IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vsto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, con il quale sono state riconoscinte le denominazioni di origine controllata "Valtellina" e "Valtellina Superiore" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Viste le domande presentate dalla regione Lombardia - S.PA.F.A. di Sondrio - intese ad ottenere rispettivamente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Classico" per i vini gia' riconosciuti a denominizione di origine controllata "Valtellina Superiore" con il citato decreto presidenziale 11 agosto 1968 e le contestuali modifiche della denominazione di origine controllata "Valtellina" e "Valtellina Superiore" in "Valtellina" e del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota di adesione alle domande sopra indicate pervenuta dal Consorzio di tutela dei vini D.O.C. della Valtellina; Preso atto del parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione svoltasi nei giorni 9 e 10 febbraio 1998, con il quale non si accoglie la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Classico" con la motivazione che la specificazione "Classico" contenuta in detta denominazione puo' costituire oggetto di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, solo se riferibile alla zona di origine piu' antica del territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtellina Superiore", qualificazione temporale non riscontrabile nel territorio delimitato nel disciplinare di produzione approvato con il citato decreto presidenziale 11 agosto 1968; Viste le domande presentate dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di Sondro - e dal Consorzio di tutela dei vini a D.O.C. della Valtellina intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", in sostituzione della gia' richiesta denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Classico", per i vini a denominazione di origine controllata "Valtellina Superiore"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle sopra indicate domande e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998; Visti il parere favorevole del predetto Comitato sulla domanda di modifica della denominazione di origine controllata "Valtellina" e "Valtellina Superiore" in "Valtellina" e la proposta del relativo disciplinare di produzione, conseguenti al parere e alla proposta di cui sopra, pubblicati nella citata Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1998; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata "Valtellina" e "Valtellina Superiore" in "Valtellina" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal predetto Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente del procedimento: Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata "Valtellina" e "Valtellina Superiore", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e' modificata in "Valtellina" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Valtellina" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.