Con circolare n. 5923 del 27 dicembre 1996, con la quale sono state apportate modifiche alla precedente circolare n. 2357 del 16 maggio 1996, al quinto capoverso e' stato previsto a carico dei soggetti aggiudicatari della gara l'obbligo di esibire, a partire dal 1 gennaio 1998, un certificato di conformita' del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45.000. Si puntualizza che l'organismo di certificazione deve essere accreditato ai sensi della norma EN 45.011 e, se utilizza laboratori od organismi di ispezione, questi ultimi devono essere accreditati rispettivamente ai sensi delle norme EN 45.001 ed EN 45.004. Le procedure di certificazione di conformita' del prodotto devono essere eseguite secondo il sistema n. 1 di cui all'allegato III della direttiva europea sui prodotti da costruzione n. 89 106 CEE (punto 2 alinea i). Per quanto attiene ai prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello, oggetto della presente circolare, la verifica di rispondenza dovra' essere effettuata rispetto ai requisiti tecnici richiesti dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonche' dai Disciplinari tecnici emanati dal Ministero dei lavori pubblici e dal progetto di norma CEN prEN 12899-1 edizione giugno 1997, limitatamente al punto 4 concernente dimensioni e tolleranze ed ai punti 6.3.2 e 6.3 3 concernenti la verifica di resistenza alla spinta orizzontale. Nell'ambito dei parametri posti dalla normativa tecnica di settore cosi' individuata, gli enti appaltanti devono specificare nel capitolato gli ulteriori requisiti del prodotto rispondenti alle esigenze della singola commessa (ad esempio lo spessore del materiale costitutivo del supporto, gli attacchi e sostegni ecc.), nonche' le caratteristiche di prodotto che esulano dalla stessa (ad esempio la planarita' del segnale, il tipo di materiale costitutivo ecc.); la verifica sulla rispondenza del prodotto fornito alle specifiche tecniche suddette sara' effettuata secondo le clausole contrattuali. Dalla certificazione di conformita' dovranno risultare le norme alle quali si e' fatto riferimento per la verifica di rispondenza. La certificazione di conformita' del prodotto non e' necessaria laddove sia prevista una procedura di omologazione approvazione dello stesso. Per quanto concerne la segnaletica orizzontale, in assenza allo stato attuale di una normativa cogente esaustiva, si ritiene opportuno in questa sede soprassedere alla regolamentazione della procedura di certificazione di conformita' del prodotto, rinviandola ad una futura definizione del relativo assetto normativo. Al fine di consentire alle imprese interessate di adeguarsi alle presenti direttive ed in considerazione altresi' del fatto che il ritardo riscontrato nella definizione della normativa concernente le regole di certificazione non ha consentito fino ad oggi l'avvio delle procedure relative all'accreditamento degli enti certificatori, gli enti appaltanti avranno l'obbligo di richiedere la certificazione di conformita' del prodotto rispondente ai criteri suindicati, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; sino a tale data sara' consentito alle ditte aggiudicatarie delle gare di presentare la dichiarazione di conformita' rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014 secondo quanto gia' previsto dalla circ. n. 5923 del 27 dicembre 1996; detta dichiarazione deve intendersi ammessa anche per le gare bandite a partire dal 1 gennaio 1998. Successive direttive potranno apportare integrazioni ai riferimenti normativi tecnici suindicati a fronte di eventuali sviluppi della normativa del settore. Le procedure di certificazione di conformita' del prodotto dovranno essere condotte secondo le modalita' prescritte dallo Schema di certificazione allegato alla presente direttiva. Roma, 17 giugno 1998 Il Ministro: Costa Registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 1998 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 49