LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, concernente le "modalita' applicative dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323", convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425, con la qualevengono stabiliti i criteri per l'applicazione dell'adeguamento al prezzo medio europeo, seconda fase, dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale; Vista la nota n. 7/12423 del 18 dicembre 1997, integrata dalla comunicazione del 22 dicembre 1997, del Ministero del bilancio e della programmazione economica con la quale viene trasmesso l'elenco delle specialita' medicinali, per le quali le societa' titolari hanno chiesto l'adeguamento al prezzo medio europeo, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera CIPE 30 gennaio 1997, mandando al Ministero della sanita' il controllo sull'eventuale riallineamento di prezzo al costo unitario piu' basso per medesimo raggruppamento; Riscontrata l'esattezza dei prezzi attribuibili per la seconda fase alle varie specialita' di cui al precitato elenco salvo che per le specialita' "Ecabil" ed "Humatrope" per le quali si e' proceduto all'allineamento di prezzo rispettivamente esistente per la "Calcipirina" e per il "Genotropin" da 16 U.I.; Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 14 gennaio 1998, con la quale viene deciso di chiedere parere all'ufficio legislativo del Ministero della sanita' in ordine alla legittimita' dell'attribuzione della seconda fase del prezzo medio europeo, alla luce di quanto disposto dall'art. 36, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la nota n. 100.1/QUE/3-147/024 del 27 febbraio 1998, con la quale l'ufficio legislativo del Ministero della sanita', in risposta al quesito formulato con la nota n. F.800/Uff.11/Ag.6.4/2284 del 19 gennaio 1998, ritiene che la disposizione di cui all'art. 36, comma 6, della legge n. 449/1997, non precluda la facolta' di completare l'attuazione della seconda fase di adeguamento al prezzo medio europeo dei medicinali, gia' previste dalla legge n. 537/1993; Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 marzo 1998, con la quale e' stato espresso parere favorevole all'attribuzione della seconda fase del prezzo medio europeo alle specialita' medicinali, nelle forme e nelle confezioni indicate in dispositivo; Dispone: Art. 1. Per le specialita' medicinali elencate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui e' parte integrante, vengono confermate le vigenti classificazioni, con i nuovi prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione, ai sensi dell'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.