IL DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela  e   la valorizzazione   delle denominazioni  di origine  e
   delle indicazioni   geografiche      tipiche    dei      vini    e
   responsabile  del procedimento.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazione di origine dei
vini;
  Vista  la legge  16 giugno  1998,  n. 193,  con la  quale e'  stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata dei  vini "Gutturnio  dei Colli  Piacentini" ed  e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974, con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata dei vini "Monterosso Val d'Arda" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 8  gennaio 1975,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata dei vini "Trebbianino Val  Trebbia" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 18  luglio 1984,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Colli  Piacentini",  che  ha  sostituito  le
predette denominazioni  di origine  controllata "Gutturnio  dei Colli
Piacentini", "Monterosso Val d'Arda"  e "Trebbianino Val Trebbia", ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visti  il  decreto  ministeriale  31  luglio  1993  ed  il  decreto
dirigenziale 27 agosto 1996, con  i quali sono state apportate alcune
modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista  la domanda  presentata  dal Consorzio  per  la tutela  della
denominazione  di origine  controllata dei  vini "Colli  Piacentini",
intesa ad ottenere  la modifica del disciplinare  di produzione della
denominazione di origine di cui trattasi;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  controllata  "Colli  Piacentini" pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998;
  Tenuto pertanto  necessario doversi  provvedere alla  modifiche del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini "Colli  Piacentini", in  conformita' al  parere del  citato
Comitato, come risulta dalla proposta di disciplinare;
  Considerato che  l'art. 4  del citato  regolamento 20  aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
i  disciplinari di  produzione vengano  approvati e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata "Colli Piacentini", approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 18 luglio 1984 e successive modifiche, e' sostituito
per  intero dal  testo  annesso  al presente  decreto  le cui  misure
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.