IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio  decreto-legge 20 gennaio 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Visti il  decreto ministeriale  6 settembre 1995,  pubblicato nella
Gazzetta ufficiale - serie generale -  n. 198 del 13 aprile 1996. con
il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico
relativamente   alle   scuole   di   specializzazione   del   settore
farmaceutico;
  Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale
e' stato emanato il regolamento didattico di Ateneo, affisso all'albo
dell'Universita' il 4 giugno 1998;
  Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorita'
accademiche di  questa Universita',  relativa alla  istituzione della
scuola  di specializzazione  in farmacia  ospedaliera afferente  alla
facolta' di farmacia;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 2 ottobre 1997;
  Visto  il decreto  ministeriale  29 ottobre  1997 pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 267 del 15 gennaio 1997, con
il quale l'Universita' di Pisa e' stata autorizzata ad istituire, per
l'anno accademico 1997-98, la  scuola di specializzazione in farmacia
ospedaliera;
  Vista la  deliberazione in  data 15  maggio 1998,  con la  quale il
consiglio  di  facolta'  di  farmacia,  approva  l'attivazione  della
suddetta scuola a decorrere dall' anno accademico 98/99.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto dell'Universita' deli studi di Pisa, approvato con regio
decreto  14 ottobre  1926,  n. 2278,  e  successive modificazioni,  e
ulteriormente modificato come di seguito indicato.