LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.  124, e successive
modificazioni, concernente  la disciplina delle  forme pensionistiche
complementari,  ed in  particolare l'art.  9 che  assoggetta i  fondi
pensione aperti alle disposizioni  previste per la sollecitazione del
pubblico risparmio;
  Visto il  proprio regolamento  recante disposizioni  concernenti la
redazione dei prospetti  informativi ed i modi in  cui l'offerta deve
essere pubblica relative ad operazioni di vendita e sottoscrizione di
valori mobiliari effettuate ai sensi  dell'art. 18, sub art. 1, della
legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di
offerta di vendita o di  sottoscrizione dei valori mobiliari indicati
all'art.  1 della  legge  18  febbraio 1992,  n.  149, approvato  con
delibera  n. 6430  del  26 agosto  1992,  pubblicata nel  supplemento
ordinario n. 108 alla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 208 del
4  settembre 1992,  come modificato  dalla  delibera n.  9653 del  18
dicembre 1995,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
n. 1 del 2 gennaio 1996;
  Ritenuto  necessario  apportare  modificazioni ed  integrazioni  al
suddetto  regolamento  in  relazione  all'emanazione  della  suddetta
disciplina dei fondi pensione aperti;
                              Delibera:
                                  I
  Il regolamento  recante disposizioni  concernenti la  redazione dei
prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere pubblica
relative  ad  operazioni  di   vendita  e  sottoscrizione  di  valori
mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7
giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di offerta
di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art.
1 della  legge 18 febbraio  1992, n.  149, approvato con  delibera n.
6430 del  26 agosto  1992 e  modificato con delibera  n. 9653  del 18
dicembre 1995, e' modificato ed integrato come segue.
  All'art. 3,  comma 1, dopo  la lettera  e) e' aggiunta  la seguente
dizione:
   " d) l'offerta di adesione a fondi pensione aperti.".
  Dopo l'art. 11 e' inserito il seguente:
  "Art. 11-bis (Modalita' di  aggiornamento del prospetto informativo
pubblicato relativo ad operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera
d). - 1.  Ogni variazione rispetto ai dati ed  alle notizie contenuti
nel prospetto informativo pubblicato, relativo ad operazioni previste
all'art.  3, comma  1,  lettera d),  che intervenga  tra  la data  di
pubblicazione del  prospetto e quella di  chiusura dell'operazione di
sollecitazione del  pubblico risparmio, comporta, fatto  salvo quanto
stabilito  ai commi  2 e  3, l'aggiornamento  dello stesso,  mediante
sostituzione  della   parte  interessata  dalla   variazione,  previo
nullaosta della  Consob. A  tal fine,  deve trasmettersi  alla Consob
versione aggiornata della parte  in questione, redatta in conformita'
a quanto previsto nello schema di prospetto n. 15 annesso al presente
regolamento,   predisposta  nella   forma  destinata   alla  pubblica
diffusione  e   firmata  foglio  per  foglio   dall'emittente  e  dal
proponente.   A  decorrere   dal   decimo   giorno  successivo   alla
comunicazione del  predetto nullaosta,  ovvero dalla diversa  data di
operativita'  delle  modifiche   apportate  specificata  dalla  parte
interessata, l'obbligo  di cui all'art.  9, comma 2, prima  parte, e'
riferito al prospetto come sopra aggiornato.
  2.   La   "Parte  I"   del   prospetto   informativo  deve   essere
periodicamente  aggiornata,  al  termine  di  ogni  anno  solare,  in
relazione  alle  modifiche  intervenute  con  riguardo  ai  contenuti
elencati  al punto  A posto  in  calce all'allegato  15 del  presente
regolamento. Copia  della versione aggiornata, predisposta  e firmata
secondo quanto indicato al comma 1, deve essere trasmessa alla Consob
entro il  termine di validita'  della nuova  "Parte I", fissato  il 1
febbraio di ciascun anno. A decorrere  da tale data, l'obbligo di cui
all'art. 9, comma 2, prima parte, e' riferito al prospetto come sopra
aggiornato.
  3. Ove intervengano, nel  corso dell'anno, variazioni nel contenuto
della "Parte I"  coincidenti con quelle elencate al punto  B posto in
calce   all'allegato  15   del   presente   regolamento,  si   dovra'
tempestivamente  procedere all'aggiornamento  della stessa,  mediante
predisposizione di  apposito foglio provvisorio di  aggiornamento. Si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1 e 3."
                                 II
  La rubrica dello  schema di avviso relativo alle  operazioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c), allegato al predetto regolamento, e'
cosi' sostituita:
  "Testo dell'avviso relativo ad operazioni  di cui all'art. 3, comma
1, lettere c) e d)"
  Dopo lo  schema di  prospetto informativo  n. 14  costituente parte
integrante del regolamento medesimo  e' aggiunto l'allegato schema di
prospetto  informativo  n.  15  che ne  costituisce  anch'esso  parte
integrante.
  La  presente delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel bollettino della Consob.
  Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore
il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 8 luglio 1998
                                              p. Il presidente: Onado