IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo
17, comma 96, il quale prevede che con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e'
rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli
articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 18 dicembre 1997, n. 158/96;
Ritenuto di poter accogliere solo parzialmente l'osservazione
contenuta nel parere del Consiglio di Stato, relativa all'articolo 1,
comma 1, in quanto dalle disposizioni di cui all'articolo 25, primo e
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, si evince l'esclusione dell'applicazione della norma ai
dipendenti di universita' italiane;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza dell'8 aprile 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota n. DAGL 1.14/31890/4.23.27 del 21 maggio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' dei contratti d'insegnamento
1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le
universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali,
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nei limiti degli
appositi stanziamenti di bilancio, possono stipulare con studiosi od
esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione
professionale e scientifica, non dipendenti da universita' italiane,
contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione ovvero per lo
svolgimento di attivita' didattiche integrative.
2. La qualificazione degli studiosi od esperti di cui al comma 1 e'
comprovata dal possesso di titoli scientifici e professionali,
secondo quanto determinato dalle disposizioni di cui all'articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine i facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda l'istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
- L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- L'art. 17, comma 96 della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), cosi' recita:
"96. Con decreti del Ministro dell'univer sita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disci plina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, l'attiva zione dei corsi, il rilascio
e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3,
comma 1, della legge 18 feb braio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli
di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione
dei diplomi rilasciati entro il 31 di cembre 1996 dalle
scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubbli ca 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini
dell'iscrizione al relativo albo professio nale;
d) il riordino delle universita' per stra nieri,
prevedendo anche casi specifici in ba se ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di
requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti".
- Gli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica),
prevedono:
"Art. 25 (Professori a contratto). - Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il
Consiglio universitario nazionale, sono annualmente
ripartiti, tra le Universita' che ne abbiano fatto
analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire
la nomina di professore a contratto per l'attivazione di
corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle
facolta', finalizzati all'acquisizione di significative
esperienze teoricopratiche di tipo specialistico
provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di
risultati di particolari ricerche, o studi di alta
qualificazione scientifica o professionale.
Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma,
i consigli di amministrazione, su proposta del senato
accademico e nei limiti delle disponibilita' finanziarie
accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel
bilancio dell'Universita', assegnano i fondi alle facolta'
o scuole che in sede di programmazione dell'attivita'
didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli,
tenendo anche in particolare conto le necessita' di
acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo
culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.
Le facolta' o scuole, d'intesa con i consigli di corso di
laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali
da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al
decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna
facolta' designando, con motivata deliberazione che sara'
adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento,
ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il
corso integrativo, prefissandone altresi' le prestazioni ed
il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto puo'
essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato
o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di
Universita' estere, purche' non insegni in Universita'
italiane.
La sua alta qualificazione scientifica o professionale
sara' comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle
posizioni ricoperte nella vita professionale, economica ed
amministrativa.
Il rettore, in esecuzione della delibera della facolta',
stipula il relativo contratto di diritto privato e
determina con il designato la corresponsione del compenso
in una o due soluzioni.
I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un
indispensabile elemento di giudizio ai fini della
valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali
cultori della materia, alle commissioni di esame per la
disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi
integrativi.
I contratti hanno la durata massima di un anno accademico
e non possono essere rinnovati per piu' di due volte in un
quinquennio nella stessa Universita'. Deroghe a tale limite
possono essere concesse con decreti del Ministro della
pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario
nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire
altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e
ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali
l'Universita' non disponga delle idonee competenze.
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale. L'Universita'
provvede alla copertura assicurativa privata contro gli
infortuni.
Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai
sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a
contratto possono essere attribuite, su proposta dei
consigli delle facolta' interessate, anche in soprannumero
senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza
oneri per l'Universita', ad esperti appartenenti agli
stessi enti.
Per la durata del contratto il personale dipendente
dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di
ricerca puo' chiedere l'esonero totale dal servizio senza
assegni".
"Art. 100 (Attribuzione di insegnamenti nelle facolta' o
corsi di laurea di nuova istituzione). - Per le facolta' o
i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di
facolta' o il comitato ordinatore, per il caso di
istituzione di nuove facolta' ovvero per il caso in cui il
numero dei professori ordinari di una facolta' sia
inferiore a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso
anche di tutti i professori che hanno titolo a partecipare
al consiglio di facolta', provvedono all'attribuzione degli
insegnamenti secondo i seguenti criteri:
a) mediante utilizzazione a domanda dei componenti del
comitato ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento
in sostituzione di quello di titolarita', purche'
ricompreso nei limiti di affinita' di cui al precedente
art. 9;
b) ove non sia possibile attivare nelle nuove facolta'
tutti gli insegnamenti previsti con o l'utilizzazione
sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante
l'affidamento, per non piu' di un triennio o
dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori
universitari di ruolo, anche di altre facolta' o
Universita', purche' titolari di disciplne comprese nel
medesimo raggruppamento concorsuale. La relativa delibera
adottata a maggioranza assoluta dei presenti deve dare
ragione delle valutazioni comparative o operate ai fini
della scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti
nella medesima misura prevista dal o successivo art. 114;
c) mediante trasferimento, con modalita' analoghe a quelle
previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano
maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per
professore associato;
d) ove non sia possibile provvedere, attraverso le
modalita' di cui alle lettere precedenti, all'attivazione
degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli
anni di corso, mediante contratti di diritto privato a
tempo determinato, secondo le modalita' di cui al
precedente art. 25 e previo nullaosta del Ministro della
pubblica istruzione.
Per la facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione i
concorsi per posti di docente ordinario ed associato
possono essere banditi anche in deroga alla periodicita'
biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consiglio
universitario nazionale".