IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'articolo  5  del  decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398,  che  prevede  che mediante regolamento del Ministro di grazia e
giustizia  sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della
prova  preliminare  informatica  ai  fini  dell'ammissione alle prove
scritte del concorso per uditore giudiziario;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso
nelle sedute del 25 febbraio 1998 e 14 maggio 1998;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 maggio 1998;
  Vita  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 1 giugno 1998, prot. n. 4074-8/3-6 U.L.;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Archivio informatico dei quesiti

  1.  L'archivio  informatico,  istituito  dall'articolo  123-quater,
comma  1,  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  aggiunto
dall'articolo  4  del  decreto  legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
contiene  un  numero  di quesiti, inerenti alle materie oggetto della
prova  scritta  ai  sensi dell'articolo 123 -ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 3 del decreto legislativo
17  novembre  1997,  n.  398, non inferiore a cinquemila per ciascuna
materia.
  2.  Possono  essere  inseriti  nell'archivio unicamente quesiti che
facciano   diretta   applicazione   di   disposizioni  normative  con
esclusione   di   ogni   riferimento  ad  argomenti  ed  orientamenti
dottrinali o giurisprudenziali.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare la   lettura delle
          disposiozioni di legge  alle quali e' operato il    rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti:
           Nota alle premesse:
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell' attivita' di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri)  prevede   che   con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie di   competenza del Ministro  o di autorita'
          sottordinate al  Ministro, quando  la legge   espressamente
          conferisca  tale  potere. Tali regolamenti, per  materie di
          competenza  di     piu'      Ministri,    possono    essere
          adottati      con     decreti interministeriali,      ferma
          restando   la   necessita'  di   apposita autorizzazione da
          parte   della    legge.  I  regolamenti    ministeriali  ed
          interministeriali non  possono dettare   norme contrarie  a
          quelle  dei regolamenti emanati  dal Governo.  Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione. Il comma  4    dello    stesso
          articolo    stabilisce   che    gli   anzidetti regolamenti
          debbano  recare la denominazione di   "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione della Corte  dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
            -  Si trascrive  il testo dell'art. 123-quater del  regio
          decreto 30 gennaio 1941,  n. 12  (Ordinamento  giudiziario)
          aggiunto    dall'art. 4 del decreto legislativo 17 novembre
          1997, n. 398,  recante:  "Modifica  alla  disciplina    del
          concorso per  uditore giudiziario e  norme sulle scuole  di
          specializzazione   per   le  professioni  legali,  a  norma
          dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio  1997,
          n. 127":


            "Art.  123-quater.  -  1. Presso il Ministero di grazia e
          giustizia e' istituita    la     commissione     permanente
          per     la     creazione    e l'aggiornamento dell'archivio
          informatico delle  domande per la prova preliminare.
            2. La commissione e' nominata dal Ministro  di  grazia  e
          giustizia  ed  e'  composta  da  cinque magistrati,   anche
          cessati dal servizio,  di  cui  tre,  tra    i  quali    il
          presidente,    designati  dal    Consiglio  superiore della
          magistratura. La  commissione  si avvale   delle  strutture
          del centro elettronico di documentazione presso la Corte di
          cassazione.
            3.  La    commissione dura in carica  tre anni. La nomina
          dei singoli componenti e' rinnovabile  per  un  periodo  di
          eguale durata.
            4.   Su   proposta  del  presidente,  nella   fase  della
          creazione dell'archivio,   la   commissione   puo'   essere
          integrata    con   membri aggregati fino  ad un massimo  di
          cinquanta, scelti tra  magistrati e docenti    universitari
          dal      Ministro  e     dal  Consiglio    superiore  della
          magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.
            5. All'atto della nomina i  componenti, anche  aggregati,
          seguono  un  corso di   specializzazione in   docimologia e
          tecnica del  test della durata  di quindici  giorni  la cui
          organizzazione  e' demandata  al Consiglio superiore  della
          magistratura,  di    intesa  con  il  Ministro  di grazia e
          giustizia. Nei  successivi sei  mesi, con  cadenza mensile,
          sono   organizzati   corsi   di    approfondimento    della
          durata  di  tre giorni".
            -    Si riporta  il  testo  dell'art. 123-ter  del  regio
          decreto  30 gennaio 1941,  n. 12  (Ordinamento giudiziario)
          inserito  dall'art. 3 del decreto legislativo  17  novembre
          1997,  n.  398,  recante:  "Modifica  alla disciplina   del
          concorso per  uditore giudiziario e  norme sulle scuole  di
          specializzazione   per   le  professioni  legali,  a  norma
          dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio  1997,
          n. 127":
            "Art.    123-ter. -   l.   La   prova scritta   verte  su
          ciascuna  delle seguenti materie:
               a) diritto civile;
               b) diritto penale;
               c) diritto amministrativo.
            2. La  prova  orale  verte  su  ciascuna  delle  seguenti
          materie o gruppi di materie:
            a)  diritto  civile  ed  elementi fondamentali di diritto
          romano;
               b) procedura civile;
               c) diritto penale;
               d) procedura penale;
            e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
               f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
               g) diritto comunitario;
            h) diritto  internazionale  ed  elementi  di  informatica
          giuridica.
            3.   Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che
          ottengono non meno di  12/20 di  punti in   ciascuna  delle
          materie  della   prova scritta.   Conseguono la idoneita' i
          candidati che  ottengono  non  meno  di  6/10  in  ciascuna
          materia   della  prova  orale  e   comunque  una  votazione
          complessiva  nelle   due prove  non inferiore  a novantotto
          punti. Non sono ammesse frazioni di punto".