IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire; Vista la propria deliberazione n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1997, che ha stabilito i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67/1988, a seguito della conclusione della prima fase del programma; Vista la nota del Ministro della sanita' del 18 giugno 1997 n. 100/SCPS/6.7691 contenente le linee guida per la predisposizione dei rispettivi programmi da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Vista la proposta del Ministro della sanita' del 28 aprile 1998 di approvazione del quadro programmatico per il completamento del programma decennale di investimenti in sanita' di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988; Considerato che il quadro programmatico e' stato predisposto tenendo conto dei singoli programmi elaborati dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - in conformita' ai criteri dettati dalla soprarichiamata delibera del 21 marzo 1997 ed alle linee guida contenute nella sopracitata nota del Ministro della sanita' - e sulla base di quanto concordato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Considerato che il quadro programmatico, comprensivo delle quote relative alle disponibilita' proprie delle regioni e delle province autonome, prevede, nell'ambito di ciascuna delle regioni e delle province autonome, una ripartizione delle risorse necessarie per il completamento del programma decennale di investimenti - a concorrenza della somma di 30.000 miliardi di lire di cui alla sopracitata legge n. 67/1988 - compresa la quota di 1.226,811 miliardi di lire riservata agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Considerato, altresi', che con propria deliberazione n. 52 del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, e' stata riassegnata alle regioni Lombardia, Toscana ed Emilia- Romagna, quale anticipazione delle quote relative al secondo triennio, la somma di lire 252,779 miliardi di lire; Preso atto che il quadro programmatico contiene la ripartizione tra le regioni e le province autonome della somma di 20.600 miliardi di lire, risultane dalla differenza tra quanto dovuto nel decennio a ciascuna regione, provincia autonoma e agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e quanto effettivamente assegnato nel primo triennio, tenuto conto dell'assegnazione alle regioni della somma di 165,908 miliardi di lire, effettuata con provvedimento adottato in data odierna, per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che comprende: la quota di 1.226,811 miliardi di lire riservata agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; la quota di 34,092 miliardi di lire quale accantonamento per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi di cui al sopracitato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996; Considerato che la ripartizione delle sole quote regionali tiene, altresi', conto, proporzionalmente dell'ulteriore quota di 17,243 miliardi di lire assegnata alle regioni Umbria e Marche per fare fronte alle esigenze legate agli eventi sismici; Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 marzo 1998; Delibera: E' approvato il quadro programmatico, come da allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione, relativo al completamento del programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' previsto dall'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che reca la ripartizione delle risorse nell'ambito delle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a concorrenza della somma di 30.000 miliardi di lire di cui alla predetta legge n. 67/1988. Agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' riservata la somma di 1.226,811 miliardi di lire da ripartire con successivo provvedimento, su proposta del Ministro della sanita'. Roma, 6 maggio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 6