IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Gutturnio dei Colli Piacentini" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Monterosso Val d'Arda" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Trebbianino Val Trebbia" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli Piacentini", che ha sostituito le predette denominazioni di origine controllata "Gutturnio dei Colli Piacentini", "Monterosso Val d'Arda" e "Trebbianino Val Trebbia", ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti il decreto ministeriale 31 luglio 1993 ed il decreto dirigenziale 27 agosto 1996, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Piacentini", intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine di cui trattasi; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998; Tenuto pertanto necessario doversi provvedere alla modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Piacentini", in conformita' al parere del citato Comitato, come risulta dalla proposta di disciplinare; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.