IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                         IL MINISTRO PER LE
                         POLITICHE AGRICOLE
                                e con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  interministeriale 24
settembre  1990,  n.  322,  e  successive modifiche, recante norme in
materia   di  sostanze  e  prodotti  indesiderabili  nei  mangimi  in
attuazione  delle direttive CEE n. 74/63/CEE del 17 dicembre 1973, n.
76/14  del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1 dicembre 1976, n. 80/502
del  6  maggio  1980,  n.  83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3
giugno  1986,  n.  86/354  del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1 aprile
1987,  n.  91/126/CEE del 13 febbraio 1991, n. 91/132/CEE del 4 marzo
1991 e n. 92/63/CEE del 10 luglio 1992;
  Viste  le  direttive  92/88/CEE  del Consiglio del 26 ottobre 1992,
94/16/CE  del 22 aprile 1994 e 96/6/CE del 16 febbraio 1996, entrambe
della   Commissione,   che  modificano  la  direttiva  74/63/CEE  del
Consiglio,  relativa  alle  sostanze  ed  ai  prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
  Ritenuto  di  procedere al recepimento delle predette tre direttive
comunitarie con il presente regolamento;
  Visto  l'articolo  11,  paragrafo  1, della direttiva 93/74/CEE del
Consiglio del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali
destinati a particolari fini nutrizionali;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista   la   legge   15   febbraio   1963,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  sulla  disciplina  della preparazione e del commercio
dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f);
  Sentita  la  commissione  tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9
della  legge  15  febbraio  1963,  n.  281,  che  ha  espresso parere
favorevole nella seduta del 29 ottobre 1996;
  Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  l'articolo  6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia veterinaria;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 600.11/24315/AG.80/999 del 21 aprile 1998;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina le sostanze ed i prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
  2. Sono fatte salve le disposizioni relative:
a) agli  additivi  nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal
   decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1992, n. 228;
b) alla  commercializzazione  dei mangimi disciplinata dalla legge 15
   febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) alla  fissazione  di  contenuti massimi di residui antiparassitari
   sui  e  nei  prodotti  destinati  all'alimentazione  degli animali
   sempre  che  detti  residui  non siano menzionati nell'allegato I,
   parte B;
d) ai microorganismi nei mangimi;
e) ai  prodotti  impiegati  nell'alimentazione  degli animali, di cui
   all'allegato  B  del  decreto  ministeriale  del 13 novembre 1985,
   pubblicato   nel   supplemento  ordinario  n.  102  alla  Gazzetta
   Ufficiale  n.  297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni
   ed integrazioni;
f) agli  alimenti  dietetici  per  animali  disciplinati  dal decreto
   legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
           - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca:  "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  legge   comunitaria
          1993".
           - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  legge   comunitaria
          1994".
           - La legge 15 febbraio 1963, n. 281, cosi' come modificata
          dal  D.P.R.  31  marzo 1988, n. 152, riguarda la disciplina
          della  preparazione  e  del  commercio  dei   mangimi;   in
          particolare  il  testo dell'art. 1, comma 8, lettera f), e'
          il seguente:
           "  f)  le  quantita'  massime  di  sostanze   e   prodotti
          desiderabili  tollerati  negli alimenti per uso zootecnico,
          stabilendo,   se   necessario,   norme   in   materia    di
          utilizzazione,  di  confezionamento  e  di dichiarazioni da
          fornire per detti alimenti".
           - La legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda  l'adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in
          particolare il testo dell'art. 11 e' il seguente:
           "Art. 11. - Il Governo o le regioni, se le raccomandazioni
          o  le  direttive  comunitarie  non  riguardano materia gia'
          disciplinata con legge o coperta con riserva di  legge,  ne
          danno  attuazione  entro  i  termini  previsti dalla stessa
          mediante regolamenti o altri atti  amministrativi  generali
          di  competenza  dei  rispettivi organi o con i procedimenti
          previsti per l'adozione degli stessi".
           -  La  legge  23  dicembre  1978,  n.  833, istitutiva del
          Servizio sanitario nazionale, all'art. 6, sub u), recita:
           "La individuazione delle malattie  infettive  e  diffusive
          del   bestiame   per  le  quali,  in  tutto  il  territorio
          nazionale, sono disposti l'obbligo di  abbattimento  e,  se
          del  caso,  la distruzione degli animali infetti o sospetti
          di infezione o di contaminazione; la  determinazione  degli
          interventi  obbligatori  in  materia  di  zooprofilassi; le
          prescrizioni  inerenti  all'impiego  dei  principi  attivi,
          degli    additivi    e    delle    sostanze    minerali   e
          chimicoindustriali nei prodotti destinati all'alimentazione
          zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e  alla
          commercializzazione di questi ultimi prodotti".
           -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina
          dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri e in particolare all'art. 17,
          commi 3 e 4, recita:
           "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisce  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
           4. I regolamenti di  cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
           -  Il  D.P.R.  1 marzo 1992, n. 228, reca: "Regolamento di
          attuazione delle  direttive  CEE  70/524,  73/103,  75/296,
          84/587,  87/153,  91/248,  91/249,  riguardo  agli additivi
          nell'alimentazione per animali".
           -  La  legge  15  febbraio  1963,  n.  281,  riguarda   la
          disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
           -  Il  D.M.  13  novembre  1985 reca: "Prodotti di origine
          minerale e chimicoindustriale che possono essere  impiegati
          nell'alimentazione degli animali".
           - Il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 45, riguarda l'attuazione
          delle  direttive  CEE 93/74, 93/34, 95/9, 95/10, in materia
          di alimenti dietetici per animali.