IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale e' stato adottato il regolamento recante "norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b); Visto l'art. 4, comma 1, del citato regolamento, che individua i criteri generali da valutare per le eventuali determinazioni relative alla limitazione degli accessi all'istruzione universitaria; Visto l'art. 4, comma 2, del citato regolamento che, in applicazione dei criteri generali indicati al comma 1 del medesimo art. 4, limita gli accessi ai corsi universitari specificati nelle lettere a), b), c), d) ed e); Considerata l'esigenza di definire transitoriamente le procedure e i parametri standard di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del citato regolamento tali da consentire alle universita' di programmare gli accessi ai corsi di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) ed e), e comma 3 del citato regolamento; Sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario che ha espresso il proprio parere in data 2 aprile 1998; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno accademico 1998-99, le universita' procedono alla programmazione delle immatricolazioni, secondo i criteri e i parametri indicati nell'art 2, con riguardo ai: a) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio; b) corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia, regolati da specifiche disposizioni; c) corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996-97, che non abbiano completato la loro durata legale nell'anno accademico 1997-98; d) corsi per i quali, su richiesta delle universita', l'accesso e' limitato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento adottato con il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245.