IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ed in particolare l'articolo 62, comma 4, il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse - anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento - e la destinazione dell'eventuale attivo residuo; Visto l'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del predetto regolamento; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 marzo 1998; Considerato che non puo' essere accolta la riformulazione proposta dal Consiglio di Stato dell'articolo 2, comma 3, lettera b), in quanto indicando la sezione D del Fondo si e' inteso far riferimento ad una posta introdotta in via di fatto e non alla sezione C di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 2 aprile 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente regolamento si intende per: a) "Fondo", il Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; b) "decreto legislativo", il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; c) "decreto ministeriale", il decreto ministeriale 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1991, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992; d) "regolamento", il regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo; e) "intermediari", le banche italiane, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' fiduciarie, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 11 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le banche estere e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie definite dall'art. 1, comma 5, lettere e) ed f), del decreto legislativo; f) "insolvenze pregresse", le insolvenze di intermediari il cui stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo prima dell'entrata in vigore del regolamento definito dalla lettera d).
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attivita' e passivita' del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo". - Il testo dell'art. 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "3. Il fondo di cui all'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e' soppresso. Le relative disponibilita' sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'art. 62, comma 4, del predetto decreto legislativo". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "1. Il Fondo istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'art. 35". - Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, recita: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi". - Il decreto ministeriale 30 settembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1991) recita: "Disciplina delle modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge sopracitata, in conseguenza dello svolgimento delle attivita' di intermediazione in valori mobiliari". - Il decreto ministeriale 25 marzo 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992) recita: "Integrazione al decreto ministeriale 30 settembre 1991 disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia". - Il testo dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo". - Il testo dell'art. 107 del testo unico bancario di cui al D.Lgs. 11 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". - Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera e) ed f), del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: " e) impresa di investimento comunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione europea, diverso dall'Italia; f) "impresa di investimento extracomunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea".