IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n. 341, e, in particolare, l'art.
9, cosi' come  modificato dall'art. 17, commi 116 e  119, della legge
15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il  decreto ministeriale 21  luglio 1997, n.  245, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 175 del 29 luglio 1997,  con il quale e'
stato adottato  il regolamento recante  "norme in materia  di accessi
all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento"
e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b);
  Visto l'art.  4, comma 1,  del citato regolamento, che  individua i
criteri generali da valutare per le eventuali determinazioni relative
alla limitazione degli accessi all'istruzione universitaria;
  Visto  l'art.   4,  comma  2,   del  citato  regolamento   che,  in
applicazione dei  criteri generali indicati  al comma 1  del medesimo
art. 4,  limita gli accessi  ai corsi universitari  specificati nelle
lettere a), b), c), d) ed e);
  Considerata l'esigenza di definire  transitoriamente le procedure e
i parametri  standard di  cui all'art.  2, comma  1, lettera  b), del
citato regolamento tali da consentire alle universita' di programmare
gli accessi ai  corsi di cui all'art.  4, comma 2, lettere  c), d) ed
e), e comma 3 del citato regolamento;
  Sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
che ha espresso il proprio parere in data 2 aprile 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Limitatamente  all'anno   accademico  1998-99,  le  universita'
procedono  alla  programmazione  delle  immatricolazioni,  secondo  i
criteri e i parametri indicati nell'art 2, con riguardo ai:
  a)  corsi di  diploma  universitario il  cui ordinamento  didattico
prevede l'obbligo di tirocinio;
  b) corsi di specializzazione, con  esclusione di quelli in medicina
e chirurgia, regolati da specifiche disposizioni;
  c)  corsi  di  laurea  ad  accesso  limitato  nell'anno  accademico
1996-97, che non  abbiano completato la loro  durata legale nell'anno
accademico 1997-98;
  d) corsi per i quali,  su richiesta delle universita', l'accesso e'
limitato con  decreto del  Ministro dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  ai  sensi dell'art.  4,  comma  3,  del
regolamento adottato con  il decreto ministeriale 21  luglio 1997, n.
245.