Il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 20 maggio 1998 ha fissato le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale. Il citato decreto ministeriale, nel seguito denominato "decreto", rinvia ad una successiva circolare la definizione delle modalita' di compilazione delle domande di contributo, del modulo da utilizzare per l'illustrazione del progetto e della documentazione da allegare allo stesso, nonche' l'indicazione delle spese ammissibili, delle somme disponibili per il finanziamento dei progetti e l'eventuale numero massimo di progetti da prendere in considerazione ai fini dell'istruttoria per ciascun Paese beneficiario. Al fine di rendere piu' agevole la presentazione delle domande di contributo e di facilitare lo svolgimento dell'istruttoria, si fa presente quanto segue a completamento ed integrazione delle disposizioni contenute nel decreto cui la presente circolare si riferisce. 1. Modalita' di presentazione della domanda di contributo. 1.1. Le domande di contributo, redatte sulla base del facsimile allegato (all. 1) secondo quanto indicato nell'art. 5 del decreto, dovranno pervenire al Ministero del commercio con l'estero entro il 15 settembre 1998. Le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituto, ente, societa', ecc. (o dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale) ed essere accompagnate dall'unito modulo, debitamente compilato in ogni sua parte (all. 2), contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa e dagli altri documenti di cui all'art. 5 del decreto. Domanda e documentazione devono essere redatte in lingua italiana. I documenti riguardanti i partner esteri dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana, che per le lingue diverse dal francese e inglese dovra' rivestire carattere ufficiale. 1.2. Nel modulo per la formulazione e presentazione di progetti d'investimento, andranno descritti con precisione le "fasi operative" attraverso le quali si svolge il progetto ed il relativo timing. Ai fini della quantificazione dei costi, delle fattibilita' e del monitoraggio, per ciascuna fase dovranno essere precisati: attivita' previste, modalita' d'attuazione; suddivisione delle azioni da realizzare tra il proponente italiano ed i partner, tempi e luoghi di esecuzione. Nella descrizione dell'iniziativa proposta e' possibile fare riferimento anche ad eventuali "allegati tecnici" del progetto. Circa la fattibilita', vanno descritte le modalita' realizzative e gestionali dell'iniziativa e di utilizzo delle risorse (procedure esecutive, flusso dei costi ecc.). Vanno inoltre fornite informazioni sulla autosostenibilita' del progetto (utilizzi, sviluppi e ampliamenti dell'iniziativa finanziata, costi di esercizio, fonti di copertura della gestione, ecc.), con riferimento all'utilizzo futuro delle realizzazioni ed alla permanenza nel tempo dei risultati. Vanno indicati, infine, i principali risultati attesi dalla realizzazione, anche mediante indicatori utilizzabili ai fini del monitoraggio dell'iniziativa. L'iniziativa proposta deve essere inquadrata nel contesto giuridico, sociale ed economico a cui essa fa riferimento. In tal senso occorre, innanzitutto, evidenziare la sua corrispondenza alle finalita' generali della legge n. 212/1992 (art. 1, comma 1) e, in particolare, la connessione col processo di transizione politica ed economica. In secondo luogo va esplicitato l'eventuale inquadramento dell'iniziativa nell'ambito di accordi di cooperazione e/o progetti/programmi di piu' ampia portata, e in particolare la coerenza dell'iniziativa rispetto: ad eventuali accordi bilaterali tuttora vigenti; ad altri piu' vasti programmi di intervento finanziati da organismi multilaterali e/o da altri Paesi sul piano bilaterale o a livello locale. L'iniziativa va inoltre inserita nel contesto socioeconomico piu' direttamente interessato; in tale ambito vanno evidenziati le motivazioni che hanno indotto alla richiesta di intervento e gli specifici fabbisogni attuali e/o futuri che attraverso il progetto si intende soddisfare. Se possibile, l'analisi va integrata con opportune quantificazioni dei fabbisogni (ad esempio, se si tratta di un'iniziativa di formazione, vanno indicati e commentati dati che quantificano la "domanda" di formazione). In ogni caso, l'analisi dei fabbisogni va sostenuta con fonti ufficiali (studi, ricerche .....) o da indagini ad hoc. Rispetto ai fabbisogni complessivamente individuati vanno evidenziati gli obiettivi specifici perseguiti dall'iniziativa. Al fine di completare il quadro di riferimento dell'iniziativa proposta, va fornita una descrizione sintetica delle iniziative gia' esistenti nel Paese estero destinate a soddisfare gli stessi fabbisogni del progetto proposto o collegate con esso. In particolare, vanno indicate (se esistenti) iniziative similari di cooperazione promosse dall'Italia (anche a titolo della stessa legge n. 212/1992) e/o da altri Paesi. Infine, vanno descritti (e, se possibile, quantificati) gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi dalle iniziative similari promosse dal Paese estero e da altri interventi di cooperazione/collaborazione. 1.3. I costi dell'iniziativa (in lire o in ecu) dovranno essere dettagliati per singola voce di spesa, articolati per le fasi descritte in precedenza e suddivisi a seconda del soggetto che se ne assume l'onere, utilizzando le tavole contenute nel modulo allegato. I costi vanno esposti al netto di IVA (o di imposta equivalente vigente nel Paese estero). Nei casi in cui l'IVA (o l'imposta vigente all'estero) e' a carico dell'ente promotore, essa va evidenziata, nell'indicazione del costo unitario e nel riepilogo. L'IVA non potra' comunque essere finanziata con il contributo ministeriale e dovra' essere imputata, in sede di rendiconto, alle fonti di autofinanziamento del progetto. Resta inteso che l'imposta non dovra' essere indicata qualora l'ente promotore ne sia esente oppure abbia diritto al suo rimborso. 1.4. Il progetto promosso dovra' essere realizzato con personale e strutture degli organismi promotori, italiani e locali e di eventuali partner. Nel caso in cui essi non abbiano adeguate risorse umane e materiali, potra' essere fatto ricorso, per realizzare specifici compiti, a consulenti esterni, giustificandone i motivi e fornendo le informazioni necessarie per una valutazione delle professionalita' coinvolte (in particolare curricula vitae). 2. Spese ammesse. 2.1. Potranno essere prese in considerazione soltanto le spese fatturate in data successiva alla presentazione della domanda di contributo. 2.2. Nei singoli decreti concessivi di contributo verranno specificate le spese a fronte delle quali lo stesso viene riconosciuto. Le spese potranno riguardare: personale, consulenze, docenze, viaggi e diarie, materiali e attrezzature acquistate, pubblicazioni, traduzioni ed interpretariato, uso locali, amministrazione/organizzazione, nonche' altre spese da valutare caso per caso. Nel costo del personale dipendente rientrano anche i relativi contributi sociali e altri oneri previsti dai contratti collettivi di categoria. In caso di reclutamento di esperti esterni, si dovra' dimostrare che nella scelta si e' tenuto conto del miglior rapporto qualita'/prezzo e i relativi contratti dovranno indicare dettagliatamente le prestazioni e i costi previsti. Per quanto concerne i compensi unitari (retribuzioni) e le diarie, e' possibile far riferimento a quelli normalmente fissati dagli organismi internazionali (Nazioni Unite, UE, ecc.), fermo restando che il relativo giudizio di congruita' resta comunque di competenza dell'ente valutatore. Nella voce "viaggi" sono esclusi i trasferimenti locali che rientrano nelle diarie. Per i viaggi aerei e' ammesso il costo in classe turistica. Le attrezzature dovranno risultare strumentali alle attivita' e agli obiettivi del progetto e la relativa spesa, che non dovra' in ogni caso superare il 30% del costo globale dell'iniziativa, potra' essere presa in considerazione solo se i beni in questione resteranno di proprieta' del partner locale. Si fa presente che, nel caso di trasferimento all'estero di beni ad alta tecnologia, rientranti nella categoria "dual use" sara' necessario ottenere l'autorizzazione di questo Ministero (Ufficio competente: Div. IV della D.G. Politica commerciale e gestione del regime degli scambi). Per quanto concerne le spese generali di amministrazione, queste potranno essere imputate al progetto proquota fino ad un importo massimo dell'8% del costo totale del progetto. Nei limiti del 3%, potra' essere indicata una somma forfettaria. Sono considerate spese "in natura" quelle sostenute normalmente dai soggetti coinvolti nell'iniziativa e computate proquota a fronte di una specifica destinazione al progetto delle risorse umane e materiali disponibili (dipendenti, locali, ecc.). Sono invece considerate "finanziarie" le spese sostenute per acquisizione di beni e servizi esclusivamente destinati al progetto. 2.3. Non saranno ammesse: spese per ammortamento, spese di carattere finanziario (interessi passivi, spese per fidejussioni ecc.) spese di rappresentanza, borsini per partecipanti ai corsi di formazione, borse di studio, spese preparatorie del progetto, IVA o altra tassa equivalente (qualora sia possibile ottenere un'esenzione dell'IVA o recuperare l'importo della stessa). Non sono ammesse inoltre spese per tipologie di intervento diverse da quelle specificatamente previste ed in particolare: allestimento di base e ristrutturazione di immobili ed uffici, apertura uffici di rappresentanza all'estero, forniture di beni per il funzionamento dell'azienda o dell'organismo destinatario dell'intervento. 2.4. Tutte le spese relative al progetto dovranno essere oggetto di contabilita' separata; i relativi regolamenti dovranno avvenire attraverso un unico conto corrente bancario appositamente aperto per il progetto ed intestato al soggetto che ha la responsabilita' della realizzazione del progetto medesimo. Per quanto concerne le eventuali spese sostenute dal partner estero per l'acquisizione di beni e servizi, esse dovranno esser documentate secondo i regolamenti locali. Eventuali trasferimenti di fondi dal proponente al partner estero debbono essere documentati da bonifico bancario. 3. Risorse finanziarie disponibili. Per il finanziamento dei progetti ammessi a contributo a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi del decreto cui la presente circolare si riferisce, sono disponibili complessivamente 10,560 miliardi di lire a valere sul bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1997, piu' una quota delle disponibilita' previste dalla legge finanziaria 1998 per la gestione della legge n. 212/1992 (complessivamente 20 miliardi), in favore dei quattro Ministeri interessati. 4. Ammissibilita' delle domande per Paese. Saranno prese in considerazione le domande riferite a progetti riguardanti i Paesi di cui all'art. 1 del decreto; la relativa istruttoria avverra' sulla base di quanto previsto dall'art. 6 dello stesso. L'amministrazione avviera' l'istruttoria formale delle domande sulla base delle priorita' indicate dalle Autorita' competenti a rilasciare la dichiarazione di interesse alla realizzazione dell'iniziativa (art. 3, comma 1, lettera b) del decreto). Le prime cinque proposte ritenute idonee, per ciascun Paese, saranno inviate all'ente valutatore che ne effettuera' la valutazione tecnicoeconomica. Successivamente, alle iniziative riconosciute valide verra' attribuito un punteggio sulla base dei coefficienti di priorita' stabiliti dall'art. 3 del decreto e sara' redatta la graduatoria finale delle domande ammissibili al contributo. 5. Garanzia bancaria e assicurativa. Come previsto dall'art. 7 del decreto, il beneficiario del contributo puo' richiedere un'anticipazione nella misura massima del 50% dello stesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero, di un importo pari alla somma da anticipare aumentata del 5%. A tal fine si allega un facsimile (all. 3) sulla base del quale potra' essere redatta la fidejussione in questione. 6. Rendiconto. La liquidazione del contributo, come previsto dall'art. 7 del decreto, e' effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, che deve essere accompagnato da una dettagliata relazione sugli aspetti amministrativocontabili, dove vanno correlati, per ciascuna delle azioni e operazioni svolte, la relativa spesa all'utilizzo delle risorse (es. per ciascun dipendente/esperto impiegato e' necessario indicare nominativo, qualifica professionale, costo unitario, numero ore lavorate, costo complessivo a fronte di ogni azione svolta nell'ambito del progetto ecc.). Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate, il contributo verra' proporzionalmente ridotto. Ai fini della rendicontazione e' ammessa la compensazione, entro il limite del 10%, fra due o piu' voci di spesa accolte a contributo. Per quanto concerne la documentazione della spesa (fatture o altro di cui deve essere dimostrato il relativo regolamento) si deve far riferimento alle procedure stabilite con circolare n. 509289 del 27 maggio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1 giugno 1998) che ad ogni buon fine si allega in copia (all. 4), per la parte di interesse della legge n. 212/1992. 7. Comunicazioni e relazioni sullo stato d'attuazione dei progetti. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del decreto ministeriale, il soggetto beneficiario del contributo e' tenuto a comunicare al Ministero la data di inizio lavori entro trenta giorni dall'avvio del progetto e ad inviare, su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dello stesso. Le predette comunicazioni devono essere compilate secondo quanto richiesto al comma 2 dell'art. 8 del decreto ministeriale, ovvero devono illustrare in dettaglio le attivita' (azioni ed operazioni) svolte ed indicare i costi sostenuti in ambito di ogni singola voce di spesa ammessa a contributo. Entro quarantacinque giorni dal completamento delle attivita' previste, il beneficiario e' tenuto a inviare una relazione conclusiva dettagliata sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti. Le relazioni, che debbono essere redatte su carta intestata ed accompagnate da nota ufficiale a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, si inquadrano nell'attivita' di monitoraggio, prevista dal comma 3, dell'art. 8, del decreto ministeriale, che il Ministero effettua, sia in itinere che a conclusione dei lavori, allo scopo di verificare che l'attuazione del progetto sia conforme al piano originario. Si ricorda che il comma 3 del predetto articolo prevede che il Ministero possa revocare, anche in corso d'attuazione del progetto, il contributo concesso, qualora lo stesso si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti notevoli in termini di efficacia rispetto agli obiettivi e di efficienza con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa. Pertanto, qualsiasi variazione del preventivo dei costi e delle azioni approvati deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, giustificata in modo adeguato e puo' essere adottata soltanto a seguito dell'autorizzazione dell'amministrazione. Il Ministro: Fantozzi