IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE e con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 24 settembre 1990, n. 322, e successive modifiche, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi in attuazione delle direttive CEE n. 74/63/CEE del 17 dicembre 1973, n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1 dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1 aprile 1987, n. 91/126/CEE del 13 febbraio 1991, n. 91/132/CEE del 4 marzo 1991 e n. 92/63/CEE del 10 luglio 1992; Viste le direttive 92/88/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1992, 94/16/CE del 22 aprile 1994 e 96/6/CE del 16 febbraio 1996, entrambe della Commissione, che modificano la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Ritenuto di procedere al recepimento delle predette tre direttive comunitarie con il presente regolamento; Visto l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f); Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 ottobre 1996; Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'articolo 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia veterinaria; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 600.11/24315/AG.80/999 del 21 aprile 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 2. Sono fatte salve le disposizioni relative: a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1992, n. 228; b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni; c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B; d) ai microorganismi nei mangimi; e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni; f) agli alimenti dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1993". - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1994". - La legge 15 febbraio 1963, n. 281, cosi' come modificata dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; in particolare il testo dell'art. 1, comma 8, lettera f), e' il seguente: " f) le quantita' massime di sostanze e prodotti desiderabili tollerati negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in particolare il testo dell'art. 11 e' il seguente: "Art. 11. - Il Governo o le regioni, se le raccomandazioni o le direttive comunitarie non riguardano materia gia' disciplinata con legge o coperta con riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi o con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi". - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, all'art. 6, sub u), recita: "La individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimicoindustriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare all'art. 17, commi 3 e 4, recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 228, reca: "Regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248, 91/249, riguardo agli additivi nell'alimentazione per animali". - La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. - Il D.M. 13 novembre 1985 reca: "Prodotti di origine minerale e chimicoindustriale che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali". - Il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 45, riguarda l'attuazione delle direttive CEE 93/74, 93/34, 95/9, 95/10, in materia di alimenti dietetici per animali.