LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;
  Visto l'art.  67, comma 1,  del decreto  legislativo n. 415  del 12
luglio 1992;
  Visto  il regolamento  di attuazione  dell'art. 6,  comma 4,  della
legge 18  febbraio 1992,  n. 149, approvato  con propria  delibera n.
6237 del 3  giugno 1992 e successivamente modificato  con delibera n.
9570 dell'8 novembre 1995 e con delibera n. 9724 del 17 gennaio 1996;
  Visti in particolare l'art. 3, comma  2, l'art. 4, comma 1, lettera
a), e  gli articoli 5  e 6 del  suddetto regolamento n.  6237/1992, e
successive modificazioni;
  Vista la propria delibera n. 10244 del 30 settembre 1996;
  Considerata l'opportunita' di  consentire l'operativita' dei membri
del consorzio di  collocamento che agiscono nel  contempo in qualita'
di market makers su covered  warrant quotati su mercati regolamentati
italiani  o  esteri relativi  al  titolo  oggetto dell'offerta  e  su
covered warrant relativi  a panieri di titoli, ove  il titolo oggetto
dell'offerta   rientri  nella   base   di   calcolo  dell'indice   di
riferimento, quotati  su mercati regolamentati italiani  o esteri, ed
allo   stesso   tempo   di   mantenere   dei   limiti   all'attivita'
dell'emittente e dei membri del  consorzio di collocamento sul titolo
oggetto dell'offerta e sugli strumenti derivati ad esso collegati;
                              Delibera:
  1. Il regolamento  di attuazione dell'art. 6, comma  4, della legge
18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera Consob n. 6237 del 3
giugno 1992 e successivamente modificato  con delibera n. 9570 dell'8
novembre  1995, con  delibera  n.  9724 del  17  gennaio  1996 e  con
delibera  n. 10244  del  30  settembre 1996,  e'  integrato nel  modo
seguente:
   all'art. 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  "6. I membri  del consorzio di collocamento  che svolgono attivita'
di market  makers su  covered warrant quotati  su mercati  italiani o
esteri relativi al titolo oggetto dell'offerta possono effettuare per
proprio conto operazioni di acquisto  e di vendita del titolo oggetto
dell'offerta, in deroga alle disposizioni  degli articoli 3, comma 2,
5  e  6 del  presente  regolamento,  limitatamente alle  esigenze  di
copertura delle posizioni aperte  nello svolgimento dell'attivita' di
market makers sui covered warrant sopra menzionati.
  7. I membri del consorzio di collocamento che svolgono attivita' di
market  makers  su covered  warrant  relativi  a panieri  di  titoli,
qualora il titolo oggetto dell'offerta  rientri nella base di calcolo
dell'indice di  riferimento, possono  effettuare, per  proprio conto,
operazioni di acquisto e di vendita del titolo stesso, in deroga alle
disposizioni  degli  articoli  3,  comma   2,  5  e  6  del  presente
regolamento, limitatamente alle esigenze di copertura delle posizioni
aperte nello svolgimento dell'attivita'  di market makers sui covered
warrant sopra citati.";
   il comma 3, dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
  "3. Durante  il periodo dell'offerta  ed in quelli che  precedono e
seguono l'offerta  stessa, i  soggetti di cui  al precedente  art. 7,
commi 4, 5, 6 e 7 devono inoltre comunicare giornalmente alla Consob:
  a)  le posizioni  aperte  in contratti  ISOalfa,  MIBO30 e  covered
warrant esistenti al termine di ciascuna giornata di negoziazione;
  b) il prezzo  e le quantita' delle operazioni  di compravendita del
titolo oggetto dell'offerta effettuate a copertura delle posizioni di
cui al precedente punto a).
  Le  comunicazioni devono  pervenire  alla Consob  entro il  secondo
giorno di mercato  aperto successivo a quello  di effettuazione delle
operazioni.".
  2. La  presente delibera sara' pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
  Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore
il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
   Roma, 30 giugno 1998
                                              p. Il presidente: Onado