LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari, ed in particolare l'art. 9 che assoggetta i fondi pensione aperti alle disposizioni previste per la sollecitazione del pubblico risparmio; Visto il proprio regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere pubblica relative ad operazioni di vendita e sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di offerta di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, pubblicata nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 4 settembre 1992, come modificato dalla delibera n. 9653 del 18 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1 del 2 gennaio 1996; Ritenuto necessario apportare modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento in relazione all'emanazione della suddetta disciplina dei fondi pensione aperti; Delibera: I Il regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere pubblica relative ad operazioni di vendita e sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di offerta di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 e modificato con delibera n. 9653 del 18 dicembre 1995, e' modificato ed integrato come segue. All'art. 3, comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente dizione: " d) l'offerta di adesione a fondi pensione aperti.". Dopo l'art. 11 e' inserito il seguente: "Art. 11-bis (Modalita' di aggiornamento del prospetto informativo pubblicato relativo ad operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). - 1. Ogni variazione rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel prospetto informativo pubblicato, relativo ad operazioni previste all'art. 3, comma 1, lettera d), che intervenga tra la data di pubblicazione del prospetto e quella di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, comporta, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3, l'aggiornamento dello stesso, mediante sostituzione della parte interessata dalla variazione, previo nullaosta della Consob. A tal fine, deve trasmettersi alla Consob versione aggiornata della parte in questione, redatta in conformita' a quanto previsto nello schema di prospetto n. 15 annesso al presente regolamento, predisposta nella forma destinata alla pubblica diffusione e firmata foglio per foglio dall'emittente e dal proponente. A decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del predetto nullaosta, ovvero dalla diversa data di operativita' delle modifiche apportate specificata dalla parte interessata, l'obbligo di cui all'art. 9, comma 2, prima parte, e' riferito al prospetto come sopra aggiornato. 2. La "Parte I" del prospetto informativo deve essere periodicamente aggiornata, al termine di ogni anno solare, in relazione alle modifiche intervenute con riguardo ai contenuti elencati al punto A posto in calce all'allegato 15 del presente regolamento. Copia della versione aggiornata, predisposta e firmata secondo quanto indicato al comma 1, deve essere trasmessa alla Consob entro il termine di validita' della nuova "Parte I", fissato il 1 febbraio di ciascun anno. A decorrere da tale data, l'obbligo di cui all'art. 9, comma 2, prima parte, e' riferito al prospetto come sopra aggiornato. 3. Ove intervengano, nel corso dell'anno, variazioni nel contenuto della "Parte I" coincidenti con quelle elencate al punto B posto in calce all'allegato 15 del presente regolamento, si dovra' tempestivamente procedere all'aggiornamento della stessa, mediante predisposizione di apposito foglio provvisorio di aggiornamento. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1 e 3." II La rubrica dello schema di avviso relativo alle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), allegato al predetto regolamento, e' cosi' sostituita: "Testo dell'avviso relativo ad operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d)" Dopo lo schema di prospetto informativo n. 14 costituente parte integrante del regolamento medesimo e' aggiunto l'allegato schema di prospetto informativo n. 15 che ne costituisce anch'esso parte integrante. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della Consob. Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 8 luglio 1998 p. Il presidente: Onado