Premesso che:
  l'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  l'art. 1,  comma 25, della legge  n. 249 ha assegnato  al Ministero
delle  comunicazioni il  compito di  svolgere le  funzioni attribuite
all'Autorita',   salvo   quelle   proprie    del   Garante   per   la
radiodiffusione   e   l'editoria,   fino  all'entrata   in   funzione
dell'Autorita' medesima;
  l'Autorita', ai sensi dlel'art. 1, comma  9, della legge n. 249, ha
adottato,  in  data  16   giugno  1998,  un  regolamento  concernente
l'organizzazione ed  il funzionamento, i  bilanci, i rendiconti  e la
gestione delle  spese nonche'  il trattamento giuridico  ed economico
del personale;
  ai sensi  del comma 13 dell'art.  1 della legge n.  249 l'Autorita'
puo' avvalersi degli organi del Ministero delle comunicazioni;
  Considerata  la convergenza  degli  interessi  del Ministero  delle
comunicazioni e  dell'Autorita' per  le garanzie  nelle comunicazioni
nel raggiungimento delle finalita' volute dalla legge 31 luglio 1997,
n.   249,    per   i   settori   delle    radiodiffusioni   e   delle
telecomunicazioni;
  Ravvisata la  necessita' di  garantire un ordinato  passaggio delle
funzioni dal  Ministero all'Autorita',  predisponendo rimedi  atti ad
evitare  possibili  soluzioni  di continuita'  nell'espletamento  dei
compiti    connessi   alla    liberalizzazione    dei   servizi    di
telecomunicazioni   ed  all'ordinato   svolgimento  dei   servizi  di
radiodiffusione;
  Preso  atto delle  necessita'  connesse ai  tempi di  completamento
dell'iter  procedimentale  relativo   al  reperimento  del  personale
dell'Autorita'  mediante  selezioni,  concorsi   e  comandi  e  della
conseguente esigenza di graduare nel tempo tale passaggio di funzioni
come stabilito  nell'art. 37 del regolamento  adottato dall'Autorita'
il 16 giugno 1998;
  Ritenuto che tale gradualita'  possa essere realizzata distinguendo
tra   competenze   che   possono  essere   esercitate   autonomamente
dall'Autorita' fin dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui
all'art.  1, comma  9, legge  n. 249/97;  competenze che  l'Autorita'
sara' in grado  di esercitate avvalendosi delle  strutture centrali e
periferiche del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge
n.  249/97  e, infine,  competenze  rispetto  alle quali  permane  la
supplenza  del  Ministero  ai  sensi dell'art.  1,  comma  25,  della
predetta  legge,  in  attesa  dell'espletamento  delle  procedure  di
selezione del personale e dei concorsi pubblici;
  Considerato che  l'individuazione delle competenze del  Ministero e
dell'Autorita', quale risulta  dalla legge n. 249,  comporta, anche a
regime, ai sensi  del gia' citato comma 13, dell'art.  1, della legge
n.  249 del  1997, una  continua opera  di collaborazione  fra i  due
organismi;
  Ravvisata, pertanto, l'esigenza di definire e di disciplinare dette
attivita' di collaborazione;
  Ritenuto che, allo scopo,  possano essere applicate le disposizioni
degli articoli 11 e 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Tra  il  Ministero dlele  comunicazioni,  in  persona del  Ministro
protempore  On.le Antonio  Maccanico, e  l'Autorita' per  le garanzie
nelle  comunicazioni, in  persona  del presidente  prof. Enzo  Cheli,
all'uopo delegato dal consiglio dell'Autorita';
   Si stipula il seguente accordo:
                               Art. 1.
   Le premesse sono parte integrante del presente accordo.