IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti modifiche ed integrazioni della disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 che ha approvato il nuovo regolamento sull'assicurazione agricola agevolata; Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 324/96 che prevede, con riferimento a territori agricoli omogenei, la determinazione annuale degli eventi, delle colture, delle fitopatie e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata; Viste le richieste di parere alle regioni ed alle province autonome del 14 novembre 1997 ed all'Associazione nazionale dei consorzi di difesa del 18 dicembre 1997, sulle colture, le avversita' e le garanzie da ammettere all'assicurazione agevolata nel 1998, nell'ambito di territori agricoli omogenei; Viste le proposte delle regioni Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, della provincia autonoma di Trento e dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, per la copertura assicurativa delle produzioni agricole con ciclo produttivo avente inizio nel 1998; Ritenuto di provvedere agli adempimenti per consentire la copertura assicurativa agricola agevolata delle produzioni 1998, nei territori in cui le rispettive amministrazioni hanno formulato le proposte di competenza, rinviando ad un successivo provvedimento l'individuazione delle restanti aree, dopo il ricevimento e l'elaborazione delle analoghe proposte delle restanti amministrazioni regionali e provinciali. Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia agricola e di riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Decreta: Art. 1. Per la copertura assicurativa agricola agevolata delle produzioni 1998, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, art. 1, comma 3, si stabilisce quanto segue: 1) colture assicurabili al mercato agevolato nelle rispettive aree omogenee di cui al successivo art. 2: actinidia, albicocche, mais da granella, mele, nettarine, nettarine precoci, pere, pere precoci, pesche, pesche precoci, piante di viti porta innesto, pomodoro concentrato, pomodoro da tavola, pomodoro pelato, riso, susine, susine precoci, tabacco, uva da tavola, uva da vino, vivai di viti, peperoni, arance, limoni, mandarance, mandarini, carciofi, frumento, orzo, sorgo, soia, colza, cocomeri, meloni, patate, cachi, ciliegie, fragole, olive da tavola, olive da olio, fichi d'india, avena; 2) avversita': grandine, grandine e vento, brina e gelo, siccita'; 3) garanzie: risarcimento dei danni in base alle condizioni di polizza contrattate.