LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il regolamento di esecuzione dell'articolo 23, comma 6, lettere a), b), c), e), f) e g) del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, adottato con propria delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997; Visto il regolamento di esecuzione dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, adottato dal Ministro del tesoro con decreto del 30 giugno 1997, n. 322; Visti gli articoli 31, comma 6, lettere d), f), g) e h), e 214, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono stati iscritti all'albo di cui al comma 4 dello stesso articolo 31 i soggetti gia' iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Considerata l'opportunita', nelle more della emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 31, commi 5 e 6, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di modificare e integrare parzialmente il regolamento n. 10629/1997; Delibera: A) L'articolo 1 del regolamento n. 10629/1997 e' sostituito dal seguente: Articolo 1 Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996 e dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. B) L'articolo 2 del regolamento n. 10629/1997 e' sostituito dal seguente: Articolo 2 Definizioni 1. Nel presente regolamento, l'espressione: a) "Testo Unico" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "decreto ministeriale" indica il decreto del Ministro del tesoro del 30 giugno 1997, n. 322; c) "Consob" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) "commissioni" indica le commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento; f) "albo" indica l'albo unico nazionale dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico; g) "promotore" indica il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico; h) "elenchi" indica gli elenchi regionali e provinciali dei promotori iscritti all'albo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del presente regolamento; i) "soggetti abilitati" indica i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della Parte II, Titolo II, Capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa; l) "gruppo" indica il gruppo definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Testo Unico. C) Nel testo del regolamento n. 10629/1997 l'espressione "soggetto/i abilitatosi all'offerta fuori sede" e' sostituita dall'espressione "soggetto/i abilitato/i". D) L'articolo 3 del regolamento n. 10629/1997 e' sostituito dal seguente: Articolo 3 Istituzione, funzioni e compiti 1. Presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione e' istituita una commissione regionale. Presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi delle province autonome di Trento e Bolzano e' istituita una commissione provinciale. 2. Le commissioni: a) svolgono l'istruttoria preordinata alla iscrizione dei promotori nell'albo; b) provvedono alla iscrizione negli elenchi dei soggetti iscritti all'albo e ne curano l'aggiornamento; c) esercitano compiti di natura disciplinare e verificano la permanenza del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo, nonche' l'assenza di cause di incompatibilita'; d) coadiuvano la Consob nello svolgimento delle istruttorie finalizzate alla individuazione di ipotesi di violazione da parte dei promotori delle disposizioni che ne disciplinano l'attivita'; e) assolvono le altre funzioni ad esse affidate. 3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 2, le commissioni, tra l'altro: a) ricevono le domande di iscrizione all'albo, nonche' le domande di partecipazione all'esame di idoneita' di cui all'articolo 15; b) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini della ammissione all'esame di idoneita' di cui all'articolo 15; c) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo; d) comunicano agli interessati l'iscrizione all'albo, nonche' gli altri provvedimenti che li riguardano; tali comunicazioni sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; e) ricevono le domande di cancellazione dall'albo formulate ai sensi dell'articolo 18. 4. Le commissioni possono promuovere l'organizzazione, senza oneri a carico della Consob, di corsi di preparazione all'esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo dei promotori, nonche' di corsi di aggiornamento professionale per i promotori iscritti. Le commissioni tengono informata la Consob di tali iniziative. E) L'articolo 4 del regolamento n. 10629/1997 e' sostituito dal seguente: Articolo 4 Compiti in materia di controlli sui promotori 1. Le commissioni, qualora vengano a conoscenza, con riferimento a soggetti iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, delle circostanze previste dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, ne informano immediatamente la Consob. Le commissioni procedono senza indugio alla verifica delle circostanze comunicate alla Consob presso l'autorita' giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione che trasmettono alla Consob medesima. 2. Le commissioni, a seguito di segnalazioni ad esse pervenute, anche per conoscenza, ovvero su richiesta della Consob o in presenza di fatti notori riguardanti promotori iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, e comunque quando lo ritengano opportuno, verificano il rispetto delle regole alla cui osservanza sono tenuti i promotori, l permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' l'assenza di cause di incompatibilita'. 3. Al fine di compiere le verifiche di cui al comma 2, le commissioni possono procedere: a) alla richiesta al promotore di informazioni, atti e documenti; b) alla audizione del promotore, anche a seguito di sua specifica richiesta; di tale audizione, da effettuare con modalita' atte a garantirne la riservatezza, deve redigersi un verbale che viene conservato in apposita raccolta; c) alla richiesta di informazioni ad altra commissione e al soggetto per conto del quale opera il promotore; d) alla audizione, a seguito di sua specifica richiesta, del soggetto segnalante; tale audizione deve essere condotta e verbalizzata secondo quanto stabilito nella lettera b). 4. Le commissioni comunicano immediatamente alla Consob l'avvio delle istruttorie relative ai promotori e il loro esito, trasmettendole la relativa documentazione di supporto unicamente alle proprie valutazioni. 5. I membri della commissione e il personale alla medesima assegnato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie, alle informazioni, nonche' agli atti e ai documenti acquisiti, salvo nei confronti della Consob e nei casi in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. F) L'articolo 5 del regolamento n. 10629/1997 e' sostituito dal seguente: Articolo 5 Nomina dei membri 1. Le commissioni sono composte da tre membri, nominati dalla Consob su designazione: uno del presidente della locale camera di commercio, uno dell'organizzazione professionale di categoria dei promotori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale ed uno del presidente della Consob 2. Il membro nominato su designazione del presidente della Consob e' il presidente della commissione. 3. Contestualmente alla designazione dei membri effettivi, ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 provvede alla designazione di un membro supplente il quale, in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi, subentra temporaneamente al titolare. 4. I membri effettivi e supplenti durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere confermati. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, lettera a), e non devono essere stati radiati dall'albo. 5 . L'ufficio di membro della commissione e' incompatibile con qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione all'esame di idoneita' di cui all'articolo 15, indetti, nella regione o nella provincia autonoma nel cui territorio opera la commissione di appartenenza. 6. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 4, ovvero al verificarsi di una situazione di incompatibilita', i membri effettivi e supplenti delle commissioni si astengono dall'esercizio delle loro funzioni, informando immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono. G) L'articolo 6 del regolamento n. 10629/1997 e' sostituito dal seguente: Articolo 6 Sospensione dei membri 1. Qualora si realizzino nei loro confronti i presupposti stabiliti dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, i membri informano immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono che ne riferisce senza indugio alla Consob. 2. La Consob puo' disporre la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni del membro che si trovi nella condizione di cui al comma 1, o che sia sospeso ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del Testo Unico, ovvero nei cui confronti sia aperto un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 196, comma 2, del medesimo Testo Unico ed in ogni altro caso in cui cio' si renda necessario per assicurare il buon funzionamento della commissione. 3. La sospensione del membro dall'esercizio delle sue funzioni non puo' eccedere la durata del provvedimento cautelare di cui all'articolo 55, comma 1, del Testo Unico o del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 196, comma 2, del medesimo testo Unico e comunque non puo' avere una durata superiore ad un anno. 4. Del provvedimento di sospensione viene data notizia al soggetto che aveva designato il membro sospeso ai fini della designazione di un sostituto temporaneo, da nominare ai sensi dell'articolo 5, comma 1. H) L'articolo 11 del regolamento n. 10629/1997 e' sostituito dal seguente: Articolo 11 Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni 1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione alla Consob entro trenta giorni: a) il soggetto abilitato all'offerta fuori sede presso il quale hanno assunto l'incarico di promotore; b) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 83 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari; c) ogni variazione degli elementi informativi di cui all'articolo 12, ovvero di quello di cui alla lettera b). 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data di assunzione dell'incarico ovvero della intervenuta variazione. 3. I promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui n'e hanno notizia. I) L'articolo 13 del regolamento n. 10629/1997 e' abrogato. L) L'articolo 14 del regolamento n. 10629/1997 e' sostituito dal seguente: Articolo 14 Requisiti per l'iscrizione 1. Per conseguire l'iscrizione all'albo e' necessario: a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale; b) essere muniti del titolo di studio di cui all'artico o 2, comma 1, del decreto ministeriale; c) aver superato l'esame di idoneita' di cui all'articolo 15 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalita' di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale. M) L'articolo 15 del regolamento n. 10629/1997 e' sostituito dal seguente: Articolo 15 Esame di idoneita' 1. L'esame di idoneita' e' indetto con cadenza almeno quadrimestrale e consiste in una prova scritta e in un colloquio. 2. La prova scritta, che puo' essere articolata anche in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: nozioni di economia finanziaria, nozioni di diritto del mercato finanziario e disciplina legislativa, regolamentazione e deontologia dell'attivita' di promotore. Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie: nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. 3. L'esame di idoneita' e' superato qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio. 4. La domanda di ammissione all'esame di idoneita' e' indirizzata alla commissione costituita nel capoluogo della regione o della provincia autonoma in cui l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato, a pena; di irricevibilita', la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 5. Il bando dell'esame di idoneita' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. N) L'articolo 16 del regolamento n. 10629/1997 e' sostituito dal seguente: Articolo 16 Domanda di iscrizione 1. Nella domanda di iscrizione all'albo, l'istante deve indicare il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente gia' assunto l'obbligo di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; se residente all'estero, deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell'esercizio della attivita' di promotore, specificando il relativo indirizzo. Qualora l'istante abbia sostenuto l'esame di idoneita' di cui all'articolo 15 del presente regolamento o possieda taluno dei requisiti di professionalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi: - la sessione in cui e' stato sostenuto l'esame di idoneita' e la commissione esaminatrice; - gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro; - gli estremi di iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. La domanda e' indirizzata alla commissione costituita nel capoluogo della regione o della provincia autonoma in cui l'istante e' residente ovvero, se residente all'estero, ha eletto domicilio. 2. La domanda deve recare in allegato, a pena di irricevibilita', la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dev'essere corredata della seguente ulteriore documentazione: a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale; b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto ministeriale, dichiarazione autentica resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale e' stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto; c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura; d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale; e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di: 1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'articolo 80 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari; 2) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui all' articolo 1 del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacita' di agire; 3) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico. 3. La commissione, ricevuta la domanda, provvede a richiedere: a) all'ufficio del casellario presso il Tribunale competente, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'istante; b) alla Prefettura competente, il certificato attestante che l'interessato non e' stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. 4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorita' competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non e' stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneita' dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non e' previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione. O) L'articolo 18 del regolamento n. 10629/1997 e' sostituito dal seguente seguente: Articolo 18 Cancellazione dall'albo 1. La Consob procede alla cancellazione del promotore in caso di: a) domanda dell'interessato; b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo ovvero mancato pagamento del contributo di vigilanza; e) radiazione dall'albo. 2. La cancellazione di cui al comma 1, lettera a), e' disposta a seguito di domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione. La commissione la inoltra alla Consob entro il termine di trenta giorni dal ricevimento. 3. Le cancellazioni di cui al comma 1, lettera b), sono disposte di norma su proposta della competente commissione, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto. La proposta e' inoltrata alla Consob entro il termine di sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria. Resta ferma la potesta' della Consob di procedere alle suddette cancellazioni anche in base ad istruttorie effettuate direttamente. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la commissione comunica alla Consob la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione, tenuto conto particolarmente di quanto previsto dall'articolo 4. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Consob delibera la cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'avvio d'tifficio del procedimento. 6. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera a), possono esservi nuovamente iscritti a domanda 7. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera b), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purche' siano rientrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza. 8. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera c), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purche' siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione. P) La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob; essa entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 1 luglio 1998 P. Il presidente.- ONADO