IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO  E  DELLA  PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legislativo  23  luglio 1996,  n.  415,  ed  in
particolare l'articolo 62, comma 4,  il quale dispone che il Ministro
del tesoro,  sentite la  Banca d'Italia e  la Consob,  disciplina con
regolamento la  gestione speciale del patrimonio  del Fondo nazionale
di garanzia,  la copertura  degli impegni  del Fondo  derivanti dalle
insolvenze pregresse - anche attraverso contribuzioni straordinarie a
carico  degli aderenti  al Fondo  alla data  dell'adeguamento -  e la
destinazione dell'eventuale attivo residuo;
  Visto l'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Considerato  che  occorre  provvedere all'emanazione  del  predetto
regolamento;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 marzo 1998;
  Considerato che non puo'  essere accolta la riformulazione proposta
dal  Consiglio di  Stato dell'articolo  2,  comma 3,  lettera b),  in
quanto indicando la sezione D del  Fondo si e' inteso far riferimento
ad una posta introdotta  in via di fatto e non alla  sezione C di cui
all'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  n. 400/1988, in
data 2 aprile 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento si intende per:
  a) "Fondo", il Fondo nazionale  di garanzia di cui all'articolo 62,
comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  b) "decreto legislativo", il decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415;
  c)  "decreto ministeriale",  il decreto  ministeriale 30  settembre
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 232 del 3 ottobre 1991,
come modificato  dal decreto  ministeriale 25 marzo  1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992;
  d) "regolamento",  il regolamento previsto dall'articolo  35, comma
2, del decreto legislativo;
  e)   "intermediari",   le   banche   italiane,   le   societa'   di
intermediazione  mobiliare, le  societa'  fiduciarie,  gli agenti  di
cambio,  gli intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco  previsto
dall'articolo  107  del  testo  unico  bancario  di  cui  al  decreto
legislativo 11 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le
banche   estere  e   le  imprese   di  investimento   comunitarie  ed
extracomunitarie definite dall'art. 1, comma 5, lettere e) ed f), del
decreto legislativo;
  f)  "insolvenze pregresse",  le insolvenze  di intermediari  il cui
stato   passivo  sia   stato  depositato   e  reso   esecutivo  prima
dell'entrata in vigore del regolamento definito dalla lettera d).
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione    delle   leggi
          sull'emanazione     dei  decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio,  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo
          23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente:
            "4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma  2,  le
          attivita'  e  passivita'  del  Fondo  confluiscono  in  una
          gestione  speciale  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          regolamento    del  Ministro  del tesoro, sentite la  Banca
          d'Italia  e la  Consob.  Con il  medesimo regolamento  sono
          disciplinati:  la  gestione speciale  del  patrimonio   del
          Fondo;    la  copertura    degli      impegni   del   Fondo
          derivanti    dalle  insolvenze pregresse  anche  attraverso
          contribuzioni  straordinarie  a  carico degli aderenti   al
          Fondo  alla    data   dell'adeguamento;   la   destinazione
          dell'eventuale attivo residuo".
            -  Il  testo  dell'art.  54,  comma    3,  della legge 27
          dicembre 1997, n.  449, e' il seguente:
            "3. Il fondo  di cui all'art. 58, comma 4,   del  decreto
          legislativo  23  luglio  1996,  n.  415,  e'  soppresso. Le
          relative  disponibilita'  sono  trasferite  ad    un  fondo
          destinato    a concorrere alla  copertura degli impegni del
          Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'art.  62,  comma
          4, del predetto decreto legislativo".
           Note all'art. 1:
            -  Il    testo  dell'art.  62,   comma 1, del   D.Lgs. n.
          415/1996,  e' il seguente:
            "1. Il Fondo istituito ai sensi  dell'art. 15 della legge
          2 gennaio 1991,   n. 1,   ha   personalita'   giuridica  di
          diritto    privato  ed    e'  riconosciuto quale sistema di
          indennizzo ai sensi dell'art. 35".
            -   Il D.Lgs.    23  luglio    1996,  n.    415,  recita:
          "Recepimento  della direttiva   93/22/CEE   del  10  maggio
          1993  relativa  ai  servizi  di investimento  del   settore
          dei  valori  mobiliari  e della  direttiva 93/6/CEE  del 15
          marzo   1993   relativa all'adeguatezza  patrimoniale delle
          imprese di investimento e degli enti creditizi".
            -   Il   decreto  ministeriale    30    settembre    1991
          (pubblicato    nella  Gazzetta  Ufficiale    n. 232   del 3
          ottobre 1991)   recita: "Disciplina delle   modalita'    di
          organizzazione    e di  funzionamento  del  Fondo nazionale
          di  garanzia istituito dall'art.  15 della legge  2 gennaio
          1991,  n. 1,  per  la  tutela dei   crediti   vantati   dai
          clienti    nei confronti delle  societa' di intermediazione
          mobiliare  e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio
          delle  attivita'  di  cui all'art. 1, comma 1,  della legge
          sopracitata,  in  conseguenza    dello  svolgimento   delle
          attivita' di intermediazione in valori mobiliari".
            -  Il  decreto  ministeriale  25   marzo 1992 (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 77  del 1 aprile 1992)  recita:
          "Integrazione  al  decreto ministeriale 30   settembre 1991
          disciplinante l'organizzazione    e  il  funzionamento  del
          Fondo nazionale di garanzia".
            -  Il    testo  dell'art.  35,   comma 2, del   D.Lgs. n.
          415/1996,  e' il seguente:
            "2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia  e
          la  Consob, disciplina con  regolamento l'organizzazione  e
          il  funzionamento dei sistemi di indennizzo".
            - Il testo dell'art. 107 del  testo unico bancario di cui
          al D.Lgs.  11 settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "Art. 107 (Elenco   speciale). -  1.  Il  Ministro    del
          tesoro,  sentite  la   Banca    d'Italia   e   la   Consob,
          determina   criteri   oggettivi,  riferibili  all'attivita'
          svolta, alla  dimensione e al  rapporto tra indebitamento e
          patrimonio,  in    base  ai    quali sono   individuati gli
          intermediari finanziari  che  si  devono  iscrivere  in  un
          elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
            2. La Banca d'Italia, in  conformita' delle deliberazioni
          del  CICR,  detta   agli intermediari  iscritti nell'elenco
          speciale disposizioni  aventi  ad    oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il    contenimento del rischio   nelle sue
          diverse      configurazioni   nonche'      l'organizzazione
          amministrativa  e  contabile    e i controlli interni.   La
          Banca  d'Italia  puo'  adottare,  ove  la   situazione   lo
          richieda, provvedimenti specifici nei confronti  di singoli
          intermediari    per le materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento a determinati   tipi di  attivita'    la  Banca
          d'Italia  puo'    inoltre  dettare    disposizioni volte ad
          assicurarne il regolare esercizio.
            3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia,  con  le
          modalita'  e  nei  termini da essa  stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
            4.  La Banca  d'Italia puo'   effettuare ispezioni    con
          facolta'    di  richiedere  l'esibizione di documenti e gli
          atti ritenuti necessari.
            4-bis. La Banca d'Italia puo'  imporre agli  intermediari
          il   divieto   di   intraprendere   nuove   operazioni  per
          violazione di norme di legge o di disposizioni  emanate  ai
          sensi del presente decreto.
            5.  Gli  intermediari   finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche nell'elenco generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106".
            - Il testo  dell'art. 1, comma 5,  lettera e) ed f),  del
          D.Lgs. n.  415/1996, e' il seguente:
            " e) impresa  di  investimento  comunitaria",  l'impresa,
          diversa  dalla  banca, autorizzata   a svolgere  servizi di
          investimento,  avente sede legale  e   direzione   generale
          in   un   medesimo  Stato  appartenente all'Unione europea,
          diverso dall'Italia;
            f)   "impresa      di   investimento   extracomunitaria",
          l'impresa, diversa dalla banca,    autorizzata  a  svolgere
          servizi    di investimento, avente sede legale in uno Stato
          non appartenente all'Unione europea".