IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza  un  programma  pluriennale  di interventi  in  materia  di
ristrutturazione  edilizia   e  di  ammodernamento   tecnologico  del
patrimonio  sanitario  pubblico  e   di  realizzazione  di  residenze
sanitarie assistenziali  per anziani  e soggetti  non autosufficienti
per l'importo complessivo  di 30.000 miliardi di lire,  di cui 10.000
nel triennio 1988/90;
  Visto il  decreto-legge 2  ottobre 1993,  n. 396,  convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia  sanitaria ed  in particolare  l'art. 4,  con il  quale sono
state apportate  modificazioni alla  procedura prevista  dall'art. 20
della legge n. 67/1988;
  Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n.
509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le
modalita'  per  la  revoca  e  la  riassegnazione  dei  finanziamenti
relativi a progetti per i quali, entro  il termine di cui al comma 2,
non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone,
altresi', di riservare, nell'ambito  di tali finanziamenti, una quota
pari a 200 miliardi di lire  per la realizzazione degli interventi di
completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati
nello stesso articolo;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito
dalla legge 18 luglio  1996, n. 382, che ha differito  al 31 luglio e
al  31 agosto  1996 i  termini precedentemente  fissati dall'art.  3,
comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995;
  Visto l'art.  7 della legge 3  aprile 1997, n. 94,  che ha disposto
l'accorpamento del Ministero del tesoro  e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica in un'unica amministrazione;
  Visto  il decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430,  recante
disposizioni  per  l'unificazione  dei  Ministeri del  tesoro  e  del
bilancio  e della  programmazione economica  nonche' per  il riordino
delle  competenze di  questo Comitato,  a norma  del predetto  art. 7
della legge n. 94/1997;
  Visto, in particolare, il comma  2 dell'art. 1 del predetto decreto
legislativo n. 430/1997,  in base al quale e' previsto  che i compiti
di  gestione   tecnica,  amministrativa  e   finanziaria  attualmente
attribuiti a  questo Comitato  siano trasferiti  alle amministrazioni
competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica del  20 febbraio
1998,  n.  38,  concernente  il regolamento  delle  attribuzioni  dei
Dipartimenti  del   Ministero  del  tesoro,  del   bilancio  e  della
programmazione economica e disposizioni  in materia di organizzazione
e di personale;
  Vista  la  propria deliberazione  n.  52  in  data 21  marzo  1997,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  156 del 7
luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti
residui  ai   sensi  del   sopracitato  decreto-legge   n.  509/1995,
convertito dalla legge  n. 34/1996, e' stata accantonata  la somma di
lire 160.648 milioni - poi  rideterminata in lire 165.908 milioni per
effetto di altre somme residue accertate  - per gli interventi di cui
al citato art. 3, comma 4,  della legge n. 34/1996, disponendo che la
residua quota di  lire 34.092 milioni, a  concorrenza del complessivo
importo di  lire 200  miliardi, venga riservata  sulle disponibilita'
della seconda fase del programma;
  Vista la  relazione del  Ministro della sanita'  in data  20 aprile
1998, concernente la  proposta di riparto della  somma complessiva di
lire 165.908  milioni, secondo  criteri volti al  potenziamento della
rete consultoriale, ed  il reperimento della somma  residua di 34.092
milioni mediante  accantonamento delle risorse relative  alla seconda
fase del programma;
  Visto il  parere espresso  dalla Conferenza per  i rapporti  tra lo
Stato, le  regioni e le province  autonome nella seduta del  25 marzo
1998;
                              Delibera:
  Per le finalita'  indicate in premessa, e'  assegnata, alle regioni
interessate, la  somma complessiva  di lire 165.908  milioni, secondo
gli importi  indicati nell'allegata  tabella che fa  parte integrante
della presente deliberazione.
  Le regioni e  le province autonome, entro trenta  giorni dalla data
di   pubblicazione   nella    Gazzetta   Ufficiale   della   presente
deliberazione,  presenteranno  l'elenco  dettagliato delle  opere  da
finanziare nell'ambito delle  quote di cui alla  tabella in allegato,
al  Ministero   della  sanita'   che  provvedera'  ad   accertare  la
sussistenza dei requisiti previsti.
  Le regioni  e le province  autonome, entro  sei mesi dalla  data di
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della presente deliberazione,
inoltreranno  la  richiesta  di finanziamento  dei  progetti  secondo
l'attuale   procedura,  nelle   more  dell'entrata   in  vigore   del
regolamento previsto dal comma 2  dell'art. 1 del decreto legislativo
5 dicembre 1997 n. 430 richiamato in premessa.
  La   ripartizione  delle   risorse  accantonate   a  valere   sulle
disponibilita'  della seconda  fase  (secondo e  terzo triennio)  del
programma  nazionale  straordinario  di  investimenti  in  sanita'  -
approvato con  deliberazione adottata  nella presente seduta  - sara'
effettuata  con successivo  provvedimento, su  proposta del  Ministro
della sanita'.
   Roma, 6 maggio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1998
  Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
  n. 400