IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la  legge 9 maggio  1989, n. 168, concernente  la istituzione
del  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e
tecnologica;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo
17,  comma  96,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  e'
rideterminata la  disciplina dei professori  a contratto di  cui agli
articoli  25 e  100 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 18 dicembre 1997, n. 158/96;
  Ritenuto  di  poter  accogliere  solo  parzialmente  l'osservazione
contenuta nel parere del Consiglio di Stato, relativa all'articolo 1,
comma 1, in quanto dalle disposizioni di cui all'articolo 25, primo e
terzo comma,  del decreto del  Presidente della Repubblica  11 luglio
1980, n. 382, si evince l'esclusione dell'applicazione della norma ai
dipendenti di universita' italiane;
  Udito  il parere  del  Consiglio  universitario nazionale  espresso
nell'adunanza dell'8 aprile 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3,  della predetta  legge n.  400 del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. DAGL 1.14/31890/4.23.27 del 21 maggio 1998;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Finalita' dei contratti d'insegnamento
  1. Per sopperire  a particolari e motivate  esigenze didattiche, le
universita'  e  gli  istituti di  istruzione  universitaria  statali,
secondo  le  norme dei  rispettivi  ordinamenti  e nei  limiti  degli
appositi stanziamenti di bilancio,  possono stipulare con studiosi od
esperti anche di cittadinanza  straniera di comprovata qualificazione
professionale e scientifica, non  dipendenti da universita' italiane,
contratti di diritto privato per  l'insegnamento nei corsi di diploma
universitario,  di  laurea  e   di  specializzazione  ovvero  per  lo
svolgimento di attivita' didattiche integrative.
  2. La qualificazione degli studiosi od esperti di cui al comma 1 e'
comprovata  dal  possesso  di  titoli  scientifici  e  professionali,
secondo quanto determinato dalle disposizioni di cui all'articolo 2.
 
          Avvertenza:
           Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  i  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
           -  La  legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda l'istituzione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica.
           -  L'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:
           "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
           4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
           - L'art. 17, comma 96 della legge 15 maggio 1997,  n.  127
          (Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
          amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e   di
          controllo), cosi' recita:
           "96.  Con  decreti  del Ministro dell'univer sita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica, emanati  sulla  base  di
          criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di
          armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
          comma  95,  e'  altresi'  rideterminata  la   disci   plina
          concernente:
           a)  il  riconoscimento  delle  scuole di cui alla legge 11
          ottobre 1986, n. 697, l'attiva zione dei corsi, il rilascio
          e la valutazione dei relativi titoli;
           b) il riconoscimento degli istituti  di  cui  all'art.  3,
          comma  1,  della  legge  18  feb  braio  1989,  n. 56, e la
          valutazione dei titoli da essi rilasciati;
           c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli
          di cui all'art. 3, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  5  luglio 1989, n. 280, e la valutazione
          dei diplomi rilasciati entro il 31  di  cembre  1996  dalle
          scuole  di  cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
          Repubbli  ca  15  gennaio  1987,  n.  14,  anche  ai   fini
          dell'iscrizione al relativo albo professio nale;
           d)   il   riordino   delle  universita'  per  stra  nieri,
          prevedendo anche casi  specifici  in  ba  se  ai  quali  e'
          consentito l'accesso a studenti italiani;
           e)  i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382, prevedendo  apposite  disposizioni  in  materia  di
          requisiti   scientifici   e   professionali   dei  predetti
          professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
          rinnovabilita' dei contratti".
           -  Gli  articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento  della
          docenza   universitaria,   relativa  fascia  di  formazione
          nonche'   sperimentazione   organizzativa   e   didattica),
          prevedono:
           "Art.  25  (Professori  a  contratto).  -  Con decreto del
          Ministro della pubblica istruzione, da emanare  sentito  il
          Consiglio   universitario   nazionale,   sono   annualmente
          ripartiti,  tra  le  Universita'  che  ne   abbiano   fatto
          analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire
          la  nomina  di  professore a contratto per l'attivazione di
          corsi  integrativi  di  quelli  ufficiali  impartiti  nelle
          facolta',  finalizzati  all'acquisizione  di  significative
          esperienze   teoricopratiche    di    tipo    specialistico
          provenienti   dal   mondo   extrauniversitario   ovvero  di
          risultati  di  particolari  ricerche,  o  studi   di   alta
          qualificazione scientifica o professionale.
           Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma,
          i  consigli  di  amministrazione,  su  proposta  del senato
          accademico e nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
          accreditate  all'Ateneo  ed  iscritte  a  questo  scopo nel
          bilancio dell'Universita', assegnano i fondi alle  facolta'
          o  scuole  che  in  sede  di  programmazione dell'attivita'
          didattica abbiano rappresentato l'esigenza di  promuoverli,
          tenendo   anche  in  particolare  conto  le  necessita'  di
          acquisizione  delle  tematiche   connesse   allo   sviluppo
          culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.
           Le  facolta' o scuole, d'intesa con i consigli di corso di
          laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali
          da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al
          decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti  in  ciascuna
          facolta'  designando,  con motivata deliberazione che sara'
          adottata sentiti i Consigli di istituto o di  dipartimento,
          ove  istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il
          corso integrativo, prefissandone altresi' le prestazioni ed
          il compenso da corrispondere. Lo studioso od  esperto  puo'
          essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato
          o  di  enti  pubblici  di  ricerca  ovvero  un  docente  di
          Universita' estere,  purche'  non  insegni  in  Universita'
          italiane.
           La  sua  alta  qualificazione  scientifica o professionale
          sara' comprovata  da  pubblicazioni  scientifiche  o  dalle
          posizioni  ricoperte nella vita professionale, economica ed
          amministrativa.
           Il rettore, in esecuzione della delibera  della  facolta',
          stipula   il   relativo  contratto  di  diritto  privato  e
          determina con il designato la corresponsione  del  compenso
          in una o due soluzioni.
           I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un
          indispensabile   elemento   di   giudizio   ai  fini  della
          valutazione dello studente. I  docenti  partecipano,  quali
          cultori  della  materia,  alle  commissioni di esame per la
          disciplina   ufficiale   della   quale   svolgono  i  corsi
          integrativi.
           I contratti hanno la durata massima di un anno  accademico
          e  non possono essere rinnovati per piu' di due volte in un
          quinquennio nella stessa Universita'. Deroghe a tale limite
          possono essere concesse  con  decreti  del  Ministro  della
          pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario
          nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire
          altrimenti  insegnamenti  di particolare specializzazione e
          ad alto  contenuto  tecnologico  in  settori  per  i  quali
          l'Universita' non disponga delle idonee competenze.
           I  contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
          trattamento assistenziale  e  previdenziale.  L'Universita'
          provvede  alla  copertura  assicurativa  privata contro gli
          infortuni.
           Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici,  ai
          sensi  del successivo art. 27, le funzioni del professore a
          contratto  possono  essere  attribuite,  su  proposta   dei
          consigli  delle facolta' interessate, anche in soprannumero
          senza i limiti di cui al precedente  terzo  comma  e  senza
          oneri  per  l'Universita',  ad  esperti  appartenenti  agli
          stessi enti.
           Per  la  durata  del  contratto  il  personale  dipendente
          dall'Amministrazione  dello  Stato  o  da  enti pubblici di
          ricerca puo' chiedere l'esonero totale dal  servizio  senza
          assegni".
           "Art.  100  (Attribuzione di insegnamenti nelle facolta' o
          corsi di laurea di nuova istituzione). - Per le facolta'  o
          i  corsi  di  laurea  di  nuova istituzione il consiglio di
          facolta'  o  il  comitato  ordinatore,  per  il   caso   di
          istituzione  di nuove facolta' ovvero per il caso in cui il
          numero  dei  professori  ordinari  di  una   facolta'   sia
          inferiore  a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso
          anche di tutti i professori che hanno titolo a  partecipare
          al consiglio di facolta', provvedono all'attribuzione degli
          insegnamenti secondo i seguenti criteri:
           a)  mediante  utilizzazione  a  domanda dei componenti del
          comitato ordinatore per lo svolgimento di  un  insegnamento
          in   sostituzione   di   quello   di  titolarita',  purche'
          ricompreso nei limiti di affinita'  di  cui  al  precedente
          art. 9;
           b)  ove  non  sia  possibile attivare nelle nuove facolta'
          tutti  gli  insegnamenti  previsti  con  o  l'utilizzazione
          sostitutiva   di   cui  alla  lettera  precedente  mediante
          l'affidamento,   per   non   piu'   di   un   triennio    o
          dall'attivazione  dei  corsi, di insegnamenti ai professori
          universitari  di  ruolo,  anche   di   altre   facolta'   o
          Universita',  purche'  titolari  di  disciplne comprese nel
          medesimo raggruppamento concorsuale. La  relativa  delibera
          adottata  a  maggioranza  assoluta  dei  presenti deve dare
          ragione delle valutazioni comparative  o  operate  ai  fini
          della  scelta.  Gli  insegnamenti conferiti sono retribuiti
          nella medesima misura prevista dal o successivo art. 114;
           c) mediante trasferimento, con modalita' analoghe a quelle
          previste  per i professori di ruolo, di docenti che abbiano
          maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per
          professore associato;
           d)  ove  non  sia  possibile  provvedere,  attraverso   le
          modalita'  di  cui alle lettere precedenti, all'attivazione
          degli insegnamenti necessari al funzionamento  dei  singoli
          anni  di  corso,  mediante  contratti  di diritto privato a
          tempo  determinato,  secondo  le  modalita'   di   cui   al
          precedente  art.  25  e previo nullaosta del Ministro della
          pubblica istruzione.
           Per la facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione i
          concorsi  per  posti  di  docente  ordinario  ed  associato
          possono  essere  banditi  anche in deroga alla periodicita'
          biennale  prevista  dall'art.  2,  sentito   il   Consiglio
          universitario nazionale".