IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' il riordino delle competenze attribuite a questo Comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, che prevede il trasferimento dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato alle Amministrazioni competenti per materia, mediante l'adozione di apposito provvedimento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale; Vista la propria deliberazione n. 53 del 21 marzo 1997 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 124 del 30 maggio 1997 - che ha stabilito i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67/1988; Viste le linee guida attuative di cui alla nota del Ministro della sanita' del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691; Vista la propria deliberazione adottata in data odierna di approvazione del quadro programmatico per il completamento del programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 (secondo e terzo triennio); Vista la proposta del Ministro della sanita' del 28 aprile 1998 di approvazione del programma specifico per l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla legge n. 450/1997 nell'ambito degli investimenti relativi al quadro programmatico; Considerato che il programma specifico, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede la seguente ripartizione: L. 1.576.908.582.000 da destinare ad interventi necessari per il completamento di opere iniziate nel primo triennio, interventi considerati prioritari per le esigenze di maggiore funzionalita' del complesso delle strutture sanitarie regionali, provinciali e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991, nonche' opere urgenti da realizzare nelle regioni Umbria e Marche colpite dal sisma i cui finanziamenti, relativi ad interventi di completamento, sono stati autorizzati con decreto del Ministro della sanita' del 27 gennaio 1998, ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno del 13 ottobre 1997, n. 2694, in deroga alle procedure fissate dalla propria deliberazione del 21 marzo 1997; L. 793.094.855.000 da assegnare ad interventi necessari per adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza ed agli interventi di cui alla propria deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; L. 129.996.563.000 da riservare agli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 marzo 1998; Delibera: 1. E' approvato il programma specifico, per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile per gli anni 1998 e 1999 dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la seguente ripartizione: a) L. 1.576.908.582.000 per la realizzazione di opere ritenute prioritarie, come da allegata tabella A) che fa parte integrante della presente deliberazione; b) L. 793.094.855.000 assegnate alle regioni e province autonome per interventi urgenti da realizzare nel settore della sicurezza, come da allegata tabella B) che fa parte integrante della presente deliberazione. 2. La somma di L. 129.996.563.000, da ripartire con un successivo provvedimento, su proposta del Ministro della sanita', viene riservata agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 3. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, previsto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, richiamato in premessa, di devoluzione delle competenze attualmente attribuite a questo Comitato, le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, inoltreranno la richiesta di finanziamento dei progetti compresi nell'elenco delle opere prioritarie di cui alla tabella A), secondo l'attuale procedura, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione. 4. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, presenteranno l'elenco dettagliato delle opere da finanziare nell'ambito delle quote di cui alla tabella B), al Ministero della sanita' che provvedera' ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, dalla propria deliberazione del 21 marzo 1997 richiamata in premessa, nonche' dalla nota del Ministro della sanita' del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691. Le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, inoltreranno la richiesta di finanziamento dei progetti concernenti la sicurezza, secondo l'attuale procedura, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente punto 3. 5. Decorso, senza giustificati motivi, il termine di sei mesi, le somme relative ai finanziamenti destinati ai progetti di cui ai punti 3 e 4 non richiesti dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, saranno revocate e riassegnate con un successivo provvedimento, su proposta del Ministro della sanita'. 6. Le regioni Abruzzo, Calabria e Sicilia presenteranno la richiesta di finanziamento dei seguenti progetti compresi nell'elenco di cui all'allegato A), subordinatamente al perfezionamento della documentazione relativa alla seconda fase del programma pluriennale di investimenti: completamento del nuovo ospedale di Coppito - L'Aquila e adeguamento degli edifici costruiti e completati; completamento del nuovo P.O. clinicizzato SS. Annunziata di Chieti; realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia; completamento del nuovo ospedale generale di Messina in contrada Papardo; completamento dell'ospedale Maggiore di Modica (Ragusa). Per l'ospedale di Vibo Valentia, dovendo essere revocati e ridestinati i finanziamenti concessi con le deliberazioni del 27 novembre 1996, n. 250 (art. 20 della legge n. 67/1988) e del 26 giugno 1997, n. 107 (legge 5 giugno 1990, n. 135), la regione Calabria dovra', altresi', trasmettere il quadro economico aggiornato comprensivo dei nuovi finanziamenti. Roma, 6 maggio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 1 luglio 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 7.