IL DIRIGENTE
capo    della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il  decreto dirigenziale 18  novembre 1995 con il  quale sono
state  riconosciute le  indicazioni  geografiche tipiche  "Allerona",
"Assisi", "Bettona", "Cannara", "Lago  di Corbara", "Narni", "Spello"
e "Umbria" per i vini prodotti  nel territorio della regione Umbria e
sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni
integrative dei  disciplinari di  produzione dei vini  ad indicazione
geografica  tipica prodotti  nelle  regioni e  province autonome  del
territorio nazionale;
  Visto il  decreto dirigenziale 13 agosto  1997 recante disposizioni
concernenti l'utilizzo del  riferimento al nome di  due vitigni nella
designazione  e  presentazione  dei  vini da  tavola  ad  indicazione
geografica tipica prodotti nel territorio della regione Umbria;
  Vista la domanda presentata  dal consorzio vitivinicolo di Perugia,
fatta propria dalla regione Umbria,  tendente ad ottenere la modifica
del comma terzo  dell'art. 4 del disciplinare di  produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica "Umbria";
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini  sulla  sopra  indicata domanda  e  la
proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica  "Umbria", pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1998;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  e  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario doversi  procedere  all'approvazione
della modifica al disciplinare di  produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Umbria"  in conformita' al parere  espresso e alla
proposta formulata dal predetto Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni di  origine e l'approvazione dei  disciplinari, prevede
che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate con
decreto del dirigente del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il comma terzo dell'art. 4  del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione  geografica tipica "Umbria", annesso  H, approvato con
decreto dirigenziale  18 novembre 1995  e' sostituito per  intero dal
testo seguente:
  "Le  uve   destinate  alla  produzione  dei   vini  ad  indicazione
geografica tipica ''Umbria'', seguita o  meno dal riferimento al nome
del  vitigno,  devono  assicurare  ai vini  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di 9,5% vol. per quelle a bacca rossa e 9,0%
vol. per quelle a bacca bianca".