IL DIRIGENTE
 capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
  indicazioni geografiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Vsto il decreto del Presidente  della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 11  agosto 1968,
con  il quale  sono state  riconoscinte le  denominazioni di  origine
controllata  "Valtellina"  e  "Valtellina   Superiore"  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Viste le domande presentate dalla  regione Lombardia - S.PA.F.A. di
Sondrio - intese ad  ottenere rispettivamente il riconoscimento della
denominazione   di  origine   controllata  e   garantita  "Valtellina
Classico" per  i vini  gia' riconosciuti  a denominizione  di origine
controllata   "Valtellina   Superiore"    con   il   citato   decreto
presidenziale  11  agosto  1968  e  le  contestuali  modifiche  della
denominazione  di  origine  controllata  "Valtellina"  e  "Valtellina
Superiore" in "Valtellina" e del relativo disciplinare di produzione;
  Vista la nota di adesione alle domande sopra indicate pervenuta dal
Consorzio di tutela dei vini D.O.C. della Valtellina;
  Preso atto del parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela
e  la   valorizzazione  delle   denominazioni  di  origine   e  delle
indicazioni geografiche tipiche dei  vini nella riunione svoltasi nei
giorni 9 e 10 febbraio 1998, con  il quale non si accoglie la domanda
di  riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita   "Valtellina  Classico"   con   la   motivazione  che   la
specificazione  "Classico"  contenuta  in  detta  denominazione  puo'
costituire  oggetto di  riconoscimento, ai  sensi e  per gli  effetti
dell'art. 5, comma  1, della legge 10 febbraio 1992,  n. 164, solo se
riferibile  alla  zona  di  origine piu'  antica  del  territorio  di
produzione   dei  vini   a  denominazione   di  origine   controllata
"Valtellina  Superiore", qualificazione  temporale non  riscontrabile
nel territorio  delimitato nel  disciplinare di  produzione approvato
con il citato decreto presidenziale 11 agosto 1968;
  Viste le domande presentate dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di
Sondro - e dal Consorzio di tutela dei vini a D.O.C. della Valtellina
intese ad  ottenere il riconoscimento della  denominazione di origine
controllata e garantita "Valtellina Superiore", in sostituzione della
gia'  richiesta  denominazione  di origine  controllata  e  garantita
"Valtellina  Classico",  per  i   vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Valtellina Superiore";
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini  sulle  sopra  indicate domande  e  la
proposta  del   relativo  disciplinare  di  produzione   dei  vini  a
denominazione   di  origine   controllata  e   garantita  "Valtellina
Superiore" pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale  n. 90 del  18 aprile
1998;
  Visti il parere  favorevole del predetto Comitato  sulla domanda di
modifica della  denominazione di  origine controllata  "Valtellina" e
"Valtellina  Superiore" in  "Valtellina" e  la proposta  del relativo
disciplinare di produzione, conseguenti al  parere e alla proposta di
cui sopra,  pubblicati nella citata  Gazzetta Ufficiale n. 90  del 19
aprile 1998;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  e  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto pertanto necessario doversi  procedere alla modifica della
denominazione  di  origine  controllata  "Valtellina"  e  "Valtellina
Superiore"   in   "Valtellina"   e  all'approvazione   del   relativo
disciplinare di produzione  dei vini in argomento,  in conformita' al
parere espresso e alla proposta formulata dal predetto Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni di  origine e l'approvazione dei  disciplinari, prevede
che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate con
decreto del dirigente del procedimento:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La denominazione di origine  controllata "Valtellina" e "Valtellina
Superiore", riconosciuta con decreto  del Presidente della Repubblica
11 agosto  1968, e' modificata  in "Valtellina" ed e'  approvato, nel
testo  annesso  al  presente  decreto, il  relativo  disciplinare  di
produzione.
  La denominazione  di origine controllata "Valtellina"  e' riservata
ai vini che rispondono alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.