Il decreto  del Ministro del  commercio con l'estero del  20 maggio
1998  ha fissato  le  modalita', le  procedure ed  i  termini per  la
concessione e l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 2, comma
6, della  legge 26  febbraio 1992,  n. 212, a  fronte di  progetti di
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.
  Il citato  decreto ministeriale, nel seguito  denominato "decreto",
rinvia ad una successiva circolare  la definizione delle modalita' di
compilazione delle  domande di  contributo, del modulo  da utilizzare
per l'illustrazione  del progetto e della  documentazione da allegare
allo  stesso, nonche'  l'indicazione delle  spese ammissibili,  delle
somme  disponibili per  il finanziamento  dei progetti  e l'eventuale
numero  massimo di  progetti da  prendere in  considerazione ai  fini
dell'istruttoria per ciascun Paese beneficiario.
  Al fine di  rendere piu' agevole la presentazione  delle domande di
contributo  e di  facilitare lo  svolgimento dell'istruttoria,  si fa
presente  quanto   segue  a   completamento  ed   integrazione  delle
disposizioni  contenute  nel decreto  cui  la  presente circolare  si
riferisce.
1. Modalita' di presentazione della domanda di contributo.
  1.1. Le  domande di  contributo, redatte  sulla base  del facsimile
allegato (all.  1) secondo quanto  indicato nell'art. 5  del decreto,
dovranno pervenire al  Ministero del commercio con  l'estero entro il
15 settembre 1998. Le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante dell'istituto,  ente, societa',  ecc. (o  dal titolare
dell'impresa, in  caso di  ditta individuale) ed  essere accompagnate
dall'unito modulo, debitamente compilato in  ogni sua parte (all. 2),
contenente gli elementi necessari  alla valutazione dell'iniziativa e
dagli altri documenti di cui all'art. 5 del decreto.
  Domanda e documentazione devono  essere redatte in lingua italiana.
I documenti riguardanti i partner esteri dovranno essere accompagnati
dalla  relativa traduzione  in  lingua italiana,  che  per le  lingue
diverse dal francese e inglese dovra' rivestire carattere ufficiale.
  1.2. Nel  modulo per  la formulazione  e presentazione  di progetti
d'investimento, andranno descritti con precisione le "fasi operative"
attraverso le quali  si svolge il progetto ed il  relativo timing. Ai
fini  della  quantificazione  dei  costi, delle  fattibilita'  e  del
monitoraggio, per ciascuna fase  dovranno essere precisati: attivita'
previste,  modalita'  d'attuazione;   suddivisione  delle  azioni  da
realizzare tra il proponente italiano ed i partner, tempi e luoghi di
esecuzione. Nella  descrizione dell'iniziativa proposta  e' possibile
fare riferimento anche ad eventuali "allegati tecnici" del progetto.
  Circa la fattibilita', vanno  descritte le modalita' realizzative e
gestionali  dell'iniziativa e  di utilizzo  delle risorse  (procedure
esecutive, flusso dei costi ecc.).
  Vanno  inoltre fornite  informazioni  sulla autosostenibilita'  del
progetto   (utilizzi,   sviluppi    e   ampliamenti   dell'iniziativa
finanziata, costi  di esercizio,  fonti di copertura  della gestione,
ecc.),  con riferimento  all'utilizzo futuro  delle realizzazioni  ed
alla permanenza nel tempo dei risultati.
  Vanno  indicati,  infine,  i   principali  risultati  attesi  dalla
realizzazione,  anche mediante  indicatori utilizzabili  ai fini  del
monitoraggio dell'iniziativa.
  L'iniziativa   proposta  deve   essere   inquadrata  nel   contesto
giuridico, sociale ed economico a cui essa fa riferimento.
  In   tal   senso   occorre,  innanzitutto,   evidenziare   la   sua
corrispondenza alle finalita' generali  della legge n. 212/1992 (art.
1,  comma  1) e,  in  particolare,  la  connessione col  processo  di
transizione politica ed economica.
  In   secondo  luogo   va   esplicitato  l'eventuale   inquadramento
dell'iniziativa   nell'ambito   di   accordi  di   cooperazione   e/o
progetti/programmi  di  piu'  ampia  portata,  e  in  particolare  la
coerenza dell'iniziativa rispetto:
   ad eventuali accordi bilaterali tuttora vigenti;
  ad altri piu' vasti programmi di intervento finanziati da organismi
multilaterali e/o  da altri  Paesi sul piano  bilaterale o  a livello
locale.
  L'iniziativa va  inoltre inserita nel contesto  socioeconomico piu'
direttamente  interessato;  in  tale   ambito  vanno  evidenziati  le
motivazioni  che hanno  indotto alla  richiesta di  intervento e  gli
specifici fabbisogni attuali e/o futuri che attraverso il progetto si
intende soddisfare.
  Se possibile, l'analisi va  integrata con opportune quantificazioni
dei  fabbisogni  (ad  esempio,  se  si  tratta  di  un'iniziativa  di
formazione,  vanno indicati  e  commentati dati  che quantificano  la
"domanda" di formazione).
  In  ogni caso,  l'analisi  dei fabbisogni  va  sostenuta con  fonti
ufficiali (studi, ricerche .....) o da indagini ad hoc.
  Rispetto   ai   fabbisogni   complessivamente   individuati   vanno
evidenziati gli obiettivi specifici perseguiti dall'iniziativa.
  Al  fine di  completare  il quadro  di riferimento  dell'iniziativa
proposta, va fornita una  descrizione sintetica delle iniziative gia'
esistenti  nel  Paese  estero   destinate  a  soddisfare  gli  stessi
fabbisogni   del  progetto   proposto  o   collegate  con   esso.  In
particolare,  vanno indicate  (se esistenti)  iniziative similari  di
cooperazione promosse dall'Italia (anche  a titolo della stessa legge
n. 212/1992) e/o da altri Paesi.
  Infine,  vanno  descritti  (e,   se  possibile,  quantificati)  gli
obiettivi perseguiti ed i  risultati attesi dalle iniziative similari
promosse   dal    Paese   estero    e   da   altri    interventi   di
cooperazione/collaborazione.
  1.3. I  costi dell'iniziativa  (in lire o  in ecu)  dovranno essere
dettagliati  per  singola  voce  di spesa,  articolati  per  le  fasi
descritte in precedenza e suddivisi a  seconda del soggetto che se ne
assume l'onere, utilizzando le tavole contenute nel modulo allegato.
  I costi  vanno esposti al  netto di  IVA (o di  imposta equivalente
vigente nel Paese estero). Nei casi in cui l'IVA (o l'imposta vigente
all'estero)  e' a  carico dell'ente  promotore, essa  va evidenziata,
nell'indicazione del costo unitario e nel riepilogo. L'IVA non potra'
comunque essere  finanziata con  il contributo ministeriale  e dovra'
essere   imputata,   in   sede   di   rendiconto,   alle   fonti   di
autofinanziamento del progetto. Resta inteso che l'imposta non dovra'
essere indicata qualora  l'ente promotore ne sia  esente oppure abbia
diritto al suo rimborso.
  1.4. Il progetto promosso dovra'  essere realizzato con personale e
strutture degli organismi promotori, italiani e locali e di eventuali
partner. Nel  caso in cui essi  non abbiano adeguate risorse  umane e
materiali,  potra' essere  fatto  ricorso,  per realizzare  specifici
compiti, a consulenti esterni, giustificandone i motivi e fornendo le
informazioni  necessarie per  una valutazione  delle professionalita'
coinvolte (in particolare curricula vitae).
2. Spese ammesse.
  2.1.  Potranno essere  prese  in considerazione  soltanto le  spese
fatturate  in data  successiva  alla presentazione  della domanda  di
contributo.
  2.2.  Nei   singoli  decreti  concessivi  di   contributo  verranno
specificate  le   spese  a  fronte   delle  quali  lo   stesso  viene
riconosciuto.  Le spese  potranno riguardare:  personale, consulenze,
docenze,  viaggi  e  diarie,  materiali  e  attrezzature  acquistate,
pubblicazioni,   traduzioni    ed   interpretariato,    uso   locali,
amministrazione/organizzazione, nonche' altre  spese da valutare caso
per caso.
  Nel  costo  del personale  dipendente  rientrano  anche i  relativi
contributi sociali e altri oneri previsti dai contratti collettivi di
categoria.  In caso  di reclutamento  di esperti  esterni, si  dovra'
dimostrare che nella  scelta si e' tenuto conto  del miglior rapporto
qualita'/prezzo   e   i    relativi   contratti   dovranno   indicare
dettagliatamente  le  prestazioni  e  i costi  previsti.  Per  quanto
concerne i compensi unitari (retribuzioni)  e le diarie, e' possibile
far  riferimento   a  quelli  normalmente  fissati   dagli  organismi
internazionali  (Nazioni  Unite, UE,  ecc.),  fermo  restando che  il
relativo  giudizio   di  congruita'  resta  comunque   di  competenza
dell'ente valutatore.
  Nella  voce  "viaggi"  sono  esclusi  i  trasferimenti  locali  che
rientrano nelle  diarie. Per i  viaggi aerei  e' ammesso il  costo in
classe turistica.
  Le  attrezzature dovranno  risultare strumentali  alle attivita'  e
agli obiettivi  del progetto e la  relativa spesa, che non  dovra' in
ogni caso superare  il 30% del costo  globale dell'iniziativa, potra'
essere presa in considerazione solo se i beni in questione resteranno
di proprieta'  del partner locale.  Si fa  presente che, nel  caso di
trasferimento all'estero di beni ad alta tecnologia, rientranti nella
categoria "dual  use" sara'  necessario ottenere  l'autorizzazione di
questo  Ministero (Ufficio  competente: Div.  IV della  D.G. Politica
commerciale e gestione del regime  degli scambi). Per quanto concerne
le spese generali di amministrazione, queste potranno essere imputate
al progetto  proquota fino  ad un importo  massimo dell'8%  del costo
totale del  progetto. Nei limiti  del 3%, potra' essere  indicata una
somma forfettaria.
  Sono considerate spese "in natura" quelle sostenute normalmente dai
soggetti coinvolti  nell'iniziativa e computate proquota  a fronte di
una  specifica  destinazione  al   progetto  delle  risorse  umane  e
materiali disponibili (dipendenti, locali, ecc.).
  Sono  invece  considerate  "finanziarie"  le  spese  sostenute  per
acquisizione di beni e servizi esclusivamente destinati al progetto.
  2.3.  Non  saranno  ammesse:   spese  per  ammortamento,  spese  di
carattere  finanziario  (interessi  passivi, spese  per  fidejussioni
ecc.) spese di  rappresentanza, borsini per partecipanti  ai corsi di
formazione, borse di  studio, spese preparatorie del  progetto, IVA o
altra tassa equivalente (qualora  sia possibile ottenere un'esenzione
dell'IVA  o  recuperare l'importo  della  stessa).  Non sono  ammesse
inoltre  spese   per  tipologie  di  intervento   diverse  da  quelle
specificatamente previste  ed in particolare: allestimento  di base e
ristrutturazione   di  immobili   ed  uffici,   apertura  uffici   di
rappresentanza  all'estero, forniture  di beni  per il  funzionamento
dell'azienda o dell'organismo destinatario dell'intervento.
  2.4. Tutte le spese relative al progetto dovranno essere oggetto di
contabilita'  separata;  i  relativi  regolamenti  dovranno  avvenire
attraverso un unico conto  corrente bancario appositamente aperto per
il progetto ed intestato al  soggetto che ha la responsabilita' della
realizzazione del progetto medesimo.
  Per quanto concerne le eventuali spese sostenute dal partner estero
per l'acquisizione di beni e servizi, esse dovranno esser documentate
secondo i regolamenti locali.
  Eventuali trasferimenti  di fondi dal proponente  al partner estero
debbono essere documentati da bonifico bancario.
3. Risorse finanziarie disponibili.
  Per il  finanziamento dei progetti  ammessi a contributo  a seguito
dell'istruttoria  svolta  ai  sensi   del  decreto  cui  la  presente
circolare  si  riferisce,  sono disponibili  complessivamente  10,560
miliardi di  lire a valere  sul bilancio del Ministero  del commercio
con l'estero per  l'esercizio finanziario 1997, piu'  una quota delle
disponibilita' previste dalla legge  finanziaria 1998 per la gestione
della legge n. 212/1992 (complessivamente 20 miliardi), in favore dei
quattro Ministeri interessati.
4. Ammissibilita' delle domande per Paese.
  Saranno  prese in  considerazione  le domande  riferite a  progetti
riguardanti  i Paesi  di  cui  all'art. 1  del  decreto; la  relativa
istruttoria avverra' sulla base di  quanto previsto dall'art. 6 dello
stesso.
  L'amministrazione  avviera'  l'istruttoria  formale  delle  domande
sulla  base delle  priorita'  indicate dalle  Autorita' competenti  a
rilasciare   la  dichiarazione   di   interesse  alla   realizzazione
dell'iniziativa (art. 3,  comma 1, lettera b) del  decreto). Le prime
cinque proposte  ritenute idonee, per ciascun  Paese, saranno inviate
all'ente    valutatore   che    ne    effettuera'   la    valutazione
tecnicoeconomica.   Successivamente,  alle   iniziative  riconosciute
valide verra' attribuito un punteggio  sulla base dei coefficienti di
priorita'  stabiliti  dall'art. 3  del  decreto  e sara'  redatta  la
graduatoria finale delle domande ammissibili al contributo.
5. Garanzia bancaria e assicurativa.
  Come  previsto  dall'art.  7   del  decreto,  il  beneficiario  del
contributo puo' richiedere un'anticipazione  nella misura massima del
50%  dello stesso,  previa presentazione  di fidejussione  bancaria o
assicurativa  irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima
richiesta da  parte del Ministero, di  un importo pari alla  somma da
anticipare aumentata del 5%. A tal  fine si allega un facsimile (all.
3)  sulla base  del quale  potra' essere  redatta la  fidejussione in
questione.
6. Rendiconto.
  La  liquidazione  del contributo,  come  previsto  dall'art. 7  del
decreto, e'  effettuata su presentazione del  rendiconto finale delle
spese  sostenute, che  deve  essere accompagnato  da una  dettagliata
relazione   sugli   aspetti   amministrativocontabili,   dove   vanno
correlati, per ciascuna delle azioni e operazioni svolte, la relativa
spesa all'utilizzo delle risorse  (es. per ciascun dipendente/esperto
impiegato e' necessario indicare nominativo, qualifica professionale,
costo unitario,  numero ore lavorate,  costo complessivo a  fronte di
ogni azione svolta  nell'ambito del progetto ecc.).  Qualora le spese
effettivamente  sostenute  dovessero  risultare  inferiori  a  quelle
preventivate, il contributo verra' proporzionalmente ridotto.
  Ai fini della rendicontazione e' ammessa la compensazione, entro il
limite del 10%, fra due o piu' voci di spesa accolte a contributo.
  Per quanto concerne la documentazione  della spesa (fatture o altro
di cui  deve essere dimostrato  il relativo regolamento) si  deve far
riferimento alle procedure  stabilite con circolare n.  509289 del 27
maggio  1998 (pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 125 del 1 giugno 1998) che ad ogni buon fine si allega in
copia (all. 4), per la parte di interesse della legge n. 212/1992.
  7. Comunicazioni e relazioni sullo stato d'attuazione dei progetti.
  Ai sensi  dell'art. 8,  commi 1  e 2  del decreto  ministeriale, il
soggetto  beneficiario  del  contributo  e' tenuto  a  comunicare  al
Ministero la data di inizio lavori entro trenta giorni dall'avvio del
progetto e ad inviare, su  base trimestrale, relazioni sullo stato di
avanzamento  dello stesso.  Le predette  comunicazioni devono  essere
compilate secondo quanto richiesto al comma 2 dell'art. 8 del decreto
ministeriale,  ovvero devono  illustrare  in  dettaglio le  attivita'
(azioni ed operazioni) svolte ed indicare i costi sostenuti in ambito
di ogni singola voce di spesa ammessa a contributo.
  Entro  quarantacinque  giorni  dal  completamento  delle  attivita'
previste,  il   beneficiario  e'  tenuto  a   inviare  una  relazione
conclusiva  dettagliata  sulle  attivita'   svolte  e  sui  risultati
conseguiti.
  Le  relazioni, che  debbono essere  redatte su  carta intestata  ed
accompagnate da nota ufficiale a  firma del legale rappresentante del
soggetto beneficiario, si  inquadrano nell'attivita' di monitoraggio,
prevista dal comma  3, dell'art. 8, del decreto  ministeriale, che il
Ministero effettua, sia in itinere che a conclusione dei lavori, allo
scopo di  verificare che  l'attuazione del  progetto sia  conforme al
piano originario.
  Si ricorda  che il  comma 3  del predetto  articolo prevede  che il
Ministero possa  revocare, anche in corso  d'attuazione del progetto,
il contributo concesso, qualora lo stesso si discosti sostanzialmente
dall'articolazione originaria, ovvero  risultino scostamenti notevoli
in termini di  efficacia rispetto agli obiettivi e  di efficienza con
riferimento    all'uso   delle    risorse   poste    a   disposizione
dell'iniziativa.  Pertanto, qualsiasi  variazione del  preventivo dei
costi e delle azioni approvati deve essere tempestivamente comunicata
al Ministero,  giustificata in modo  adeguato e puo'  essere adottata
soltanto a seguito dell'autorizzazione dell'amministrazione.
                                                Il Ministro: Fantozzi