IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1987, con il quale e' stata riconosciuta l'indicazione geografica "Lago di Corbara", e' stata delimitata la relativa zona di produzione ed e' stato autorizzato l'uso di riferimenti aggiuntivi; Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Allerona", "Assisi", "Bettona", "Cannara", "Lago di Corbara", "Narni", "Spello" e "Umbria" per i vini prodotti nel territorio della regione Umbria, e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996, contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale; Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997, contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Umbria; Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori - sede regionale dell'Umbria - intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Lago di Corbara", per i vini rossi gia' riconosciuti ad indicazione geografica tipica con il citato decreto dirigenziale 18 novembre 1995 nel cui dispositivo e' prevista, tra l'altro, la decadenza da indicazione geografica tipica dal momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico in discorso; Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La denominazione "Lago di Corbara", riconosciuta quale indicazione geografica con decreto ministeriale 20 maggio 1987 e quale indicazione geografica tipica con decreto dirigenziale 18 novembre 1995, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.