Ai comuni
                                  Alle province
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni italiani (ANCI)
                                  All'Unione  delle province italiane
                                  (UPI)
  L'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, come
sostituito  dal  decreto  legislativo  n.  203  del  5  giugno  1998,
(applicabile anche  in materia  di tributi  locali per  effetto della
norma di rinvio contenuta nell'art. 16 del decreto legislativo n. 473
del  18  dicembre  1997)   consente  di  regolarizzare,  mediante  il
ravvedimento,   in   particolare,   le   violazioni   connesse   alla
dichiarazione e al pagamento dei tributi.
  Il ravvedimento  comporta delle  riduzioni automatiche  alle misure
minime  delle sanzioni  applicabili, a  condizione che  le violazioni
oggetto  della regolarizzazione  non siano  state gia'  constatate e,
comunque, non  siano iniziati  accessi, ispezioni, verifiche  o altre
attivita' amministrative di accertamento  delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza.
  L'art. 5 del decreto del  direttore generale del dipartimento delle
entrate dell'11  giugno 1998, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
134  dello stesso  giorno, stabilisce  che il  pagamento delle  somme
dovute  a  titolo   di  sanzioni  pecuniarie,  anche   a  seguito  di
ravvedimento  operoso,  afferenti  i   tributi  dei  comuni  e  delle
province, con  esclusione dell'INVIM,  e'.eseguito secondo  le stesse
modalita'  ed  utilizzando la  medesima  modulistica  prevista per  i
singoli tributi cui si riferisce.
  Cio' stante,  nel richiamare le osservazioni  di carattere generale
sul ravvedimento  operoso contenute nella  circolare n. 180/E  del 10
luglio, vengono qui  di seguito trattate, per  i tributi maggiormente
significativi, alcune  fattispecie che presentano un  piu' diffuso ed
immediato interesse, fornendo altresi'  istruzioni sulle modalita' di
effettuazione dei versamenti.
Imposta comunale sugli immobili (ICI).
  Si premette che nelle fattispecie trattate viene assunto il termine
di   scadenza  normale   per  l'effettuazione   del  versamento,   in
autotassazione, dell'ICI dovuta per il corrente anno (30 giugno 1998,
per  l'acconto;  21  dicembre  1998,  per il  saldo,  essendo  il  20
domenica).  Restano,  ovviamente,  salvi eventuali  differimenti  dei
predetti  termini  concessi  per  situazioni  particolari,  quali  le
calamita' naturali.
  Viene,  altresi',  assunto  il  termine  di  scadenza,  di  maggior
frequenza,  per la  presentazione della  dichiarazione o  denuncia di
variazione relativa  all'ICI dovuta per  l'anno di imposta  1997, che
rimane  fissato  al 31  luglio  1998,  per effetto  del  differimento
disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 marzo 1998 (si ricorda che, ai sensi del quarto comma dell'art. 10
del decreto  legislativo n. 504 del  30 dicembre 1992, il  termine di
presentazione delle dichiarazioni ICI non  e' autonomo ma e' legato a
quello stabilito in materia di imposte sui redditi).
  Restano,   ovviamente,  salvi   (oltre   ad  eventuali,   ulteriori
differimenti concessi per situazioni  particolari, quali le calamita'
naturali)  i diversi  termini  previsti, per  la presentazione  della
dichiarazione  dei redditi,  e  quindi dell'ICI,  per i  contribuenti
soggetti  all'IRPEG con  periodo  di imposta  coincidente  o non  con
l'anno solare.
 1 Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera a).
  Pagamento dell'imposta (liquidabile  sulla base della dichiarazione
o  denuncia  di  variazione,  dovuta  per l'anno  1998,  in  sede  di
autotassazione) nei  trenta giorni  decorrenti da quello  di scadenza
stabilito  dalla legge  (e, cioe',  entro il  30 luglio  dell'anno in
corso,  per  l'acconto; entro  il  20  gennaio  1999, essendo  il  20
dicembre domenica, per il saldo).
  Per perfezionare il ravvedimento,  bisogna pagare, entro i predetti
trenta  giorni:   l'imposta;  gli  interessi   moratori  sull'imposta
calcolati al  tasso legale  (attualmente del 5  per cento  annuo) con
maturazione  giorno  per giorno;  il  3,75  per  cento, a  titolo  di
sanzione, sull'ammontare dell'imposta tardivamente corrisposto.
  Il pagamento va effettuato mediante lo stesso modulo, con caratteri
in  colore  rosso, che  serve  per  versare l'ICI  in  autotassazione
(approvato  con   decreto  interministeriale  del  12   maggio  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del successivo 20 maggio).
  Si  ricorda che  il modulo  e' utilizzabile  sia presso  gli uffici
postali che presso gli  sportelli del competente concessionario della
riscossione.
  Esso  va  compilato,  in  tutte  le  sue  parti,  con  la  seguente
avvertenza.
  Nelle  caselline  dedicate  alle  voci  "terreni  agricoli";  "aree
fabbricabili";  "abitazione  principale"; "altri  fabbricati"  devono
essere  indicati  gli importi  corrispondenti  alla  sola imposta  e,
quindi, senza  maggiorarli della sanzione ridotta  e degli interessi.
La  somma  che si  va  a  versare  deve, invece,  comprendere,  oltre
all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.
  Valgano, in proposito, i seguenti esempi:
  a) contribuente possessore della sola abitazione principale, la cui
imposta dovuta  in acconto e' pari  a L. 800.000; il  pagamento viene
effettuato  il 15  luglio 1998.  Nelle caselline  dedicate alla  voce
"abitazione principale" deve essere scritto 800.000; l'importo che si
va  a versare,  previo arrotondamento,  deve essere  di 832.000  lire
(tale importo e'  dato da 800.000 piu' 1.644 di  interessi su 800.000
piu' 30.000, a titolo di sanzione del 3,75 per cento di 800.000);
  b) contribuente  possessore, nello stesso comune,  della abitazione
principale e  di altri  fabbricati; l'imposta  dovuta in  acconto per
l'abitazione  principale  e' di  L.  1.000.000;  l'imposta dovuta  in
acconto per  gli altri  fabbricati e' di  L. 3.500.000;  il pagamento
viene effettuato  il 30  luglio 1998.  Nelle caselline  dedicate alla
voce  "abitazione principale"  deve essere  scritto 1.000.000;  nelle
caselline dedicate  alla voce "altri fabbricati"  deve essere scritto
3.500.000; l'importo che si va a versare, previo arrotondamento, deve
essere  di 4.687.000  lire (tale  importo e'  dato da  1.000.000 piu'
3.500.000  piu' 18.495  di  interessi su  4.500.000  piu' 168.750,  a
titolo di sanzione del 3,75 per cento di 4.500.000).
 2 Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera b).
  Pagamento dell'imposta (liquidabile  sulla base della dichiarazione
o  denuncia  di  variazione,  dovuta  per l'anno  1997,  in  sede  di
autotassazione) entro il  31 luglio 1998 (termine,  come premesso, di
maggiore frequenza per la  presentazione della dichiarazione relativa
all'anno di imposta 1997).
  Si chiarisce che bisogna assumere il termine di presentazione della
dichiarazione  e   non  l'altro  di   "  un  anno   dall'omissione  o
dall'errore" in quanto il  procedimento dichiarativo, di liquidazione
ed accertamento, nonche' il  regime dell'autotassazione in materia di
ICI  sono disciplinati  in  modo  analogo a  quello  previsto per  le
imposte erariali sui redditi.
  Per perfezionare il ravvedimento bisogna, entro il predetto termine
del 31 luglio 1998, pagare:  l'imposta dovuta per l'intero anno 1997,
che  non   sia  gia'   stata  corrisposta;  gli   interessi  moratori
sull'imposta al tasso legale (attualmente  del 5 per cento annuo) con
maturazione  giorno  per  giorno,  computati dal  giorno  in  cui  il
versamento avrebbe dovuto essere  effettuato in autotassazione fino a
quello in cui  risulta effettivamente eseguito; il 3,33  per cento, a
titolo   di    sanzione,   calcolato    sull'ammontare   dell'imposta
tardivamente versato rispetto, ovviamente, al termine di scadenza per
il pagamento dell'acconto  e/o saldo dell'ICI dovuta per  il 1997. Si
chiarisce  che   la  sanzione   ridotta  viene  a   risultare,  nella
fattispecie, pari  al 3,33 per  cento (ovverosia  ad 1/6 del  20%) in
quanto trattasi di infrazione che  all'epoca in cui e' stata commessa
(durante l'anno 1997) veniva sanzionata nella minore misura, rispetto
a quella applicabile alle infrazioni successive al 31 marzo 1998, del
20 per cento.
  Il pagamento va effettuato con le stesse modalita' illustrate nella
"1 fattispecie" ed utilizzando il bollettino, con caratteri in colore
rosso, ivi indicato, specificandovi, quale anno di imposta, il 1997 e
barrando entrambe le caselline "acconto" e "saldo".
 3 Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera b).
  Presentazione  di  una  dichiarazione rettificativa  di  precedente
dichiarazione, determinante  un maggior  debito di imposta,  entro il
termine  di presentazione  della dichiarazione  relativa all'anno  di
imposta successivo  a quello per  il quale si intende  procedere alla
rettifica  (e, cioe',  entro  il  31 luglio  1998,  per ricondurre  a
fedelta' o minore infedelta' la dichiarazione presentata nel 1997 per
l'anno  di  imposta  1996,  oppure,  stante  il  particolare  sistema
dichiarativo ICI,  quella presentata  in anni  antecedenti al  1997 e
che,  in  assenza  di  successive denuncie,  si  deve  assumere  come
ripetentesi, nella sua infedelta', anche  allo scadere del termine di
presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  predetto  anno  di
imposta 1996).
  Si rammenta che si esemplifica il termine del 31 luglio 1998, quale
quello di maggior frequenza, come detto in premessa.
  La  riconduzione  a fedelta'  o  minore  infedelta', attraverso  il
ravvedimento  operoso,  esplica  la sua  efficacia  limitatamente  al
secondo  anno  di  imposta  antecedente  a  quello  nel  quale  viene
presentata la  dichiarazione refticativa,  per cui,  per gli  anni di
imposta pregressi  le sanzioni per infedele  dichiarazione si rendono
applicabili nella loro interezza.
  Per perfezionare il ravvedimento bisogna:
  a) pagare, entro il predetto  termine: l'imposta che risulta ancora
dovuta per l'anno 1996  sulla base della dichiarazione rettificativa;
gli interessi moratori sull'imposta,  al tasso legale (attualmente, 5
per cento  annuo) con  maturazione giorno  per giorno,  computati dal
giorno in cui  il versamento avrebbe dovuto essere  effettuato fino a
quello in  cui risulta effettivamente  eseguito; l'8,33 per  cento, a
titolo di sanzione, calcolato sulla  differenza di imposta tra quella
risultante  sulla base  della  dichiarazione  rettificativa e  quella
versata tempestivamente,  in sede di autotassazione,  alle prescritte
scadenze per l'anno 1996;
  b) presentare, entro  il predetto termine, al  comune competente la
dichiarazione rettificativa  per l'anno  di imposta 1996,  redatta su
modello  conforme a  quello  approvato per  tale  anno, con  allegata
fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle "annotazioni"
la   seguente   frase   "Ravvedimento  operoso   per   rettifica   di
dichiarazione"    e   specificandovi    le    parti,   della    somma
complessivamente  versata,  riguardanti, rispettivamente,  l'imposta,
gli interessi, la sanzione.
  Anche in questa occasione, per  eseguire il pagamento va utilizzato
il  modulo, con  caratteri in  colore rosso,  di cui  si e'  detto in
precedenza.   Va   compilata   esclusivamente  la   parte   relativa:
all'importo  complessivamente versato;  al numero  di conto  corrente
postale  ed  alla  indicazione del  competente  concessionario  della
riscossione; alle  generalita' e codice fiscale  del contribuente; al
comune di ubicazione degli immobili. La restante parte del bollettino
va lasciata in bianco.
  Il modulo e' utilizzabile sia  presso gli uffici postali che presso
gli sportelli del competente concessionario della riscossione.
 4 Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera c).
  Presentazione della dichiarazione o  denuncia di variazione, che si
ha  l'obbligo di  presentare, entro  i trenta  giorni decorrenti  dal
giorno di  scadenza stabilito  dalla legge (e,  cioe', per  l'anno di
imposta 1997, entro il 31 agosto 1998, essendo il trenta domenica).
  Si ricorda che,  come detto in premessa, si  esemplifica il termine
del 31 luglio 1998, come quello di maggiore frequenza.
  Stante il sistema dichiarativo ICI, la riconduzione a tempestivita'
della dichiarazione o  denuncia di variazione, attraverso  il tipo di
ravvedimento   operoso  in   commento,  esplica   la  sua   efficacia
limitatamente  all'anno di  imposta  antecedente a  quello nel  quale
viene presentata la dichiarazione, per cui, qualora essa si riferisca
anche ad  altri anni di  imposta pregressi,  su questi ultimi  non ha
effetto il ravvedimento di cui trattasi.
  Per perfezionare il ravvedimento bisogna:
  a) pagare,  entro i predetti  trenta giorni: l'imposta  che risulta
ancora  dovuta  per  l'anno   1997  sulla  base  della  dichiarazione
tardivamente prodotta; gli interessi  moratori sull'imposta, al tasso
legale (attualmente,  5 per cento  annuo) con maturazione  giorno per
giorno,  computati dal  giorno in  cui il  versamento avrebbe  dovuto
essere  effettuato  fino  a  quello  in  cui  risulta  effettivamente
eseguito; il  12 e mezzo per  cento, a titolo di  sanzione, calcolato
sulla differenza  di imposta tra  quella risultante sulla  base della
dichiarazione    tardivamente    presentata   e    quella    versata,
tempestivamente, in sede di  autotassazione, alle prescritte scadenze
per l'anno 1997, con un minimo di 12.500 lire.
  b) presentare, nei predetti trenta  giorni, al comune competente la
dichiarazione o  denuncia di variazione  per l'anno di  imposta 1997,
con allegata fotocopia della  ricevuta di versamento, scrivendo nelle
"annotazioni"  la seguente  frase "Ravvedimento  operoso per  tardiva
presentazione  di dichiarazione"  e  specificandovi  le parti,  della
somma   complessivamente   versata,   riguardanti,   rispettivamente,
l'imposta, gli interessi, la sanzione.
  Per eseguire il pagamento va utilizzato il modulo, con caratteri in
colore  rosso,  di  cui  si  e' detto  in  precedenza.  Va  compilata
esclusivamente  la   parte  relativa:   all'importo  complessivamente
versato; al numero di conto  corrente postale ed alla indicazione del
competente  concessionario  della  riscossione;  alle  generalita'  e
codice  fiscale  del  contribuente;  al comune  di  ubicazione  degli
immobili. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco.
  Il modulo e' utilizzabile sia  presso gli uffici postali che presso
gli sportelli del competente concessionario della riscossione.
  Imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni.
  Il pagamento  dell'imposta comunale  sulla pubblicita'  deve essere
eseguito prima  dell'effettuazione della pubblicita',  poiche' l'art.
9, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, prevede
che l'attestazione dell'avvenuto pagamento  deve essere allegata alla
prescritta dichiarazione  che deve anch'essa essere  presentata prima
di  iniziare la  pubblicita', come  dispone  l'art. 8,  comma 1,  del
citato decreto legislativo.
  Per quanto  attiene invece  alla pubblicita' che  si svolge  per un
periodo superiore  all'anno, l'art.  8, comma  3, del  citato decreto
legislativo n.  507 del 1993,  stabilisce che la  dichiarazione della
pubblicita', purche' non si  verifichino modificazioni degli elementi
dichiarati cui consegua un  diverso ammontare dell'imposta dovuta, ha
effetto  anche  per  gli  anni  successivi  sempreche'  il  pagamento
dell'imposta avvenga entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
  Il  paganto  del  diritto   sulle  pubbliche  affissioni,  a  norma
dell'art. 19,  comma 7, del  decreto legislativo n. 507,  deve essere
invece effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
  E' opportuno ricordare che per il 1998 i termini aventi scadenza il
31 gennaio,  a norma dell'art. 49,  comma 3, della legge  27 dicembre
1997, n. 449, sono stati prorogati al 31 marzo 1998.
  Alla luce delle specifiche disposizioni dettate per gli adempimenti
attinenti  i tributi  in esame,  le norme  previste dall'art.  13 del
decreto legislativo n. 472/1997 concernenti il ravvedimento, potranno
essere applicate, a  seconda dei casi di specie, con  le modalita' di
seguito indicate.
  1)  Ipotesi di  mancato versamento  dell'imposta annuale  (art. 13,
comma 1, lettera a).
  Nel caso  in cui  il contribuente non  abbia eseguito  il pagamento
dell'imposta  entro il  normale termine  di scadenza  fissato per  la
pubblicita' che  si protrae per  un periodo superiore  all'anno, puo'
usufruire delle particolari disposizioni  dettate dall'art. 13, comma
1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, se, nei
trenta giorni successivi effettua  il versamento dell'imposta dovuta,
degli  interessi moratori  sull'importo dovuto  a titolo  di imposta,
calcolati al  tasso legale  del 5% annuo  con maturazione  giorno per
giorno,  e la  sanzione  del 3,75%  (pari cioe'  ad  1/8 del  minimo,
fissato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, al 30%)
sull'ammontare dell'imposta non corrisposta.
  Nella fattispecie in esame deve ricomprendersi anche il caso in cui
il mancato versamento attenga ad una singola rata dell'importo dovuto
a titolo di imposta.
  Si precisa che poiche' per l'annualita' in corso il normale termine
per  l'adempimento e'  slittato  al 31  marzo  1998, il  contribuente
avrebbe  dovuto  eseguire  il  versamento con  le  modalita'  innanzi
evidenziate, entro il 30 aprile 1998.
  Resta  ferma,   ovviamente,  la   possibilita'  di   avvalersi  del
ravvedimento di cui  alla lettera b) del precitato art.  13, entro il
31 marzo 1999,  con applicazione della maggiore sanzione  di un sesto
del minimo.
  2) Ipotesi di mancato versamento dell'imposta dovuta per un periodo
inferiore all'anno (art. 13, comma 1, lettera a).
  Nel  caso  in  esame  se  il contribuente,  prima  di  iniziare  la
pubblicita',  non  ha  eseguito  il  pagamento  dell'imposta,  potra'
usufruire del  trattamento premiale riconosciuto dall'art.  13, comma
1,  lettera a),  del decreto  legislativo n.  472 del  1997, se,  nei
trenta giorni successivi, effettua il versamento dell'imposta dovuta,
degli  interessi moratori  sull'importo dovuto  a titolo  di imposta,
calcolati al  tasso legale  del 5% annuo  con maturazione  giorno per
giorno, e la sanzione del 3,75% (pari cioe' ad 1/8 del minimo fissato
dall'art.  13  del decreto  legislativo  n.  471  del 1997,  al  30%)
sull'ammontare dell'imposta tardivamente corrisposta.
  3)  Ipotesi  di  errori  od omissioni,  anche  se  incidenti  sulla
determinazione o sul  pamento del tributo (art. 13,  comma 1, lettera
b).
  Come  e'   stato  innanzi  illustrato  la   dichiarazione  relativa
all'imposta  in esame  deve essere  presentata prima  di iniziare  la
pubblicita', a norma dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n.
507,  del 1993,  mentre per  quanto attiene  alla pubblicita'  che si
protrae per un periodo superiore  all'anno, si deve rammentare che la
dichiarazione  deve essere  presentata  soltanto per  il primo  anno,
giacche', se  il pagamento  dell'imposta viene  eseguito entro  il 31
gennaio  dell'anno di  riferimento,  ha effetto  anche  per gli  anni
successivi. Di conseguenza,  poiche' in tale ipotesi  non e' prevista
una  dichiarazione periodica,  il  contribuente  potra' godere  della
riduzione ad 1/6 della sanzione,  se la regolarizzazione degli errori
o delle omissioni avviene entro un anno dal loro compimento.
  E'  opportuno precisare  che  tale ultima  disposizione si  applica
anche nel caso in cui l'errore  o l'omissione siano riferibili ad una
dichiarazione di  variazione della pubblicita' annuale  che sia stata
nel  frattempo presentata  e  con la  quale  siano state  evidenziate
modificazioni  degli  elementi  dichiarati cui  consegua  un  diverso
ammontare  dell'imposta  dovuta,  poiche'  detta  dichiarazione  deve
considerarsi  sostitutiva di  quella iniziale.  In questa  ipotesi il
termine  di  un  anno  decorre  dalla  data  di  presentazione  della
dichiarazione di variazione.
  Per  perfezionare il  ravvedimento occorrera'  dunque che,  entro i
termini stabiliti dalla norma in  commento, il contribuente esegua il
pagamento dell'imposta eventualmente dovuta, degli interessi moratori
sull'importo della stessa, calcolati al tasso legale del 5% annuo con
maturazione  giorno per  giorno, ed,  infine, di  1/6 della  sanzione
minima.
  4) Ipotesi di omessa dichiarazione (art. 13, comma 1, lettera c).
  Nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  relativa  all'imposta  sulla
pubblicita' venga  presentata con un  ritardo non superiore  a trenta
giorni rispetto al momento in cui  ha avuto inizio la pubblicita', il
contribuente  potra' beneficiare  della sanzione  ridotta al  1/8 del
minimo previsto per tale violazione.
  Anche in questo  caso il contribuente dovra'  eseguire il pagamento
dell'imposta   eventualmente   dovuta,   degli   interessi   moratori
sull'importo della stessa, calcolati al tasso legale del 5% annuo con
maturazione  giorno per  giorno, ed,  infine, di  1/8 della  sanzione
minima (la  sanzione ridotta non  puo', comunque, essere  inferiore a
12.500 lire).
  5)   Ipotesi  di   errori   od  omissioni,   non  incidenti   sulla
determinazione o sul pagamento del tributo (art. 13, comma 4).
  A norma dell'art. 13, comma 4, ove la regolarizzazione di eventuali
errori  od omissioni  che  non ostacolino  l'accertamento  e che  non
incidano  sulla determinazione  del tributo,  avvenga entro  tre mesi
dall'omissione o dall'errore, non sara' applicabile alcuna sanzione.
 Modalita' di pagamento.
  In tutti i  casi innanzi esaminati il  pagamento dell'imposta sulla
pubblicita',  dei diritti  sulle pubbliche  affissioni, dei  relativi
interessi e delle  sanzioni va eseguito utilizzando  il bollettino di
conto corrente postale, con caratteri in colore blu, approvato con il
decreto  interministeriale  del  5   agosto  1994  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del successivo 20 agosto).
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).
  Per quanto  concerne la  tassa per l'occupazione  di spazi  ed aree
pubbliche  di  cui  al  capo  II, art.  38  e  seguenti  del  decreto
legislativo 15  novembre 1993, n.  507 e successive  modificazioni ed
integrazioni,  va  innanzitutto fatto  presente  che  essa, ai  sensi
dell'art. 51 del decreto legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, sara'
abolita con decorrenza dal 1 gennaio 1999.
  Cio'  posto, ai  fini  delle  disposizioni di  cui  all'art. 13  in
commento, si ritiene opportuno premettere le seguenti considerazioni.
 a) Occupazioni permanenti.
  L'art. 50,  ai commi  1 e  2, del  decreto legislativo  n. 507/1993
prevede  l'obbligo della  presentazione  della  denuncia nel  termine
perentorio  di trenta  giorni  dalla data  di  rilascio dell'atto  di
concessione (per nuove occupazioni) o  da quella del provvedimento di
variazione della concessione precedentemente rilasciata, nell'ipotesi
di modifica  della consistenza  delle occupazioni  gia' in  corso. In
ogni caso -  stabilisce lo stesso articolo - il  predetto termine per
la presentazione della denuncia non  puo' andare oltre il 31 dicembre
dell'anno di riferimento del provvedimento amministrativo.
  Gli stessi  commi dell'art. 50, stabiliscono,  rispettivamente, che
il versamento  del tributo deve  essere effettuato, in caso  di nuova
concessione o  di variazione della concessione,  nel medesimo termine
di presentazione  della denuncia, mentre, in  mancanza di variazioni,
per le  occupazioni che  si protraggono  oltre l'anno,  il versamento
della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
  Per le  occupazioni di cui  all'art. 46 del decreto  legislativo n.
507/1993, concernenti  le aziende erogatrici di  pubblici servizi, il
comma 3 dell'art. 50 sopra  citato, stabilisce che, fermo restando, a
regime, l'obbligo  del versamento  entro il mese  di gennaio  di ogni
anno, per le variazioni in  aumento verificatesi nel corso dell'anno,
la denuncia anche cumulativa e  il relativo versamento possono essere
effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione.
 b) Occupazioni temporanee.
  Per le occupazioni  temporanee, a mente del comma 5  del piu' volte
richiamato  art.  50, l'obbligo  della  denuncia  e' assolto  con  il
versamento  della  tassa,  da  effettuarsi  con  la  compilazione  di
apposito modulo di conto corrente postale.
  Quanto  sopra  premesso, si  evidenziano,  qui  di seguito,  alcune
ipotesi di ravvedimento.
  1. Per  l'ipotesi di  mancato versamento  del tributo  in questione
alle scadenze previste dalle norme vigenti in materia, comprendendosi
nella fattispecie  anche il  mancato versamento  di una  singola rata
dello  stesso,  la  sanzione  prevista dalla  lettera  a),  comma  1,
dell'art. 13, per ricondurre a tempestivita l'adempimento, e' pari ad
1/8 del  minimo stabilito in  via generale dall'art. 13,  del decreto
legislativo n. 471/1997 (1/8 del 30% = 3,75 per cento), sempreche' il
pagamento risulti effettuato nel termine  di trenta giorni dalla data
di scadenza.
  La  disposizione agevolativa  di  cui sopra,  con riferimento  alle
occupazioni  permanenti in  corso nell'anno  1998 (  unica annualita'
peraltro da prendere  in considerazione per il  tributo in questione,
attesa, come  innanzi precisato,  la sua  abolizione a  decorrere dal
1999) si rende  applicabile solo in caso di  inadempimento relativo a
concessioni  nuove   o  a  variazioni  delle   concessioni  in  corso
rilasciate  nell'anno  1998  nonche'  nell'ipotesi  di  inadempimento
connesso al pagamento rateizzato del  tributo medesimo per il periodo
di sua sopravvivenza fino al  31 dicembre 1998. Si applica, altresi',
nell'ipotesi di mancato  pagamento della tassa o di una  sua rata per
le  occupazioni  di  cui  all'art. 46,  del  decreto  legislativo  n.
507/1993.
  In proposito, e' opportuno richiamare  la norma di differimento del
termine di pagamento  al 31 marzo 1998 recata dall'art.  49, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  Per le  occupazioni temporanee, la disposizione  agevolativa di cui
sopra  opera per  tutte le  occupazioni iniziate  nel 1998.  Cio' per
effetto del differimento di cui sopra.
  2. Per l'ipotesi  di errori od omissioni, anche  se incidenti sulla
determinazione o sul  pagamento del tributo, il comma  1, lettera b),
dell'art.  13 consente  di  ridurre  ad 1/6  del  minimo la  sanzione
prevista  per  la  violazione,  sempreche'  la  regolarizzazione  dei
predetti  errori  od  omissioni  avvenga  entro  il  termine  per  la
presentazione  della dichiarazione  relativa all'anno  nel corso  del
quale e' stata commessa la  violazione medesima ovvero, quando non e'
prevista  dichiarazione periodica,  entro  un  anno dall'omissione  o
dall'errore.
  Cio' significa che,  per le occupazioni permanenti  (non soggette a
dichiarazione  periodica)  la   possibilita  di  presentare  denuncia
rettificativa  della   precedente,  alla  quale  e'   subordinato  il
beneficio in parola opera, oltre  che per le occupazioni iniziate nel
1998, anche per quelle iniziate  nel 1997, sempreche' non sia scaduto
il predetto termine di un anno.
  Il  beneficio  in parola  si  applica,  altresi', alle  occupazioni
permanenti  laddove  il  versamento  della  tassa  sia  effettuato  o
integrato entro un anno dalla data di scadenza.
  Per le occupazioni temporanee, per le quali, ai sensi dell'art. 50,
comma  5,  del  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507  e
successive modificazioni; l'obbligo della  denuncia e' assolto con il
pagamento della tassa  e con la compilazione  dell'apposito modulo di
versamento,  la  disposizione  in  argomento non  sembra  di  pratica
attuazione,  pur  essendo  teoricainente possibile  un  intervento  a
rettifica della denuncia versamento.
  3. Per l'ipotesi  di omessa dichiarazione, la  lettera c) dell'art.
13 in esame consente la possibilita' di ricondurre a tempestivita' il
predetto  adempimento, con  la  sanzione ridotta  ad  1/8 del  minimo
previsto per tale violazione (1/8 del  100% = 12,50, con un minimo di
lire 12.500), sempreche' la  dichiarazione venga prodotta con ritardo
non superiore a trenta giorni.
  La disposizione, che,  come gia' innanzi precisato,  opera solo per
l'anno 1998, e' applicabile esclusivamente alle nuove occupazioni o a
variazioni di precedenti occupazioni che  saranno concesse fino al 31
dicembre  1998. Per  esse, dunque,  la possibilita'  di ricondurre  a
tempestivita' la denuncia omessa alla  data di riferimento, di cui al
menzionato art. 50, comma 1,  del decreto legislativo n. 507/1993, e'
consentita non  oltre il sessantesimo  giorno dalla data  di rilascio
della concessione.
  Per  le   occupazioni  temporanee,  per  le   quali,  e'  opportuno
ripeterlo,  l'obbligo della  denuncia  e' assolto  con il  versamento
effettuato   con   l'apposito   modulo,  la   predetta   disposizione
agevolativa opera come segue:
  a) per i versamenti da  effettuarsi nell'anno 1998 entro il termine
di scadenza  dell'occupazione, ai  sensi dell'art.  50, comma  5, del
decreto  legislativo n.  507/1993,  il  ritardo nell'adempimento  non
oltre  i trenta  giorni,  comporta la  riduzione  della sanzione  per
omessa denuncia ad 1/8 del  minimo (la sanzione per omesso versamento
e' assorbita da quella per l'omessa dichiarazione);
  b) per i versamenti da effettuarsi  ai sensi dell'art. 45, comma 8,
del  decreto   legislativo  n.   507/1993,  il   mancato  adempimento
anticipato  dell'obbligazione  (o  della  prima rata)  alla  data  di
riferimento  comporta  la  perdita   del  beneficio  derivante  dalla
convenzione sottoscritta con l'ente impositore  (fino al 50 per cento
di riduzione  della tassa dovuta)  e il conseguente  differimento del
termine per l'adempimento medesimo alla sua naturale scadenza, che e'
quella  della conclusione  dell'occupazione. Solo  con riferimento  a
tale   naturale   scadenza   dell'occupazione  e'   utilizzabile   la
disposizione di  cui alla  lettera c)  dell'art. 13  in esame  con le
medesime considerazioni innanzi espresse.
 Modalita' di pagamento.
  In  tutti i  casi innanzi  esaminati il  versamento della  sanzione
ridotta deve essere  effettuato contestualmente alla regolarizzazione
del pagamento della TOSAP, con la liquidazione dei relativi interessi
calcolati, giorno per giorno, al tasso legale, a far tempo dalla data
della commessa violazione.
  Il pagamento di quanto dovuto va eseguito utilizzando il bollettino
di  conto corrente,  con caratteri  in  colore arancione,  di cui  al
decreto  interministeriale  del  5   agosto  1994  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del successivo 20 agosto), ovvero, nei caso
di  occupazioni   permanenti,  anche  con  versamento   diretto  alla
tesoreria dell'ente locale.
  Va, infine, fatto  presente che il comma 4 del  piu' volte ripetuto
art.  13   consente,  per  le   denunce  TOSAP  rese  nel   1998,  la
regolarizzazione,  senza   l'applicazione  di  alcuna   sanzione,  di
eventuali errori od omissioni che non ostacolino l'accertamento e che
non  incidano   sulla  determinazione  del  tributo,   sempreche'  la
regolarizzazione medesima  avvenga entro  tre mesi dall'  omissione o
dall'errore.
Tassa smaltimento rifiuti (TARSU)
  Si  premette   che  la  presentazione  della   denuncia  di  inizio
occupazione o detenzione e denuncia di variazione delle condizioni di
tassabilita',  di  cui  all'art.   70,  del  decreto  legislativo  n.
507/1993, costituisce l'unico obbligo  a carico del contribuente, che
puo'  pagare   il  tributo   e  le   sanzioni  soltanto   sulla  base
dell'iscrizione a  ruolo. Per la sola  tassa giornaliera disciplinata
dall'art.  77,  del  medesimo  decreto legislativo  n.  507/1993,  il
pagamento  in  autoliquidazione  o  versamento  diretto  rappresenta,
invece, anche assolvimento dell'obbligo di denuncia.
  Il citato art. 70 prescrive che i soggetti che occupano o detengono
locali  ed aree  scoperte, a  qualsiasi  uso adibiti,  sono tenuti  a
presentare  al  comune, entro  il  20  gennaio successivo  all'inizio
dell'occupazione  o detenzione,  denuncia  unica dei  locali ed  aree
tassabili  che,  in  mancanza   di  variazione  delle  condizioni  di
tassabilita', ha effetto anche per  le annualita' successive; in caso
contrario, l'utente  e' tenuto a  dichiarare, nel medesimo  termine e
con le  identiche forme  e modalita',  ogni variazione  relativa agli
immobili occupati o detenuti, che comporti un maggior ammontare della
tassa o  che "comunque influisca sull'applicazione  e riscossione del
tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia".
  Per quanto concerne gli elementi non incidenti sulla determinazione
del tributo, l'art. 70 in parola richiede che la denuncia, originaria
o  di variazione,  contenga l'indicazione  del codice  fiscale, degli
elementi identificativi  delle persone fisiche componenti  del nucleo
familiare o della convivenza, dei  loro rappresentanti legali e della
relativa   residenza,  della   denominazione   e   scopo  sociale   o
istituzionale  dell'ente,  associazione, organizzazione  o  societa',
della   loro  sede   legale   o  effettiva,   nonche'  dei   relativi
rappresentanti o amministratori.
  Quanto  sopra  premesso,  si  evidenzia,  qui  di  seguito,  alcune
fattispecie di ravvedimento.
 1 Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera c).
  La  sanzione  per  omessa  denuncia (di  inizio  occupazione  o  di
variazione  delle condizioni  di  tassabilita') viene  ridotta ad  un
ottavo del minimo,  qualora il contribuente provveda  a presentare la
denuncia  medesima   con  ritardo  non  superiore   a  trenta  giorni
decorrenti  dal  gia'  indicato  termine del  20  gennaio  successivo
all'inizio dell'occupazione o al verificarsi della variazione.
  Va  precisato,  tuttavia,  che  la  tipologia  di  ravvedimento  in
questione non si rende applicabile alle infrazioni di omessa denuncia
commesse al 20 gennaio 1998, essendo  gia' decorso, al 1 aprile 1998,
il termine di trenta giorni prescritto dalla legge al fine di rendere
possibile la riduzione della sanzione.
  E' possibile tuttavia applicare  alle denunce tardivamente prodotte
dopo il  1 aprile 1998  la minore riduzione per  ravvedimento operoso
prevista dalla lettera b)  dell'art. 13 qualora l'adempimento formale
ed  il  pagamento  siano   operati  entro  l'anno  dalla  commissione
dell'infrazione (cioe' entro il 20 gennaio 1999), non trattandosi nel
caso  di  infrazione  periodica   ma  solo  di  eventuale  infrazione
continuata, in quanto l'obbligo di  denuncia e' soltanto iniziale con
effetti per le annualita' successive.
 2 Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera a).
  La riduzione  della sanzione ad  un ottavo  del minimo nei  casi di
mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito
nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza, dovrebbe trovare
applicazione  per le  sole violazioni  commesse in  materia di  tassa
giornaliera  contemplata   dal  menzionato   art.  77,   del  decreto
legislativo  n. 507/1993.  Infatti,  l'omesso  pagamento della  tassa
rifiuti annuale, essendo quest'ultimo un  tributo iscritto a ruolo in
via  ordinaria, non  rientra nel  sistema sanzionatorio  per espressa
esclusione dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471/1997
  Tuttavia, tenuto conto che con il pagamento della tassa giornaliera
effettuato  per   autoliquidazione  o  versamento   diretto  all'atto
dell'occupazione  (art.  77,  comma  4, del  decreto  legislativo  n.
507/1993) si intende assolto  anche l'obbligo della denuncia dell'uso
temporaneo  riduzione  della sanzione  ad  un  ottavo del  minimo  e'
possibile allorche'  la regolarizzazione avvenga entro  trenta giorni
dall'inizio dell'occupazione  ai sensi dell'art. 13,  lettera c), per
assorbimento dell'infrazione per mancato  pagamento (art. 13, lettera
a) nella sanzione  di omessa denuncia (che,  in applicazione dell'art
3, comma 3,  del decreto legislativo n. 472/1997, e'  pari al 50%, se
la violazione e' stata commessa entro  il 31 marzo 1998, ovvero varia
tra il cento ed il duecento per cento del tributo dovuto e, comunque,
non  puo' essere  inferiore a  lire centomila,  qualora si  tratti di
violazione commessa a decorrere dal 1 aprile 1998).
  Trattandosi  di infrazione  che  puo' essere  compresa anche  nella
tipologia di  ravvedimento di  cui al  punto 3  (art. 13,  lettera b)
l'infrazione in  esame puo'  essere definita anche  con un  sesto del
minimo entro il termine di un anno, atteso il chiaro carattere di non
periodicita'.
  Si  fa  presente  in  proposito che,  per  il  perfezionamento  del
ravvedimento,  e' necessario  pagare  "contestualmente", cioe'  entro
l'indicato termine  di trenta giorni  o di un anno  dalla commissione
della violazione, oltre alla  sanzione ridotta, la tassa giornaliera,
gli interessi moratori  sul tributo calcolati al tasso  legale (5 per
cento annuo) con maturazione giorno per giorno.
 3 Fattispecie (art 13, comma 1 lettera b).
  Riguardo  alla  fattispecie in  trattazione,  va  precisato che  la
riduzione ad  sesto del minimo trova  applicazione, nell'ambito delle
violazioni   commesse   in  materia   di   tassa   rifiuti,  con   la
regolarizzazione degli  errori e delle omissioni,  anche se incidenti
sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro un anno dalla
violazione,  stante la  indicata non  periodicita' della  violazione.
Passando alle ipotesi concrete cui e' applicabile il ravvedimento sub
lettera b) dell'art. 13 in questione,  si fa presente che esso assume
caratteristiche  diverse a  seconda che  si tratti  di tassa  rifiuti
annuale ovvero giornaliera.
  Per cio'  che concerne la tassa  annuale, la riduzione ad  un sesto
del minimo puo' riguardare i seguenti casi:
  1) denuncia infedele (prodotta  indicando un imponibile inferiore a
quello effettivo), cui, per effetto del nuovo testo dell'art. 76, del
decreto  legislativo n.  507/1993,  e' stata  assimilata la  denuncia
incompleta   (dichiarazione  di   taluno   soltanto  degli   immobili
occupati);
  2) mancata  o erronea indicazione degli  elementi formali richiesti
dall'art. 70, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993;
  3)  mancata   esibizione  o  trasmissione  di   atti  e  documenti,
dell'elenco degli  occupanti i locali  ed aree del  condominio, della
multiproprieta'  o del  centro  commerciale integrato,  eventualmente
richiesto  all'amministratore del  condominio o  al responsabile  del
versamento,  a   norma  dell'art.   73,  comma  3-bis,   del  decreto
legislativo n. 507/1993;
  4) mancata  restituzione di  questionari nei sessanta  giorni dalla
richiesta o loro mancata o incompleta o infedele compilazione.
  La rettifica  della denuncia  infedele e la  regolarizzazione degli
errori od omissioni indicati sub precedenti  numeri 2, 3 e 4, qualora
effettuate  entro   un  anno  dalla  commissione   della  violazione,
determinano la  riduzione della rispettiva  sanzione ad un  sesto del
minimo.
  Le violazioni di infedele denuncia e le citate violazioni di ordine
formale  commesse   al  20  gennaio  1998   possono  pertanto  essere
regolarizzate entro  il 20  gennaio 1999 e  costituiscono presupposto
per  la  riduzione  della  rispettiva  sanzione  nella  misura  sopra
indicata.
  Occorre comunque tener presente  la disposizione di natura esimente
recata  dal  comma  4,  dell'art.  13,   in  esame  per  il  caso  di
ravvedimento relativo ad errori od omissioni formali non incidenti su
attivita'  di accertamento  in  corso o  sulla  determinazione e  sul
pagamento del  tributo (ad  es., mancata  od erronea  indicazione del
codice fiscale. In tali circostanze, il ravvedimento effettuato entro
tre mesi  dall'omissione o  dall'errore esclude  l'applicazione della
sanzione.  Anche  in  tal  caso va  tuttavia  rilevato  che  siffatte
violazioni, qualora  non sanate entro  i tre mesi,  possono rientrare
nell'ambito di applicazione della lettera b) dell'art. 13.
  Circa la tassa  giornaliera, si pone in rilievo  che la fattispecie
di  ravvedimento  prevista  dal  comma 1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  n.  472/1997   puo'  concretarsi,  particolarmente,  con
riferimento del tributo in misura inferiore a quella dovuta.
  Al riguardo  si precisa che,  stante la disposizione  dell'art. 77,
comma 4, del  decreto legislativo n. 507/1993,  secondo cui l'obbligo
della  denuncia  dell'uso  temporaneo  viene assolto  a  seguito  del
pagamento del tributo, il versamento di un importo inferiore a quello
dovuto a titolo di tassa giornaliera da' luogo all'applicazione della
sola sanzione di infedele denuncia, riducibile ad un sesto del minimo
in  presenza di  versamento dell'eccedenza  effettuato entro  un anno
dall'omissione o dall'errore.
 Modalita' di pagamento.
  Riguardo alle modalita' di  pagamento della sanzione ridotta, oltre
che della tassa smaltimento, se  dovuta, e dei relativi interessi, si
fa  presente che,  stante  il sistema  di  riscossione tramite  ruolo
ordinario,  non  si rende  applicabile  la  procedura del  versamento
contestuale alla regolarizzazione; procedura  che si applica, invece,
al  ravvedimento concernente  le  infrazioni commesse  in materia  di
tassa giornaliera.
  Pertanto, per la tassa annuale,  si ritiene che sia applicabile, in
via estensiva, disposizione  prevista dal comma 3,  del ripetuto art.
13, che, con riferimento ai  tributi non liquidabili direttamente dal
contribuente,  stabilisce  che  il  ravvedimento  si  perfeziona  con
l'esecuzione  dei  pagamenti nel  termine  di  sessanta giorni  dalla
notificazione   dell'avviso   di   liquidazione,  cui   puo'   essere
agevolmente  equiparata, per  l'indentita del  criterio adottato  nel
decreto correttivo, la notifica della cartella di pagamento a seguito
della necessaria iscrizione a ruolo.
  Secondo la  procedura indicata, l'interessato, entro  il termine di
trenta giorni dalla omessa presentazione  della denuncia ovvero di un
anno dalla commissione di tale infrazione o dalla presentazione della
denuncia infedele  o incompleta, deve procedere  alla rimozione dell'
inadempimento, provvedendo, rispettivamente, alla presentazione della
denuncia ed all'integrazione della denuncia infedele o incompleta.
  Successivamente  il comune  provvedera' all'iscrizione  in apposito
ruolo del  tributo o  del maggior tributo  (nel rispetto  dei vigenti
termini prescritti dall'art. 72, del decreto legislativo n. 507/1993,
nonche' degli  interessi per  ritardata iscrizione a  ruolo, maturati
fino  al giorno  in cui  e'  stato rimosso  l'inadempimento, e  della
sanzione  ridotta. Il  ruolo  cosi' formato  ed  emesso sara'  quindi
notificato, tramite il concessionario  della riscossione, al soggetto
passivo, che potra' perfezionare il ravvedimento con il pagamento, in
unica soluzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
notifica della cartella medesima.  Trascorso inutilmente tale termine
si determina l'inefficacia  della regolarizzazione e l'applicabilita'
della sanzione nell'intera misura.
  La publicazione  della presente circolare nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana tiene  luogo anche della distribuzione agli
organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
                                           Il direttore generale
                                      del Dipartimento delle entrate
                                                   Romano