IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Visti il decreto ministeriale 6 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 198 del 13 aprile 1996. con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale e' stato emanato il regolamento didattico di Ateneo, affisso all'albo dell'Universita' il 4 giugno 1998; Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', relativa alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera afferente alla facolta' di farmacia; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 2 ottobre 1997; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 267 del 15 gennaio 1997, con il quale l'Universita' di Pisa e' stata autorizzata ad istituire, per l'anno accademico 1997-98, la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera; Vista la deliberazione in data 15 maggio 1998, con la quale il consiglio di facolta' di farmacia, approva l'attivazione della suddetta scuola a decorrere dall' anno accademico 98/99. Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'Universita' deli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e ulteriormente modificato come di seguito indicato.