LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
   Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
   Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   Visti,  in  particolare,  gli articoli 61, comma 2, e 72, comma 2,
del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;
   Vista la lettera del  1'  luglio  1998,  con  la  quale  la  Banca
d'Italia  ha  comunicato l'intesa prevista dall'articolo 72, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;
                              Delibera:
E' adottato il Regolamento di attuazione del decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  concernente  la  disciplina dei mercati. Il
Regolamento consta di 10 articoli.
La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob.
Roma, 1 luglio 1998
                                              p. Il presidente: ONADO
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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24  FEBBRAIO  1998,
N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI MERCATI
                              TITOLO I
                    FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI
                               Art. 1
                           Fonti normative
   1.  Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 61,
comma 2, e dell'articolo 72, comma  2,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58.
                               Art. 2
                             Definizioni
   1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) "societa' di gestione: le societa' di gestione di cui all'articolo
   61, comma 1, del Testo Unico;
c)  "capitale  minimo delle societa' di gestione": l'ammontare minimo
   del  capitale  sociale  delle  societa'  di  gestione  versato  ed
   esistente.
                              TITOLO II
                DISCIPLINA DEI MERCATI REGOLAMENTARI
                               Capo I
Determinazione,  del  capitale  minino delle societa' di gestione dei
mercati  e  delle  attivita'  connesse  e  strumentali  a  quelle  di
organizzazione e gestione dei mercati
                               Art. 3
                           Capitale minimo
   1.  Il  capitale  minimo  delle societa' di gestione e' fissato in
lire dieci miliardi.
   2. Il capitale minimo delle  societa'  di  gestione  che  svolgono
anche  l'attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1, lett. f), e'
fissato in lire venticinque miliardi.
                               Art. 4
                  Attivita' connesse e strumentali
   1.  Le societa' di gestione possono svolgere le seguenti attivita'
connesse e strumentali a quelle  di  organizzazione  e  gestione  dei
mercati:
a)  predisposizione,  gestione, manutenzione e commercializzazione di
   software, hardware  e  reti  telematiche  relativi  a  sistemi  di
   contrattazione, trasmissione di ordini e dati;
b)   elaborazione,   distribuzione   e  commercializzazione  di  dati
   concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da essi
   gestiti e di dati relativi ai mercati;
c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e  rettifica  delle
   operazioni  aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei
   relativi saldi al servizio di compensazione e  liquidazione  delle
   operazioni di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;
d)   promozione   dell'immagine   del  mercato  anche  attraverso  la
   diffusione di informazioni  concernenti  il  mercato  stesso'e  le
   societa'   emittenti  e  ogni  altra  attivita'  finalizzata  allo
   sviluppo del mercato;
e) istituzione e gestione di sistemi  di  garanzia  delle  operazioni
   effettuate  nei  mercati anche attraverso la costituzione di fondi
   di garanzia in conformita' a quanto previsto dall'articolo 68  del
   Testo, Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;
f)  istituzione  e gestione di sistemi di compensazione e di garanzia
   delle operazioni aventi ad oggetto strumenti  finanziari  derivati
   ammessi   alle   negoziazioni  nei  mercati  da  esse  gestiti  in
   conformita' a quanto previsto dall'articolo 70 del Testo  Unico  e
   dalle relative disposizioni di attuazione;
g)  istituzione  e  gestione  di  sistemi  di  gestione accentrata di
   strumenti finanziari in conformita' a quanto previsto dalla  Parte
   III, Titolo Il, del Testo Unico.
   2.  Le  societa'  di  gestione  possono assumere partecipazioni in
societa' che svolgono in via esclusiva o principale le  attivita'  di
cui  al  comma  1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella
societa' di cui all'articolo 69,  comma  1,  del  Testo  Unico  e  in
societa', italiane o estere, di gestione dei mercati.
                               Capo II
              Liquidazione delle insolvenze di mercato
                               Art. 5
                             Definizioni
   1. Nel presente Capo si intendono per:
a)  "negoziatore":  il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati
   regolamentati italiani;
b)  "liquidatore":  il   soggetto   partecipante   al   servizio   di
   compensazione  e  liquidazione  delle operazioni aventi ad oggetto
   strumenti finanziari non derivati,  di  cui  all'articolo  69  del
   Testo Unico;
c) "aderente": il soggetto partecipante ai sistemi di compensazione e
   garanzia  delle  operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari
   derivati, di cui all'articolo 70 del Testo Unico;
d) "commissario": il commissario o i commissari che la Consob  nomina
   ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico;
e)  "sistemi  di garanzia": i sistemi finalizzati a garantire il buon
   fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di
   cui all'articolo 69, comma 2, del Testo Unico;
f) "gestori dei servizi di mercato":  le  societa'  di  gestione  dei
   mercati  regolamentati  di cui all'articolo 61 del Testo Unico e i
   soggetti cui esse hanno eventualmente appaltato lo svolgimento  di
   servizi,  i  gestori  dei  sistemi finalizzati a garantire il buon
   fine  delle  operazioni  di cui all'articolo 68 del Testo Unico, i
   gestori  dei  servizi  di  compensazione  e  liquidazione  di  cui
   all'articolo  69,  comma 1, del Testo Unico, i gestori dei sistemi
   di garanzia, i gestori dei sistemi di compensazione e garanzia  di
   cui all'articolo 70 del Testo Unico e i ' soggetti che svolgono la
   gestione  accentrata  di  strumenti finanziari di cui al titolo II
   della parte III del Testo Unico;
g)  "blocchi":  gli  ordini  aventi  ad  oggetto  i  quantitativi  di
   strumenti   finanziari  individuati  dalla  Consob  nelle  proprie
   disposizioni; ,
h)  "servizio  di  liquidazione":  il  servizio  di  compensazione  e
   liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati
   di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico.
                               Art. 6
               Presupposti dell'insolvenza di mercato
   1.  L'insolvenza di mercato e' determinata dalla mancata copertura
dei saldi debitori determinati neu'ambito del servizio liquidazione e
da ogni altro grave inadempimento o altri  fatti  esteriori  i  quali
dimostrino  l'incapacita'  di far fronte alle obbligazioni di mercato
da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente.
   2. L' insolvenza e' comunque presunta in caso di:
a) mancato conferime'nto da  parte  del  negoziatore  al  liquidatore
   della  provvista  indispensabile  a regolare i contratti stipulati
   nei mercati regolamentati italiani;
b) mancato versamento dei margini di garanzia da parte  dell'aderente
   nei termini e nei modi previsti.
                               Art. 7
               Accertamento dell'insolvenza di mercato
   1. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza
di mercato da parte della Consob:
a)  in  caso  di mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito del
   servizio di liquidazione, il gestore del predetto servizio ne  da'
   comunicazione alla Consob;
b)  nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a), il liquidatore
   comunica l'inadempimento del negoziatore alla societa' di gestione
   del mercato nel quale il negoziatore opera  e  alla  Consob.    La
   societa' di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro
   le  ore 12 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti
   ad essa intestati, i mezzi di pagamento necessari  alla  copertura
   dei  saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di
   mancata copertura dei saldi entro il termine indicato, la societa'
   di gestione ne da' comunicazione alla Consob;
c) nel caso di cui all'articolo comma 2, lett.  b),  il  gestore  del
   sistema  di  compensazione  e  garanzia  comunica  alla  Consob il
   mancato versamento dei margini entro gli orari previsti.
    2.  Con  il  medesimo  provvedimento  con   cui   e'   dichiarata
l'insolvenza  di  mercato, la Consob impartisce istruzioni ai gestori
dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti da adottare
ai fini del completamente del processo di liquidazione in corso.
                               Art. 8
               Liquidazione dell'insolvenza di mercato
   1. Il commissario nominato ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del
Testo  Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con
le seguenti modalita':
a) acquisisce i  dati  e  i  documenti  necessari  alla  liquidazione
   dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore,
   le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato;
b)   dispone  l'esclusione  dai  sistemi  di  riscontro  e  rettifica
   giornalieri  (RRG)  delle  operazioni  stipulate   dall'insolvente
   destinate ad essere regolate nelle giornate successive a quella in
   cui    si   e'   verificata   l'insolvenza,   le   quali   scadono
   anticipatamente;
c) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione  e
   liquidazione  delle  operazioni  realizzato  mediante l'intervento
   degli eventuali sistemi di garanzia, annulla le disposizioni  e  i
   compensi  dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto
   in accensione;
d) relativamente alle operazioni  per  le  quali  e'  stata  disposta
   l'esclusione  dai  sistemi  di  riscontro  e rettifica giornalieri
   (RRG):
   1) per le operazioni diverse dai contratti a  premio,  calcola  la
posizione    netta    di    ciascuna    controparte   nei   confronti
dell'insolvente, per singolo strumento finanziario  e  per  le  lire,
distinguendo  i  contratti  assistiti  dai sistemi di garanzia di cui
all'articolo 68 del decreto da quelli non garantiti, e dispone che le
controparti dell'insolvente provvedano ad acquistare  o  vendere  sul
mercato  gli  strumenti  finanziari  non  compensati,'  che avrebbero
dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, indicando il mercato e i
termini di esecuzione dell'operazione;
   2)  per  le  operazioni  a  premio  in  cui  l'insolvente  sia  il
venditore, dispone che le sue controparti provvedano all'acquisto sul
mercato   di   un   premio  avente  analoghe  caratteristiche  ovvero
all'esecuzione anticipata del contratto;
   3) per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia  compratore,
dispone  che  le sue controparti provvedano all'esecuzione anticipata
del contratto;
e) accerta la correttezza e gli esiti delle operazioni effettuate dai
   sistemi di garanzia e dalle controparti dell'insolvente;
f) emette i certificati di credito:
   1) in favore del sistema di garanzia  per  un  importo  pari  alle
somme  impiegate  dal  sistema  stesso  per l'intervento, rettificate
degli importi a suo  debito  e  credito  derivanti  dall'annullamento
delle disposizioni e dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di
riporto,  dedotte  le  disponibilita'  liquide  e  il  ricavato della
vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia  acquisito
la  titolarita'  a  norma  delle  disposizioni  che  lo regolano, con
l'aggiunta   delle   spese    accessorie    sostenute    a    seguito
dell'insolvenza;
   2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari
alle  differenze  in  lire  a  loro  credito  per ciascuna operazione
eseguita, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute  a  seguito
dell'insolvenza;
g)  acquisisce  le  eventuali  differenze  a credito dell'insolvente,
   accreditandole   in   un   conto   corrente   bancario   rubricato
   all'insolvenza.
   2.  Ai  contratti relativi a blocchi , aventi scadenza superiore a
cinque giorni o prezzi che si discostano da  quelli  di  borsa  nella
misura stabilita dalla Consob, nonche' ai contratti aventi ad oggetto
strumenti  finanziari  non  quotati la procedura di cui al comma 1 si
applica limitatamente alle fasi di cui alle lettere a) e b).
   3.  Il  commissario,  inoltre,  nel  caso  di  insolvenza  di   un
liquidatore  che  partecipa al servizio per conto di negoziatori, per
consentire nei giorni successivi a quello in  cui  si  e'  verificata
l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione,
dei  saldi  delle  partite  di  pertinenza  dei  negoziatori  che  si
avvolgono  del  liquidatore  insolvente,  verifica  con  i   soggetti
interessati  la possibilita' di trasferire ad altro liquidatore detti
saldi e le disponibilita' in titoli e  in  lire  da  essi  costituite
presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere
effettuato,  provvede  ad  escludere  dai  sistemi  RRG le operazioni
stipulate  dai  negoziatori  che   si   avvolgono   del   liquidatore
insolvente,   destinate   ad   essere   regolate  nelle  liquidazioni
successive a quella  in  cui  si  e'  verificata  l'insolvenza.    Il
regolamento  di  tali  operazioni  avviene  direttamente fra le parti
interessate.
                               Art. 9
                      Comunicazioni alla Consob
   1. Il commissario comunica alla Consob,  per  i  provvedimenti  di
competenza,   i  soggetti  che,  non  ottemperano  alle  disposizioni
impartite nell'esercizio delle proprie funzioni.
                             TITOLO III
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                               Art. 10
                          Entrata in vigore
   1. Le disposizioni del Titolo II, Capo I,  entrano  in  vigore  il
quindicesimo  giorno  successivo  a  quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla medesima data  e'
abrogato il regolamento n. 10247 del 1996.
   2.  Le  disposizioni  del Titolo 11, Capo II, entrano in vigore il
novantesimo giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana. Dalla medesima data
cessa l'efficacia degli atti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  49,
comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.