IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista  la  legge  25  maggio  1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale in agricoltura;
  Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n.  185,
concernenti  modifiche  ed integrazioni della disciplina del Fondo di
solidarieta' nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324 che ha approvato il nuovo regolamento sull'assicurazione agricola
agevolata;
  Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  324/96  che  prevede,  con  riferimento  a  territori
agricoli omogenei, la  determinazione  annuale  degli  eventi,  delle
colture,    delle    fitopatie    e    delle   garanzie   ammissibili
all'assicurazione agevolata;
  Viste le richieste di parere alle regioni ed alle province autonome
del 14 novembre 1997 ed all'Associazione nazionale  dei  consorzi  di
difesa  del  18  dicembre  1997,  sulle  colture,  le avversita' e le
garanzie  da  ammettere   all'assicurazione   agevolata   nel   1998,
nell'ambito di territori agricoli omogenei;
  Viste  le  proposte  delle regioni Piemonte, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna, Toscana,  Umbria,  Marche,  Abruzzo,  Molise,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, della provincia autonoma di
Trento  e  dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, per la
copertura assicurativa delle produzioni agricole con ciclo produttivo
avente inizio nel 1998;
  Ritenuto di provvedere agli adempimenti per consentire la copertura
assicurativa agricola agevolata delle produzioni 1998, nei  territori
in  cui  le rispettive amministrazioni hanno formulato le proposte di
competenza, rinviando ad un successivo provvedimento l'individuazione
delle restanti aree,  dopo  il  ricevimento  e  l'elaborazione  delle
analoghe   proposte   delle   restanti  amministrazioni  regionali  e
provinciali.
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di conferimento
alle regioni delle funzioni amministrative in materia agricola  e  di
riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  la  copertura assicurativa agricola agevolata delle produzioni
1998, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17  maggio
1996, n. 324, art. 1, comma 3, si stabilisce quanto segue:
  1)  colture assicurabili al mercato agevolato nelle rispettive aree
omogenee di cui al successivo art. 2: actinidia, albicocche, mais  da
granella,  mele,  nettarine,  nettarine  precoci, pere, pere precoci,
pesche, pesche  precoci,  piante  di  viti  porta  innesto,  pomodoro
concentrato,  pomodoro  da  tavola,  pomodoro  pelato,  riso, susine,
susine precoci, tabacco, uva da tavola, uva da vino, vivai  di  viti,
peperoni,  arance, limoni, mandarance, mandarini, carciofi, frumento,
orzo, sorgo, soia, colza, cocomeri, meloni, patate, cachi,  ciliegie,
fragole, olive da tavola, olive da olio, fichi d'india, avena;
  2) avversita': grandine, grandine e vento, brina e gelo, siccita';
  3)  garanzie:  risarcimento  dei  danni  in base alle condizioni di
polizza contrattate.