LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149; Visto l'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1992; Visto il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con propria delibera n. 6237 del 3 giugno 1992 e successivamente modificato con delibera n. 9570 dell'8 novembre 1995 e con delibera n. 9724 del 17 gennaio 1996; Visti in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, comma 1, lettera a), e gli articoli 5 e 6 del suddetto regolamento n. 6237/1992, e successive modificazioni; Vista la propria delibera n. 10244 del 30 settembre 1996; Considerata l'opportunita' di consentire l'operativita' dei membri del consorzio di collocamento che agiscono nel contempo in qualita' di market makers su covered warrant quotati su mercati regolamentati italiani o esteri relativi al titolo oggetto dell'offerta e su covered warrant relativi a panieri di titoli, ove il titolo oggetto dell'offerta rientri nella base di calcolo dell'indice di riferimento, quotati su mercati regolamentati italiani o esteri, ed allo stesso tempo di mantenere dei limiti all'attivita' dell'emittente e dei membri del consorzio di collocamento sul titolo oggetto dell'offerta e sugli strumenti derivati ad esso collegati; Delibera: 1. Il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera Consob n. 6237 del 3 giugno 1992 e successivamente modificato con delibera n. 9570 dell'8 novembre 1995, con delibera n. 9724 del 17 gennaio 1996 e con delibera n. 10244 del 30 settembre 1996, e' integrato nel modo seguente: all'art. 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "6. I membri del consorzio di collocamento che svolgono attivita' di market makers su covered warrant quotati su mercati italiani o esteri relativi al titolo oggetto dell'offerta possono effettuare per proprio conto operazioni di acquisto e di vendita del titolo oggetto dell'offerta, in deroga alle disposizioni degli articoli 3, comma 2, 5 e 6 del presente regolamento, limitatamente alle esigenze di copertura delle posizioni aperte nello svolgimento dell'attivita' di market makers sui covered warrant sopra menzionati. 7. I membri del consorzio di collocamento che svolgono attivita' di market makers su covered warrant relativi a panieri di titoli, qualora il titolo oggetto dell'offerta rientri nella base di calcolo dell'indice di riferimento, possono effettuare, per proprio conto, operazioni di acquisto e di vendita del titolo stesso, in deroga alle disposizioni degli articoli 3, comma 2, 5 e 6 del presente regolamento, limitatamente alle esigenze di copertura delle posizioni aperte nello svolgimento dell'attivita' di market makers sui covered warrant sopra citati."; il comma 3, dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: "3. Durante il periodo dell'offerta ed in quelli che precedono e seguono l'offerta stessa, i soggetti di cui al precedente art. 7, commi 4, 5, 6 e 7 devono inoltre comunicare giornalmente alla Consob: a) le posizioni aperte in contratti ISOalfa, MIBO30 e covered warrant esistenti al termine di ciascuna giornata di negoziazione; b) il prezzo e le quantita' delle operazioni di compravendita del titolo oggetto dell'offerta effettuate a copertura delle posizioni di cui al precedente punto a). Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro il secondo giorno di mercato aperto successivo a quello di effettuazione delle operazioni.". 2. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 30 giugno 1998 p. Il presidente: Onado