IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto l'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, recante "Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992", con il quale si dispone, tra l'altro, l'assegnazione alla regione Toscana di un contributo straordinario di L. 75.000.000.000 per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo e Pisa e in altri comuni e provincie della medesima regione, individuati con delibera della giunta regionale; Vista la nota n. 104/22482/17.0.3. H del 29 maggio 1998, con la quale la regione Toscana dichiara un importo disponibile di L. 789.828.528, a valere sulla predetta assegnazione di L. 75.000.000.000; Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Toscana; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 789.828.528 assegnata alla regione Toscana con decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497. 2. La somma di cui al comma 1 e' versata dalla regione Toscana al cap. XXX - capitolo n. 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilita' n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. La somma di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 1998 Il Ministro: Napolitano