Ai comuni
                                  Alle province
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni italiani (ANCI)
                                  All'Unione province italiane (UPI)
  L'art. 25, comma 3, del decreto  legislativo n. 472 del 18 dicembre
1997,  come integrato  dal decreto  legislativo n.  203 del  5 giugno
1998, (applicabile  anche in  materia di  tributi locali  per effetto
della norma di rinvio contenuta  nell'art. 16 del decreto legislativo
n. 473 del  18 dicembre 1997) stabilisce che i  procedimenti in corso
alla data del primo aprile  1998 "possono essere definiti quanto alle
sanzioni, entro sessanta giorni  dall'emanazione dei decreti previsti
dall'art. 28, dagli autori della  violazione e dai soggetti obbligati
in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato
ovvero  al quarto  dell'ammontare risultante  dall'ultima sentenza  o
decisione  amministrativa.  E'  comunque esclusa  la  ripetizione  di
quanto  pagato.   La  definizione   non  si  applica   alle  sanzioni
contemplate nell'art. 17, comma 3".
  L'art. 5 del decreto del  direttore generale del Dipartimento delle
entrate dell'11  giugno 1998 (pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
134 dello  stesso giorno)  stabilisce che  "il pagamento  delle somme
dovute  a titolo  di sanzioni  pecuniarie a  seguito di  ravvedimento
operoso o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma
3, 17, comma  2, e 25, comma 3, del  decreto legislativo n. 472/1997,
afferenti  i tributi  dei  comuni e  delle  province, con  esclusione
dell'INVIM, e' eseguito secondo le stesse modalita' ed utilizzando la
medesima  modulistica   prevista  per   i  singoli  tributi   cui  si
riferisce".
  La  presente  circolare  e'  diretta  a  fornire  istruzioni  sulle
modalita'  di versamento  dell'importo  dovuto  dai contribuenti  che
intendono definire  le sanzioni, ai  sensi e nei limiti  indicati dal
predetto terzo comma dell'art. 25, in materia di tributi dei comuni e
delle province (esclusa l'INVIM).
  Salvo quanto si dira' nel prosieguo in merito alla TARSU diversa da
quella  giornaliera; il  versamento dell'importo  dovuto, previo  suo
arrotondamento alle mille lire per eccesso o per difetto, va eseguito
entro sessanta  giorni dall'11  giugno 1998  (data di  emanazione del
predetto decreto), operando nel modo seguente:
  a) Per quanto  concerne l'imposta comunale sugli  immobili (ICI) il
versamento va effettuato in favore del comune avente diritto, tramite
il concessionario  della riscossione territorialmente  competente (il
numero  di  conto corrente  postale  del  concessionario deve  essere
quello  dedicato   alla  riscossione  dell'ICI   in  autotassazione),
utilizzando il  bollettino, con caratteri in  colore rosso, approvato
con  il decreto  interministeriale 12  maggio 1993,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del successivo 20 maggio.
  Va compilata  soltanto la  parte relativa: all'importo  versato, al
numero di  conto corrente postale  e alla indicazione  del competente
concessionario della  riscossione, alle generalita' e  codice fiscale
del contribuente, al comune di ubicazione degli immobili. La restante
parte del bollettino va lasciata in bianco.
  Il bollettino puo' essere utilizzato  sia presso gli uffici postali
che presso gli sportelli del concessionario della riscossione.
  b)  Per  quanto  riguarda  l'imposta comunale  per  l'esercizio  di
imprese e  di arti e  rofessioni (ICIAP) il versamento  va effettuato
direttamente sul  conto corrente  postale del comune  avente diritto,
utilizzando il  bollettino, con caratteri in  colore verde, approvato
con il decreto interministeriale del  9 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del successivo 13 giugno.
  Va compilata  soltanto la  parte relativa: all'importo  versato, al
numero di conto corrente postale  ed al comune intestatario del conto
stesso,  alle  generalita'  e  codice fiscale  del  contribuente.  La
restante parte del bollettino va lasciata in bianco.
  c) Per  quanto concerne  l'imposta comunale  sulla pubblicita'  e i
diritti sulle  pubbliche affissioni, la tassa  comunale o provinciale
per  l'occupazione  di spazi  ed  aree  pubbliche (TOSAP),  la  tassa
giornaliera  per   lo  smaltimento  dei  rifiuti   solidi  urbani  il
versamento va  effettuato direttamente in  favore del comune  o della
provincia avente  diritto oppure,  se il  servizio di  accertamento e
riscossione e' affidato in concessione, tramite il concessionario.
  Per  l'imposta   sulla  pubblicita'   e  diritti   sulle  pubbliche
affissioni, va utilizzato il bollettino,  con caratteri in colore blu
chiaro, approvato con il decreto interministeriale del 5 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la
TOSAP e  tassa smaltimento giornaliera, va  utilizzato il bollettino,
con caratteri  in colore arancione,  approvato con lo  stesso decreto
del 5 agosto.
  Va compilata  soltanto la  parte relativa: all'importo  versato, al
numero di conto corrente postale  del comune o della provincia ovvero
del  concessionario, con  l'indicazione  dell'intestatario del  conto
stesso alle generalita' e codice  fiscale del contribuente, al comune
o provincia interessati. La restante parte dei bollettini va lasciata
in bianco.
  d)  Per quanto  concerne la  tassa per  lo smaltimento  dei rifiuti
solidi urbani (TARSU),  diversa da quella giornaliera,  ed i relativi
tributo provinciale ed  addizionali ex ECA, non potendo  i tributi in
commento essere riscossi se non  tramite ruolo, e' sufficiente che il
contribuente, entro i predetti 60 giorni dall'11 giugno 1998 invii al
comune  che  ha emesso  il  provvedimento  sanzionatorio una  istanza
irrevocabile con la quale chieda la  definizione ai sensi del comma 3
dell'art. 25 del decreto  legislativo n. 472/1997, specificandovi gli
estremi (numero e  data) del provvedimento medesimo. In  caso di gia'
avvenuta  iscrizione  a  ruolo,   il  comune  provvede  allo  sgravio
dell'importo,   a  titolo   di  sanzione,   non  ancora   pagato  dal
contribuente, che eccede quanto dovuto ai sensi del precitato comma 3
dell'art. 25; in caso  contrario, provvede all'iscrizione in apposito
ruolo della somma dovuta ai sensi  del comma 3 in discorso, da pagare
in unica soluzione.
  e) Per quanto riguarda altri  tributi comunali e provinciali, quali
le   tasse  sulle   concessioni  comunali   ed  il   canone  per   il
disinquinamento delle  acque, il versamento va  eseguito utilizzando,
laddove  non esista  una  modulistica per  lo  specifico tributo,  un
normale bollettino di conto corrente postale.
  E' interesse del contribuente:
  qualora  non sia  stata  ancora introdotta  una controversia,  dare
notizia,  eccezion  fatta per  i  tributi  di  cui alla  lettera  d),
dell'intervenuto versamento  al comune o  provincia che ha  emesso il
provvedimento sanzionatorio, specificando gli estremi (numero e data)
del predetto provvedimento,  la denominazione del tributo,  la data e
l'importo del versamento, con la seguente indicazione "Definizione ai
sensi del comma  3 dell'art. 25 del decreto  legislativo n. 472/1997"
(nel  caso in  cui il  servizio  di accertamento  e riscossione,  per
l'imposta  sulla pubblicita',  diritti sulle  pubbliche affissioni  e
TOSAP,  sia  affidato in  concessione,  le  notizie di  cui  trattasi
saranno fornite a tale concessionario);
  qualora,  invece,  sia  stata  introdotta  una  controversia,  dare
notizia, secondo le modalita' sovraindicate ed anche per i tributi di
cui   alla  lettera   d),  dell'intervenuto   versamento  all'organo,
giurisdizionale  o amministrativo,  presso  il quale  pende la  lite,
allegando fotocopia della ricevuta del versamento stesso.
  I  concessionari  della  riscossione eseguono  il  riversamento  al
comune o provincia avente diritto, nei termini e secondo le modalita'
previste dalle disposizioni vigenti.
  La pubblicazione della presente  circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana tiene  luogo anche della distribuzione agli
organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
                                            Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                   Romano