilota,
i Ministri concertanti procedono ad un esame congiunto dei  risultati
conseguiti, ai fini di una  eventuale  proroga  della  validita'  del
progetto stesso. 
  4. Il biodiesel deve essere prodotto in impianti  che,  se  ubicati
nel  territorio  nazionale,   presentino   caratteristiche   tecniche
riconosciute idonee ai fini della concessione,  rilasciata  ai  sensi
del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.  1741,  convertito  dalla
legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive  modificazioni.  Per  gli
impianti ubicati nel territorio di Paesi  esteri  le  caratteristiche
tecniche devono essere analoghe a  quelle  richieste  ai  fini  della
concessione per gli impianti nazionali. 
  5. Le ditte  ammesse  a  partecipare  al  progetto  pilota  possono
avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo 
riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 21, comma 6, del testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui consumi  e  relative  sanzioni  penali  ed
          amministrative,  approvato  con  decreto   legislativo   26
          ottobre 1995, n. 504 (d'ora  in  avanti  denominato  "testo
          unico sulle accise") e' il seguente: 
            "6. Le disposizioni del comma 2  si  applicano  anche  al
          prodotto    denominato    "biodiesel",    ottenuto    dalla
          esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come
          carburante, come combustibile,  come  additivo  ovvero  per
          accrescere  il  volume  finale   dei   carburanti   e   dei
          combustibili. E' esentato dall'accisa un contingente  annuo
          di  tonnellate  125  mila  "biodiesel".  Con  decreto   del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il
          Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,
          sono   definiti   i   requisiti   degli    operatori,    le
          caratteristiche tecniche degli impianti  di  produzione,  i
          vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da
          semi oleosi coltivati in regime di setaside  ai  sensi  del
          regolamento (CEE)  n.  334/93  della  Commissione,  del  15
          febbraio 1993, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L  38  del  16  febbraio  1993,  ed  i
          criteri di ripartizione del contingente tra gli  operatori.
          Per il trattamento fiscale  del  "biodiesel"  destinato  al
          riscaldamento   valgono,   in   quanto   applicabili,    le
          disposizioni dell'art. 61". 
            - Il regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione del 15
          febbraio  1993  reca  modalita'   d'applicazione   relative
          all'uso di superfici ritirate dalla produzione  allo  scopo
          di  ottenere  materiali   per   la   fabbricazione,   nella
          Comunita', di prodotti non  destinati  in  primo  luogo  al
          consumo umano o animale. 
            - I testi dell'alinea e della  lettera  d)  dell'art.  8,
          paragrafo 2, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19
          ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture 
          delle accise sugli oli minerali, sono i seguenti: 
            "2. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati
          membri possono applicare esenzioni  o  riduzioni  totali  o
          parziali dell'aliquota di accisa agli  oli  minerali  usati
          sotto controllo fiscale: 
              a)-c) (Omissis); 
            d)  nel  settore  di  progetti  pilota  per  lo  sviluppo
          tecnologico di prodotti meno inquinanti, in particolare per
          quanto  riguarda  i  combustibili   ottenuti   da   risorse
          rinnovabili". 
            - La direttiva 83/189/CEE  del  Consiglio  del  28  marzo
          1983, piu' volte successivamente modificata e  che  prevede
          una procedura d'informazione  nel  settore  delle  norme  e
          delle regolamentazioni tecniche,  stabilisce,  all'art.  8,
          che  gli  Stati  membri  comunichino  immediatamente   alla
          Commissione ogni progetto di regola tecnica  che  intendano
          adottare. 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo,
          essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
           Nota all'art. 1: 
            - Il  regio  decreto-legge  2  novembre  1933,  n.  1741,
          convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367,  da  ultimo
          modificato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dal D.P.R. 18
          aprile  1994,  n.  420,  prevede  che  siano   soggetti   a
          concessione  da  parte  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e   dell'artigianato   gli   impianti   per   la
          lavorazione di oli minerali.