IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Allerona", "Assisi", "Bettona", "Cannara", "Lago di Corbara", "Narni", "Spello" e "Umbria" per i vini prodotti nel territorio della regione Umbria e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997 recante disposizioni concernenti l'utilizzo del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Umbria; Vista la domanda presentata dal consorzio vitivinicolo di Perugia, fatta propria dalla regione Umbria, tendente ad ottenere la modifica del comma terzo dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Umbria"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Umbria", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1998; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere all'approvazione della modifica al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Umbria" in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal predetto Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente del procedimento; Decreta: Art. 1. Il comma terzo dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Umbria", annesso H, approvato con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e' sostituito per intero dal testo seguente: "Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica ''Umbria'', seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol. per quelle a bacca rossa e 9,0% vol. per quelle a bacca bianca".