IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Tocai di S. Martino della Battaglia" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 con il quale e' stata modificata la denominazione di origine controllata "Tocai di S. Martino della Battaglia" in "S. Martino della Battaglia" ed e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela del vino a D.O.C. "S. Martino della Battaglia", intesa ad ottenere la integrazione della denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" in "S. Martino della Battaglia" o "S. Martino" e la modifica del disciplinare di produzione di detti vini, rispettivamente riconosciuta ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, relativamente agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare predetto; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, sulla citata domanda di integrazione della denominazione di origine controllata con il quale si respinge la predetta domanda di integrazione della denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" in "S. Martino della Battaglia" o "S. Martino" con la motivazione che tale ultima dicitura, ove usata in alternativa alla esistente denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia", che si richiama alla omonima frazione del comune di Desenzano del Garda (Brescia), non consentirebbe al consumatore di detti vini l'individuazione della zona di provenieriza delle uve atte a produrli, a causa dell'accertata esistenza di numerose frazioni, appartenenti a comuni ricadenti sul territorio nazionale, individuate con il predetto nome "S. Martino"; Visti il parere favorevole del citato Comitato sulla predetta domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia", pubblicati nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.