Con circolare n. 5923 del 27 dicembre 1996, con la quale sono state
apportate modifiche alla  precedente circolare n. 2357  del 16 maggio
1996, al  quinto capoverso  e' stato previsto  a carico  dei soggetti
aggiudicatari  della  gara l'obbligo  di  esibire,  a partire  dal  1
gennaio 1998,  un certificato di conformita'  del prodotto rilasciato
da un  organismo di certificazione  accreditato ai sensi  delle norme
della   serie  EN   45.000.   Si  puntualizza   che  l'organismo   di
certificazione deve essere accreditato ai sensi della norma EN 45.011
e, se  utilizza laboratori od  organismi di ispezione,  questi ultimi
devono  essere accreditati  rispettivamente ai  sensi delle  norme EN
45.001 ed EN 45.004.
  Le procedure  di certificazione di conformita'  del prodotto devono
essere eseguite secondo il sistema n. 1 di cui all'allegato III della
direttiva europea sui prodotti da costruzione  n. 89 106 CEE (punto 2
alinea i).
  Per quanto  attiene ai prodotti relativi  alla segnaletica stradale
verticale, complementare  e per i  passaggi a livello,  oggetto della
presente  circolare,   la  verifica  di  rispondenza   dovra'  essere
effettuata rispetto  ai requisiti tecnici richiesti  dal Nuovo Codice
della strada e dal relativo  regolamento di esecuzione ed attuazione,
nonche'  dai Disciplinari  tecnici emanati  dal Ministero  dei lavori
pubblici e  dal progetto  di norma CEN  prEN 12899-1  edizione giugno
1997, limitatamente al punto 4 concernente dimensioni e tolleranze ed
ai punti  6.3.2 e 6.3  3 concernenti  la verifica di  resistenza alla
spinta orizzontale.
  Nell'ambito dei parametri posti  dalla normativa tecnica di settore
cosi'  individuata,  gli  enti   appaltanti  devono  specificare  nel
capitolato  gli ulteriori  requisiti  del  prodotto rispondenti  alle
esigenze della singola commessa (ad esempio lo spessore del materiale
costitutivo del supporto,  gli attacchi e sostegni  ecc.), nonche' le
caratteristiche di prodotto  che esulano dalla stessa  (ad esempio la
planarita' del  segnale, il tipo  di materiale costitutivo  ecc.); la
verifica  sulla  rispondenza  del prodotto  fornito  alle  specifiche
tecniche suddette sara' effettuata secondo le clausole contrattuali.
  Dalla  certificazione di  conformita' dovranno  risultare le  norme
alle quali si e' fatto riferimento per la verifica di rispondenza.
  La  certificazione di  conformita' del  prodotto non  e' necessaria
laddove sia prevista una procedura di omologazione approvazione dello
stesso.
  Per  quanto concerne  la segnaletica  orizzontale, in  assenza allo
stato  attuale  di  una   normativa  cogente  esaustiva,  si  ritiene
opportuno  in questa  sede soprassedere  alla regolamentazione  della
procedura di certificazione di  conformita' del prodotto, rinviandola
ad una futura definizione del relativo assetto normativo.
  Al fine  di consentire alle  imprese interessate di  adeguarsi alle
presenti direttive  ed in  considerazione altresi'  del fatto  che il
ritardo riscontrato nella definizione  della normativa concernente le
regole di certificazione non ha consentito fino ad oggi l'avvio delle
procedure relative  all'accreditamento degli enti  certificatori, gli
enti appaltanti avranno l'obbligo  di richiedere la certificazione di
conformita' del  prodotto rispondente ai criteri  suindicati, decorsi
sei mesi dalla pubblicazione  della presente circolare nella Gazzetta
Ufficiale  della   Repubblica  italiana;  sino  a   tale  data  sara'
consentito  alle ditte  aggiudicatarie  delle gare  di presentare  la
dichiarazione di conformita' rilasciata  dal fornitore ai sensi della
norma EN 45014  secondo quanto gia' previsto dalla circ.  n. 5923 del
27 dicembre  1996; detta dichiarazione deve  intendersi ammessa anche
per le gare bandite a partire dal 1 gennaio 1998.
  Successive direttive potranno apportare integrazioni ai riferimenti
normativi  tecnici suindicati  a fronte  di eventuali  sviluppi della
normativa del settore.
  Le procedure di certificazione di conformita' del prodotto dovranno
essere  condotte  secondo le  modalita'  prescritte  dallo Schema  di
certificazione allegato alla presente direttiva.
   Roma, 17 giugno 1998
                                                   Il Ministro: Costa
 Registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 49