IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge  11 marzo 1988, n. 67, che ha
autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia  e di ammodernamento tecnologico
del  patrimonio sanitario  pubblico e  di realizzazione  di residenze
sanitarie assistenziali  per anziani  e soggetti  non autosufficienti
per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;
  Vista la propria deliberazione n.  53 del 21 marzo 1997, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  124 del  30 maggio
1997, che ha  stabilito i criteri per l'avvio della  seconda fase del
programma nazionale straordinario di investimenti previsto dal citato
art. 20  della legge  n. 67/1988, a  seguito della  conclusione della
prima fase del programma;
  Vista la  nota del  Ministro della  sanita' del  18 giugno  1997 n.
100/SCPS/6.7691 contenente le linee  guida per la predisposizione dei
rispettivi programmi da parte  delle regioni, delle province autonome
e degli  enti di cui  all'art. 4, comma  15, della legge  30 dicembre
1991, n. 412;
  Vista la proposta del Ministro della  sanita' del 28 aprile 1998 di
approvazione  del  quadro  programmatico  per  il  completamento  del
programma decennale  di investimenti  in sanita'  di cui  all'art. 20
della legge n. 67/1988;
  Considerato  che  il  quadro  programmatico  e'  stato  predisposto
tenendo conto  dei singoli  programmi elaborati dalle  regioni, dalle
province autonome  e dagli enti  di cui  all'art. 4, comma  15, della
legge 30  dicembre 1991, n. 412  - in conformita' ai  criteri dettati
dalla soprarichiamata delibera del 21  marzo 1997 ed alle linee guida
contenute nella sopracitata nota del Ministro della sanita' - e sulla
base  di quanto  concordato in  sede di  conferenza permanente  per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
  Considerato che  il quadro  programmatico, comprensivo  delle quote
relative alle  disponibilita' proprie delle regioni  e delle province
autonome,  prevede, nell'ambito  di  ciascuna delle  regioni e  delle
province autonome,  una ripartizione delle risorse  necessarie per il
completamento del programma decennale di investimenti - a concorrenza
della somma di 30.000 miliardi di  lire di cui alla sopracitata legge
n.  67/1988  -  compresa  la  quota di  1.226,811  miliardi  di  lire
riservata  agli enti  di cui  all'art. 4,  comma 15,  della legge  30
dicembre 1991, n. 412;
  Considerato, altresi', che  con propria deliberazione n.  52 del 21
marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
156 del 7  luglio 1997, e' stata riassegnata  alle regioni Lombardia,
Toscana ed Emilia- Romagna,  quale anticipazione delle quote relative
al secondo triennio, la somma di lire 252,779 miliardi di lire;
  Preso atto che il quadro programmatico contiene la ripartizione tra
le regioni e  le province autonome della somma di  20.600 miliardi di
lire, risultane  dalla differenza  tra quanto  dovuto nel  decennio a
ciascuna regione, provincia  autonoma e agli enti di  cui all'art. 4,
comma  15,   della  legge  30   dicembre  1991,  n.  412,   e  quanto
effettivamente   assegnato   nel   primo   triennio,   tenuto   conto
dell'assegnazione  alle regioni  della somma  di 165,908  miliardi di
lire, effettuata con  provvedimento adottato in data  odierna, per la
realizzazione   degli   interventi   di  completamento   della   rete
consultoriale e per  gli altri obiettivi di cui all'art.  3, comma 4,
del decreto-legge 1 dicembre 1995,  n. 509, convertito dalla legge 31
gennaio 1996, n. 34, che comprende:
  la quota di  1.226,811 miliardi di lire riservata agli  enti di cui
all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  la quota  di 34,092  miliardi di lire  quale accantonamento  per la
realizzazione   degli   interventi   di  completamento   della   rete
consultoriale e per gli altri obiettivi di cui al sopracitato art. 3,
comma 4,  del decreto-legge  n. 509/1995,  convertito dalla  legge n.
34/1996;
  Considerato che  la ripartizione delle sole  quote regionali tiene,
altresi',  conto, proporzionalmente  dell'ulteriore  quota di  17,243
miliardi  di lire  assegnata alle  regioni Umbria  e Marche  per fare
fronte alle esigenze legate agli eventi sismici;
  Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato,  le regioni e le province autonome  nella seduta del 25
marzo 1998;
                              Delibera:
  E' approvato il quadro programmatico, come da allegata tabella, che
fa  parte  integrante  della   presente  deliberazione,  relativo  al
completamento del  programma nazionale straordinario  di investimenti
in sanita' previsto  dall'art. 20, della legge 11 marzo  1988, n. 67,
che  reca la  ripartizione  delle risorse  nell'ambito delle  singole
regioni e province autonome di  Trento e Bolzano, a concorrenza della
somma  di 30.000  miliardi  di lire  di cui  alla  predetta legge  n.
67/1988.
  Agli enti  di cui  all'art. 4,  comma 15,  della legge  30 dicembre
1991, n. 412, e' riservata la  somma di 1.226,811 miliardi di lire da
ripartire  con successivo  provvedimento,  su  proposta del  Ministro
della sanita'.
   Roma, 6 maggio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1998
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 6