IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988; Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le modalita' per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti relativi a progetti per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, altresi', di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota pari a 200 miliardi di lire per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso articolo; Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonche' per il riordino delle competenze di questo Comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale e' previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale; Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopracitato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, e' stata accantonata la somma di lire 160.648 milioni - poi rideterminata in lire 165.908 milioni per effetto di altre somme residue accertate - per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota di lire 34.092 milioni, a concorrenza del complessivo importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle disponibilita' della seconda fase del programma; Vista la relazione del Ministro della sanita' in data 20 aprile 1998, concernente la proposta di riparto della somma complessiva di lire 165.908 milioni, secondo criteri volti al potenziamento della rete consultoriale, ed il reperimento della somma residua di 34.092 milioni mediante accantonamento delle risorse relative alla seconda fase del programma; Visto il parere espresso dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 marzo 1998; Delibera: Per le finalita' indicate in premessa, e' assegnata, alle regioni interessate, la somma complessiva di lire 165.908 milioni, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, presenteranno l'elenco dettagliato delle opere da finanziare nell'ambito delle quote di cui alla tabella in allegato, al Ministero della sanita' che provvedera' ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti. Le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, inoltreranno la richiesta di finanziamento dei progetti secondo l'attuale procedura, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430 richiamato in premessa. La ripartizione delle risorse accantonate a valere sulle disponibilita' della seconda fase (secondo e terzo triennio) del programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' - approvato con deliberazione adottata nella presente seduta - sara' effettuata con successivo provvedimento, su proposta del Ministro della sanita'. Roma, 6 maggio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1998 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 400