LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
   Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
   Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
   Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  dell'articolo 23, comma 6,
lettere a), b), c), e), f) e g) del  decreto  legislativo  23  luglio
1996,  n.  415,  adottato con propria delibera n. 10629 dell'8 aprile
1997;
   Visto il regolamento di esecuzione dell'articolo 23, comma 5,  del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, adottato dal Ministro del
tesoro con decreto del 30 giugno 1997, n. 322;
   Visti  gli  articoli  31, comma 6, lettere d), f), g) e h), e 214,
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   Vista la propria delibera n. 11504  del  23  giugno  1998  con  la
quale,  ai  sensi  dell'articolo 31, comma 6, lettera e), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono stati iscritti all'albo  di
cui  al  comma  4  dello stesso articolo 31 i soggetti gia' iscritti,
alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  medesimo,  all'albo
previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415;
   Considerata  l'opportunita',  nelle  more  della  emanazione delle
disposizioni regolamentari di cui  all'articolo  31,  commi  5  e  6,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
di modificare e integrare parzialmente il regolamento n. 10629/1997;
                              Delibera:
A)  L'articolo  1  del  regolamento  n.  10629/1997 e' sostituito dal
seguente:
                             Articolo 1
                           Fonti normative
   1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo  23,
comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  415  del  23  luglio 1996 e
dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58.
B)  L'articolo  2  del  regolamento  n.  10629/1997 e' sostituito dal
seguente:
                             Articolo 2
                             Definizioni
1. Nel presente regolamento, l'espressione:
   a) "Testo Unico" indica il decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58;
   b)  "decreto  ministeriale"  indica  il  decreto  del Ministro del
tesoro del 30 giugno 1997, n. 322;
   c) "Consob" indica la Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa;
   d) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
   e)  "commissioni" indica le commissioni regionali e provinciali di
cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento;
   f) "albo" indica l'albo unico nazionale dei  promotori  finanziari
di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
   g)  "promotore"  indica il promotore finanziario iscritto all'albo
di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
   h) "elenchi"  indica  gli  elenchi  regionali  e  provinciali  dei
promotori  iscritti all'albo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
b), del presente regolamento;
   i) "soggetti abilitati" indica i soggetti che devono avvalersi  di
promotori  finanziari  a norma della Parte II, Titolo II, Capo IV del
Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;
   l) "gruppo" indica il gruppo  definito  dalla  Banca  d'Italia  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Testo Unico.
C)  Nel testo del regolamento n. 10629/1997 l'espressione "soggetto/i
abilitatosi all'offerta fuori sede"  e'  sostituita  dall'espressione
"soggetto/i abilitato/i".
D)  L'articolo  3  del  regolamento  n.  10629/1997 e' sostituito dal
seguente:
                             Articolo 3
                   Istituzione, funzioni e compiti
1. Presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione
e'  istituita  una  commissione  regionale.  Presso  ogni  camera  di
commercio con sede nei capoluoghi delle province autonome di Trento e
Bolzano e' istituita una commissione provinciale.
2. Le commissioni:
   a)   svolgono   l'istruttoria   preordinata  alla  iscrizione  dei
promotori nell'albo;
   b) provvedono alla iscrizione negli elenchi dei soggetti  iscritti
all'albo e ne curano l'aggiornamento;
   c)  esercitano  compiti  di  natura  disciplinare  e verificano la
permanenza del possesso dei  requisiti  prescritti  per  l'iscrizione
all'albo, nonche' l'assenza di cause di incompatibilita';
   d)  coadiuvano  la  Consob  nello  svolgimento  delle  istruttorie
finalizzate alla individuazione di ipotesi di violazione da parte dei
promotori delle disposizioni che ne disciplinano l'attivita';
   e) assolvono le altre funzioni ad esse affidate.
3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 2, le commissioni,
tra l'altro:
   a) ricevono le domande di iscrizione all'albo, nonche' le  domande
di partecipazione all'esame di idoneita' di cui all'articolo 15;
   b)  verificano  la  sussistenza  dei  requisiti prescritti ai fini
della ammissione all'esame di idoneita' di cui all'articolo 15;
   c)  verificano  la  sussistenza  dei  requisiti   prescritti   per
l'iscrizione all'albo;
   d)  comunicano agli interessati l'iscrizione all'albo, nonche' gli
altri  provvedimenti  che  li  riguardano;  tali  comunicazioni  sono
effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
   e)  ricevono  le  domande  di cancellazione dall'albo formulate ai
sensi dell'articolo 18.
4. Le commissioni possono promuovere l'organizzazione, senza oneri  a
carico  della Consob, di corsi di preparazione all'esame di idoneita'
per  l'iscrizione  all'albo  dei  promotori,  nonche'  di  corsi   di
aggiornamento  professionale per i promotori iscritti. Le commissioni
tengono informata la Consob di tali iniziative.
E) L'articolo 4 del  regolamento  n.  10629/1997  e'  sostituito  dal
seguente:
                             Articolo 4
            Compiti in materia di controlli sui promotori
1.  Le  commissioni,  qualora vengano a conoscenza, con riferimento a
soggetti  iscritti  negli  elenchi   dalle   stesse   tenuti,   delle
circostanze  previste  dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, ne
informano immediatamente la Consob. Le  commissioni  procedono  senza
indugio alla verifica delle circostanze comunicate alla Consob presso
l'autorita'  giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione
che trasmettono alla Consob medesima.
2. Le commissioni, a seguito di segnalazioni ad esse pervenute, anche
per conoscenza, ovvero su richiesta della Consob  o  in  presenza  di
fatti  notori  riguardanti  promotori  iscritti  negli  elenchi dalle
stesse tenuti, e comunque quando lo ritengano  opportuno,  verificano
il rispetto delle regole alla cui osservanza sono tenuti i promotori,
l  permanenza  dei  requisiti  per  l'iscrizione  all'albo,  nonche'
l'assenza di cause di incompatibilita'.
3. Al fine di compiere le verifiche di cui al comma 2, le commissioni
possono procedere:
   a) alla richiesta al promotore di informazioni, atti e documenti;
   b) alla audizione del promotore, anche a seguito di sua  specifica
richiesta;  di  tale  audizione,  da  effettuare con modalita' atte a
garantirne la riservatezza,  deve  redigersi  un  verbale  che  viene
conservato in apposita raccolta;
   c)  alla  richiesta  di  informazioni  ad  altra  commissione e al
soggetto per conto del quale opera il promotore;
   d) alla audizione, a  seguito  di  sua  specifica  richiesta,  del
soggetto   segnalante;   tale   audizione   deve  essere  condotta  e
verbalizzata secondo quanto stabilito nella lettera b).
4. Le commissioni comunicano immediatamente alla Consob l'avvio delle
istruttorie relative ai promotori e il loro esito, trasmettendole  la
relativa   documentazione   di   supporto   unicamente  alle  proprie
valutazioni.
5. I membri della commissione e il personale alla medesima  assegnato
sono  tenuti  al  segreto  in ordine alle notizie, alle informazioni,
nonche' agli atti e ai documenti acquisiti, salvo nei confronti della
Consob e nei casi in cui l'ordinamento ne imponga o  ne  consenta  la
rivelazione.
F)  L'articolo  5  del  regolamento  n.  10629/1997 e' sostituito dal
seguente:
                             Articolo 5
                          Nomina dei membri
1. Le commissioni sono composte da tre membri, nominati dalla  Consob
su designazione: uno del presidente della locale camera di commercio,
uno  dell'organizzazione  professionale  di  categoria  dei promotori
maggiormente  rappresentativa  sul  piano  nazionale   ed   uno   del
presidente della Consob
2.  Il membro nominato su designazione del presidente della Consob e'
il presidente della commissione.
3. Contestualmente alla designazione dei membri  effettivi,  ciascuno
dei  soggetti  di  cui  al  comma  1 provvede alla designazione di un
membro supplente il quale, in  caso  di  assenza  o  impedimento  dei
membri effettivi, subentra temporaneamente al titolare.
4.  I  membri  effettivi  e  supplenti  durano in carica cinque anni,
decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere  confermati.
Essi  devono  essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
14, lettera a), e non devono essere stati radiati dall'albo.
5  .  L'ufficio  di  membro  della  commissione  e' incompatibile con
qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione alla professione
di  promotore  o  di  preparazione  all'esame  di  idoneita'  di  cui
all'articolo  15,  indetti,  nella regione o nella provincia autonoma
nel cui territorio opera la commissione di appartenenza.
6. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 4,  ovvero
al  verificarsi  di  una  situazione  di  incompatibilita',  i membri
effettivi e supplenti delle commissioni si  astengono  dall'esercizio
delle  loro  funzioni, informando immediatamente della circostanza la
commissione alla quale appartengono.
G) L'articolo 6 del  regolamento  n.  10629/1997  e'  sostituito  dal
seguente:
                             Articolo 6
                       Sospensione dei membri
1.  Qualora  si realizzino nei loro confronti i presupposti stabiliti
dall'articolo 55, comma  2,  del  Testo  Unico,  i  membri  informano
immediatamente   della   circostanza   la   commissione   alla  quale
appartengono che ne riferisce senza indugio alla Consob.
2. La Consob puo' disporre la sospensione  dall'esercizio  delle  sue
funzioni  del membro che si trovi nella condizione di cui al comma 1,
o che sia sospeso ai sensi  dell'articolo  55,  comma  1,  del  Testo
Unico,   ovvero   nei   cui  confronti  sia  aperto  un  procedimento
sanzionatorio ai sensi dell'articolo 196, comma 2, del medesimo Testo
Unico ed in ogni altro caso in  cui  cio'  si  renda  necessario  per
assicurare il buon funzionamento della commissione.
3.  La  sospensione  del membro dall'esercizio delle sue funzioni non
puo'  eccedere  la  durata  del  provvedimento   cautelare   di   cui
all'articolo  55,  comma  1,  del  Testo  Unico  o  del  procedimento
sanzionatorio di cui all'articolo 196, comma 2,  del  medesimo  testo
Unico e comunque non puo' avere una durata superiore ad un anno.
4.  Del  provvedimento  di sospensione viene data notizia al soggetto
che aveva designato il membro sospeso ai fini della  designazione  di
un  sostituto temporaneo, da nominare ai sensi dell'articolo 5, comma
1.
H) L'articolo 11 del regolamento  n.  10629/1997  e'  sostituito  dal
seguente:
                             Articolo 11
       Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni
1.  I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni,
le quali ne danno comunicazione alla Consob entro trenta giorni:
    a) il soggetto abilitato all'offerta fuori sede presso  il  quale
hanno assunto l'incarico di promotore;
    b)   i  luoghi  di  conservazione  della  documentazione  di  cui
all'articolo 83 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo
24  febbraio  1998,  n.   58,   concernente   la   disciplina   degli
intermediari;
   c)  ogni variazione degli elementi informativi di cui all'articolo
12, ovvero di quello di cui alla lettera b).
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate  senza
indugio  e  comunque  entro  dieci  giorni  dalla  data di assunzione
dell'incarico ovvero della intervenuta variazione.
3.  I  promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente
la perdita dei  requisiti  per  l'iscrizione  all'albo  entro  cinque
giorni  dal  verificarsi  dell'evento  o dal momento in cui n'e hanno
notizia.
I) L'articolo 13 del regolamento n. 10629/1997 e' abrogato.
L) L'articolo 14 del regolamento  n.  10629/1997  e'  sostituito  dal
seguente:
                             Articolo 14
                     Requisiti per l'iscrizione
1. Per conseguire l'iscrizione all'albo e' necessario:
   a)  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  di cui
all'articolo 1 del decreto ministeriale;
   b) essere muniti del titolo di studio di cui all'artico o 2, comma
1, del decreto ministeriale;
   c) aver superato l'esame di idoneita' di cui all'articolo  15  del
presente   regolamento  ovvero  essere  in  possesso  di  taluno  dei
requisiti di professionalita'  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
ministeriale.
M)  L'articolo  15  del  regolamento  n. 10629/1997 e' sostituito dal
seguente:
                             Articolo 15
                         Esame di idoneita'
1. L'esame di idoneita' e' indetto con cadenza almeno  quadrimestrale
e consiste in una prova scritta e in un colloquio.
2.  La  prova  scritta, che puo' essere articolata anche in quesiti a
risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: nozioni di economia
finanziaria, nozioni di diritto del mercato finanziario e  disciplina
legislativa,   regolamentazione   e   deontologia  dell'attivita'  di
promotore. Il colloquio verte sulle materie  della  prova  scritta  e
sulle seguenti altre materie: nozioni di diritto privato e nozioni di
diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.
3.  L'esame  di  idoneita'  e'  superato  qualora  il candidato abbia
riportato un punteggio non inferiore a sei  decimi  sia  nella  prova
scritta che nel colloquio.
4.  La  domanda  di  ammissione all'esame di idoneita' e' indirizzata
alla commissione costituita  nel  capoluogo  della  regione  o  della
provincia  autonoma  in  cui  l'istante  ha  la  residenza ovvero, se
residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato, a pena;
di irricevibilita', la documentazione attestante il versamento  della
contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo
40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5.  Il  bando  dell'esame  di  idoneita' e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
N) L'articolo 16 del regolamento  n.  10629/1997  e'  sostituito  dal
seguente:
                             Articolo 16
                        Domanda di iscrizione
1.  Nella  domanda di iscrizione all'albo, l'istante deve indicare il
soggetto abilitato per il  quale  abbia  eventualmente  gia'  assunto
l'obbligo  di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4  gennaio  1968,  n.  15;  se  residente
all'estero,  deve  inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti
dell'esercizio della attivita' di promotore, specificando il relativo
indirizzo. Qualora l'istante abbia sostenuto l'esame di idoneita'  di
cui  all'articolo  15  del presente regolamento o possieda taluno dei
requisiti di professionalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a) e b), del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre  indicare,
a seconda dei casi:
-  la  sessione  in  cui e' stato sostenuto l'esame di idoneita' e la
commissione esaminatrice;
- gli estremi di iscrizione nel ruolo  unico  o  nel  ruolo  speciale
degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro;
-  gli estremi di iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
   La  domanda  e'  indirizzata  alla  commissione   costituita   nel
capoluogo  della  regione o della provincia autonoma in cui l'istante
e' residente ovvero, se residente all'estero, ha eletto domicilio.
2. La domanda deve recare in allegato, a pena di irricevibilita',  la
documentazione  attestante il versamento della contribuzione prevista
dalle disposizioni di attuazione  dell'articolo  40  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724 e dev'essere corredata della seguente ulteriore
documentazione:
   a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale;
   b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalita'
di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettere  c)  e  d), del decreto
ministeriale, dichiarazione autentica resa dal rappresentante  legale
del   soggetto   presso   il   quale  e'  stata  svolta  l'esperienza
professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;
   c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della
Repubblica presso la Pretura;
   d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale;
   e) dichiarazione, resa ai sensi  dell'articolo  4  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, di:
   1)  non  trovarsi  in  alcuna delle situazioni di incompatibilita'
previste dall'articolo 80 del Regolamento di attuazione  del  decreto
legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli
intermediari;
   2) non essere stato  destinatario,  all'estero,  di  provvedimenti
corrispondenti  a  quelli  che  importerebbero, secondo l'ordinamento
italiano, la perdita  dei  requisiti  di  onorabilita'  di  cui  all'
articolo   1  del  decreto  ministeriale,  con  particolare  riguardo
all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento  e
ad altri provvedimenti incidenti sulla capacita' di agire;
   3)  non  conoscere  l'esistenza  di  cause  comunque ostative alla
propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare  l'adozione  a
proprio  carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai
sensi dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico.
3. La commissione, ricevuta la domanda, provvede a richiedere:
   a) all'ufficio del casellario presso il Tribunale  competente,  il
certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'istante;
   b)  alla  Prefettura  competente,  il  certificato  attestante che
l'interessato  non  e'  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione
disposte  ai  sensi  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e
integrate, salvi gli effetti della riabilitazione.
4.  Per  i  cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei
documenti previsti al comma 3, alla domanda  devono  essere  allegati
certificati,  rilasciati  dalle  autorita'  competenti dello Stato di
residenza, attestanti che l'interessato non e' stato destinatario  di
provvedimenti  corrispondenti  a  quelli  che importerebbero, secondo
l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di  onorabilita'  di
cui  all'articolo  1  del    decreto  ministeriale. Detti certificati
devono essere corredati di un parere legale,  rilasciato  da  persona
abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero,
che  suffraghi  l'idoneita'  dei  certificati  alle  attestazioni  in
questione.  Se  redatti  in  lingua  straniera,  essi  devono  essere
accompagnati   da  una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata
conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o  consolari
italiane  dello  Stato  estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel
caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il  rilascio
di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve
produrre  una  dichiarazione  di  essi sostitutiva, resa nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il
parere legale di cui sopra deve  confermare  la  circostanza  che  in
detto  Stato  estero  non  e'  previsto  il  rilascio dei certificati
sostituiti dalla dichiarazione.
O) L'articolo 18 del regolamento  n.  10629/1997  e'  sostituito  dal
seguente seguente:
Articolo 18
Cancellazione dall'albo
1. La Consob procede alla cancellazione del promotore in caso di:
   a) domanda dell'interessato;
   b)  perdita  di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo ovvero
mancato pagamento del contributo di vigilanza;
   e) radiazione dall'albo.
2. La cancellazione di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  disposta  a
seguito  di  domanda  dell'interessato,  presentata  alla  competente
commissione. La commissione la inoltra alla Consob entro  il  termine
di trenta giorni dal ricevimento.
3.  Le  cancellazioni di cui al comma 1, lettera b), sono disposte di
norma  su  proposta   della   competente   commissione,   a   seguito
dell'accertamento  del relativo presupposto. La proposta e' inoltrata
alla  Consob  entro  il  termine  di   sessanta   giorni   dall'avvio
dell'istruttoria.  Resta  ferma la potesta' della Consob di procedere
alle suddette cancellazioni anche in base ad  istruttorie  effettuate
direttamente.
4.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 2 e 3, la commissione comunica alla
Consob   la   eventuale   esistenza   di   elementi   ostativi   alla
cancellazione,   tenuto  conto  particolarmente  di  quanto  previsto
dall'articolo 4.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Consob delibera la
cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
proposta della commissione competente, ovvero  entro  il  termine  di
sessanta giorni dall'avvio d'tifficio del procedimento.
6. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma
1, lettera a), possono esservi nuovamente iscritti a domanda
7. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma
1, lettera b), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purche'
siano  rientrati  in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del
decreto ministeriale ovvero  abbiano  corrisposto  il  contributo  di
vigilanza.
8. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma
1, lettera c), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purche'
siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.
P)  La  presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e
nel Bollettino della Consob;  essa  entra  in  vigore  il  trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 1 luglio 1998
                                            P. Il presidente.-  ONADO