IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge  11 marzo 1988, n. 67, che ha
autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia  e di ammodernamento tecnologico
del  patrimonio sanitario  pubblico e  di realizzazione  di residenze
sanitarie assistenziali  per anziani  e soggetti  non autosufficienti
per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;
  Vista la legge  27 dicembre 1997, n. 450, che  rende disponibile la
somma di lire 2.500 miliardi, di  cui 670 miliardi di lire per l'anno
1998 e 1.830  miliardi di lire per l'anno 1999,  per la realizzazione
degli  interventi di  edilizia  sanitaria di  cui  all'art. 20  della
sopracitata legge n. 67/1988;
  Visto l'art.  7 della legge 3  aprile 1997, n. 94,  che ha disposto
l'accorpamento del Ministero del tesoro  e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica in un'unica amministrazione;
  Visto  il decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430,  recante
disposizioni  per  l'unificazione  del  Ministero del  tesoro  e  del
Ministero del  bilancio e della programmazione  economica, nonche' il
riordino delle  competenze attribuite a questo  Comitato dal predetto
art. 7 della legge n. 94/1997;
  Visto, in particolare, il comma  2 dell'art. 1 del predetto decreto
legislativo n. 430/1997, che prevede  il trasferimento dei compiti di
gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti
a  questo  Comitato  alle  Amministrazioni  competenti  per  materia,
mediante l'adozione di apposito provvedimento;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e   disposizioni  in  materia  di   organizzazione  e  del
personale;
  Vista la propria deliberazione n. 53 del 21 marzo 1997 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 124 del 30 maggio 1997 -
che  ha  stabilito i  criteri  per  l'avvio  della seconda  fase  del
programma nazionale straordinario di investimenti previsto dal citato
art. 20 della legge n. 67/1988;
  Viste le linee guida attuative di  cui alla nota del Ministro della
sanita' del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691;
  Vista  la  propria  deliberazione   adottata  in  data  odierna  di
approvazione  del  quadro  programmatico  per  il  completamento  del
programma nazionale  straordinario di investimenti in  sanita' di cui
all'art. 20 della legge n. 67/1988 (secondo e terzo triennio);
  Vista la proposta del Ministro della  sanita' del 28 aprile 1998 di
approvazione  del programma  specifico per  l'utilizzo delle  risorse
rese   disponibili  dalla   legge  n.   450/1997  nell'ambito   degli
investimenti relativi al quadro programmatico;
  Considerato che il programma  specifico, elaborato sulla base delle
indicazioni fornite  dalle regioni,  dalle province autonome  e dagli
enti di  cui all'art. 4,  comma 15 della  legge 30 dicembre  1991, n.
412, prevede la seguente ripartizione:
  L. 1.576.908.582.000  da destinare  ad interventi necessari  per il
completamento  di  opere  iniziate  nel  primo  triennio,  interventi
considerati prioritari per le  esigenze di maggiore funzionalita' del
complesso delle  strutture sanitarie  regionali, provinciali  e degli
Enti di  cui all'art. 4, comma  15, della legge n.  412/1991, nonche'
opere urgenti da realizzare nelle regioni Umbria e Marche colpite dal
sisma i  cui finanziamenti, relativi ad  interventi di completamento,
sono stati autorizzati con decreto  del Ministro della sanita' del 27
gennaio 1998,  ai sensi dell'ordinanza del  Ministro dell'interno del
13  ottobre 1997,  n. 2694,  in deroga  alle procedure  fissate dalla
propria deliberazione del 21 marzo 1997;
  L.  793.094.855.000  da  assegnare   ad  interventi  necessari  per
adeguare  le  strutture  e  le tecnologie  sanitarie  alla  normativa
vigente  in materia  di  sicurezza  ed agli  interventi  di cui  alla
propria deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  L. 129.996.563.000 da riservare agli  Enti di cui all'art. 4, comma
15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato,  le regioni e le province autonome  nella seduta del 25
marzo 1998;
                              Delibera:
  1. E' approvato il programma  specifico, per l'utilizzo della somma
di 2.500 miliardi  di lire resa disponibile per gli  anni 1998 e 1999
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la seguente ripartizione:
  a)  L. 1.576.908.582.000  per  la realizzazione  di opere  ritenute
prioritarie,  come da  allegata tabella  A) che  fa parte  integrante
della presente deliberazione;
  b) L.  793.094.855.000 assegnate  alle regioni e  province autonome
per  interventi urgenti  da realizzare  nel settore  della sicurezza,
come da  allegata tabella B)  che fa parte integrante  della presente
deliberazione.
  2. La somma  di L. 129.996.563.000, da ripartire  con un successivo
provvedimento,  su   proposta  del  Ministro  della   sanita',  viene
riservata  agli enti  di cui  all'art. 4,  comma 15,  della legge  30
dicembre 1991, n. 412.
  3. Nelle more dell'entrata in  vigore del regolamento, previsto dal
comma 2 dell'art. 1 del decreto  legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
richiamato in  premessa, di devoluzione delle  competenze attualmente
attribuite a questo Comitato, le  regioni, le province autonome e gli
enti di  cui all'art. 4,  comma 15 della  legge 30 dicembre  1991, n.
412, inoltreranno la richiesta di finanziamento dei progetti compresi
nell'elenco delle opere  prioritarie di cui alla  tabella A), secondo
l'attuale procedura, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione.
  4. Le  regioni e  le province autonome,  entro trenta  giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta  Ufficiale  della  presente
deliberazione,  presenteranno  l'elenco  dettagliato delle  opere  da
finanziare  nell'ambito  delle  quote  di cui  alla  tabella  B),  al
Ministero della  sanita' che provvedera' ad  accertare la sussistenza
dei requisiti previsti dall'art. 4  del decreto-legge 2 ottobre 1993,
n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, dalla propria
deliberazione del 21 marzo 1997 richiamata in premessa, nonche' dalla
nota   del  Ministro   della   sanita'  del   18   giugno  1997,   n.
100/SCPS/6.7691.
  Le regioni  e le province  autonome, entro  sei mesi dalla  data di
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della presente deliberazione,
inoltreranno la  richiesta di finanziamento dei  progetti concernenti
la sicurezza, secondo l'attuale procedura, nelle more dell'entrata in
vigore del regolamento di cui al precedente punto 3.
  5. Decorso, senza  giustificati motivi, il termine di  sei mesi, le
somme relative ai finanziamenti destinati ai progetti di cui ai punti
3 e  4 non richiesti dalle  regioni, dalle province autonome  e dagli
enti di  cui all'art. 4, comma  15, della legge 30  dicembre 1991, n.
412, saranno revocate e  riassegnate con un successivo provvedimento,
su proposta del Ministro della sanita'.
  6.  Le  regioni  Abruzzo,   Calabria  e  Sicilia  presenteranno  la
richiesta di finanziamento dei seguenti progetti compresi nell'elenco
di  cui all'allegato  A), subordinatamente  al perfezionamento  della
documentazione relativa  alla seconda fase del  programma pluriennale
di investimenti:
  completamento  del   nuovo  ospedale   di  Coppito  -   L'Aquila  e
adeguamento degli edifici costruiti e completati;
  completamento del nuovo P.O. clinicizzato SS. Annunziata di Chieti;
   realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia;
  completamento del  nuovo ospedale  generale di Messina  in contrada
Papardo;
   completamento dell'ospedale Maggiore di Modica (Ragusa).
  Per  l'ospedale  di  Vibo   Valentia,  dovendo  essere  revocati  e
ridestinati  i finanziamenti  concessi  con le  deliberazioni del  27
novembre  1996, n.  250 (art.  20 della  legge n.  67/1988) e  del 26
giugno  1997, n.  107  (legge  5 giugno  1990,  n.  135), la  regione
Calabria dovra', altresi', trasmettere il quadro economico aggiornato
comprensivo dei nuovi finanziamenti.
   Roma, 6 maggio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 1 luglio 1998
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 7.