LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la deliberazione  CIPE del 30 gennaio  1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del  13  maggio  1997,  concernente  le
"modalita'  applicative dell'art.  1, comma  2, del  decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323", convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425, con
la    qualevengono   stabiliti    i   criteri    per   l'applicazione
dell'adeguamento al  prezzo medio europeo, seconda  fase, dei farmaci
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la nota  n. 7/12423  del 18  dicembre 1997,  integrata dalla
comunicazione  del 22  dicembre 1997,  del Ministero  del bilancio  e
della programmazione economica con  la quale viene trasmesso l'elenco
delle specialita' medicinali, per le quali le societa' titolari hanno
chiesto  l'adeguamento al  prezzo  medio europeo,  in ottemperanza  a
quanto  disposto dalla  delibera CIPE  30 gennaio  1997, mandando  al
Ministero della sanita' il controllo sull'eventuale riallineamento di
prezzo al costo unitario piu' basso per medesimo raggruppamento;
  Riscontrata l'esattezza dei prezzi attribuibili per la seconda fase
alle varie  specialita' di cui al  precitato elenco salvo che  per le
specialita'  "Ecabil" ed  "Humatrope" per  le quali  si e'  proceduto
all'allineamento   di  prezzo   rispettivamente   esistente  per   la
"Calcipirina" e per il "Genotropin" da 16 U.I.;
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 14 gennaio
1998,  con  la quale  viene  deciso  di chiedere  parere  all'ufficio
legislativo del  Ministero della sanita' in  ordine alla legittimita'
dell'attribuzione della  seconda fase del prezzo  medio europeo, alla
luce  di  quanto disposto  dall'art.  36,  comma  6, della  legge  27
dicembre 1997, n. 449;
  Vista la nota  n. 100.1/QUE/3-147/024 del 27 febbraio  1998, con la
quale l'ufficio legislativo del  Ministero della sanita', in risposta
al quesito formulato  con la nota n.  F.800/Uff.11/Ag.6.4/2284 del 19
gennaio 1998, ritiene  che la disposizione di cui  all'art. 36, comma
6, della  legge n. 449/1997,  non precluda la facolta'  di completare
l'attuazione  della  seconda  fase  di adeguamento  al  prezzo  medio
europeo dei medicinali, gia' previste dalla legge n. 537/1993;
  Vista la propria  deliberazione, assunta nella seduta  del 25 marzo
1998,   con   la   quale   e'  stato   espresso   parere   favorevole
all'attribuzione  della seconda  fase del  prezzo medio  europeo alle
specialita' medicinali,  nelle forme  e nelle confezioni  indicate in
dispositivo;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le specialita' medicinali  elencate nell'allegato 1 al presente
provvedimento,  di cui  e'  parte integrante,  vengono confermate  le
vigenti  classificazioni, con  i nuovi  prezzi indicati  a fianco  di
ciascuna confezione, ai  sensi dell'art. 8, comma 12,  della legge 24
dicembre 1993, n. 537.