In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, si rende necessario indicare per i vari soggetti interessati, le modalita' attraverso le quali si intende garantire la messa a regime delle nuove norme sulla formazione esterna degli apprendisti. Tale obiettivo puo' essere perseguito prevedendo una fase di transizione che consenta di adottare i necessari accorgimenti utili a sviluppare la necessaria gradualita' delle azioni da realizzare. Pertanto: a) le iniziative di formazione esterne all'azienda saranno rivolte a tutti i lavoratori assunti in qualita' di apprendisti a partire dal 19 luglio 1998. Le iniziative di formazione relative al primo anno potranno essere programmate e attuate entro 12 mesi dall'assunzione; b) sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998, gli schemi di decreto per la definizione dei contenuti delle attivita' formative e delle competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, saranno elaborati entro il mese di ottobre dell'anno in corso; c) in attesa dell'adozione dei decreti sopramenzionati, le attivita' formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo e la partecipazione degli apprendisti a tali attivita', sono da ritenersi comunque valide ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, in materia di agevolazioni contributive; d) le regioni individueranno con propri provvedimenti - da adottarsi in via transitoria in attesa della emanazione delle disposizioni sull'accreditamento delle strutture formative e sulla certificazione dei crediti formativi previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 - le strutture regionali pubbliche e private di formazione professionale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 8 aprile 1998, presso le quali dovranno essere svolte le attivita' formative esterne all'azienda ed emaneranno le altre disposizioni attuative previste dal decreto citato. Le regioni trasmetteranno tempestivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale copia dei provvedimenti adottati entro il 31 ottobre 1998. Le strutture pubbliche e private di formazione, rientranti nelle sperimentazioni di cui all'art. 6 del decreto citato, sono da ritenersi comunque idonee allo svolgimento delle attivita' formative previste; e) per promuovere la realizzazione delle sperimentazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nel settore artigiano, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni definiranno, entro il 30 settembre 1998, un progetto quadro nazionale di formazione esterna sulla base della nuova normativa. Il progetto verra' attuato tramite trasferimento delle risorse nazionali e comunitarie alle regioni interessate; f) la verifica sull'andamento delle azioni predisposte ai sensi di legge e sull'opportunita' di adottare ulteriori eventuali dispositivi per garantirne l'efficacia, verra' svolta entro il mese di maggio dell'anno 1999. Il dirigente generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori Vittore