Alle imprese interessate
         All'ABI
         All'Assireme
         All'Ass. I. Lea.
         Alla Confindrustria
         Alla Confapi
         Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane
   Il   decreto   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle  finanze  n.  235
del 27 marzo 1998, (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1998), ha
regolamentato    l'attuazione    delle   misure   per   il   sostegno
dell'innovazione nelle imprese industriali di  cui  all'art.  13  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in
legge 28 maggio 1997, n. 140 ed ulteriormente modificato dall'art. 17
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
   Con  la  presente circolare si forniscono agli operatori economici
interessati  le  principali  istruzioni   per   l'attivazione   degli
interventi,  con  informazioni utili per l'agevole compilazione della
dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici.
   In base alle indicazioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123,  concernente  "Disposizioni  per  la   nazionalizzazione   degli
interventi  di  sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo
4, comma 4,lettera e) della legge 15 marzo 1997, n. 59" (G.U.  n.  99
del  30  aprile  1998), le procedure di concessione si allineano alla
"procedura automatica" da esso prevista; in analogia ad altre  proce-
dure  agevolative  automatiche  in  corso di attivazione, la gestione
amministrativa sara' affidata, attraverso la stipula di una  apposita
convenzione.  ad  un  Gestore concessionario, il quale svolgera' gran
parte dei compiti  propedeutici  alla  emanazione  del  provvedimenti
concessivi,  tra  cui  la  ricezione  delle domande, l'organizzazione
degli elenchi cronologici, le comunicazioni alle imprese  interessate
nonche'  il  controllo  successivo alla liquidazione dei benefici. Ad
oggi, l'aggiudicazione dell'appalto di servizio non e'  stata  ancora
completata:  pertanto  il  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di seguito  indicato,  per  brevita',  coi  termine
Ministero, rendera' nota, con comunicato nella Gazzetta Ufficiale, la
data   a   partire   dalla   quale   sara'  possibile  presentare  la
dichiarazione-domanda per l'acceso ai benefici. Le domande presentate
prima di tale data sono restituite alle imprese.
1. Soggetti beneficiari, classificazione# dimensionale delle  imprese
ed individuazione delle aree depresse
    1.1  Le  agevolazioni  sono  destinate  alle imprese che svolgono
attivita' industriali ai sensi dell'articolo 2195, comma  primo,  del
codice  civile  e  che risultino iscritte presso l'INPS sotto il ramo
"industria" all'atto della sottoscrizione della dichiarazione-domanda
per l'accesso ai benefici.
   1.2 Ai fini della determinazione della dimensione  di  impresa,  i
parametri  da  utilizzare  sono  quelli  riportati  nell'allegato  1,
tenendo presente che debbono essere valutati in base  ai  criteri  in
esso pare indicati.
   1.3  Nell'allegato  2  e'  riportato l'elenco del Comuni ricadenti
nelle aree depresse,  con  la  loro  classificazione  ai  fini  della
determinazione della misura dell'agevolazione.
   1.4  La concessione delle agevolazioni e' disposta compatibilmente
con  le  limitazioni  ed  i  divieti  previsti  dall'Unione   Europea
riguardanti  il  sostegno  delle  attivita'  di  ricerca  e sviluppo.
L'amministrazione provvedera', ove necessario. ad acquisire il parere
preventivo della Commissione UE.
   1.5 Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a
procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.
2. Iniziative e costi ammissibili
   2.1  Le  iniziative  ammesse  alle   agevolazioni,   purche'   non
commissionate da terzi, sono quelle relative:
a)  all'acquisizione  di  nuove  conoscenze  finalizzate alla messa a
       punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero
       al notevole miglioramento di prodotti  e  processi  produttivi
       esistenti;
b)  alla  concretizzazione  delle  conoscenze di cui alla lettera a),
       mediante le fasi di progettazione e realizzazione di  progetti
       pilota    e    dimostrativi.    nonche'   di   prototipi   non
       commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti,  processi  o
       servizi  ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti,
       linee  di  produzione  e  processi  produttivi  purche'   tali
       interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie
       esistenti.
Si tratta, quindi, in genere, sia di attivita' volte all'acquisizione
di  conoscenze  che  comportano l'adozione di metodologie di analisi,
soluzioni progettuali, scelte realizzative  ed  approcci  tecnologici
non consolidati, finalizzate alla messa a punto di prodotti, processi
produttivi  o  servizi da trasferire in produzione alla   conclusione
delle attivita' stesse, sia di attivita' piu'  direttamente  volte  a
trasferire i risultati derivanti dalla ricerca tecnologica o da altre
conoscenze nell'attivita' produttiva.
Vanno   escluse  tutte  quelle  attivita'  che  non  rientrano  nelle
definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ed in  particolare
quelle   il   cui  rilievo  in  rapporto  alle  attivita'  produttive
dell'impresa non sono direttamente collegabili ad aspetti tecnologici
ma, piuttosto, afferiscono a problematiche di  tipo  organizzativo  e
commerciale.  A  titolo  esemplificativo,  si  indicano  talune delle
attivita' considerate non ammissibili:
- nel settore tessile, le attivita' relative alla  "realizzazione  di
  nuove  collezioni"  (es.  ricerca  negli  stili,  nei  modelli, nei
  tessuti, nel design ecc.);
- nel settore orafo e ceramico, le  attivita'  di  presentazione  del
  modelli e ricerche stilistiche;
-  sul  piano orizzontale, le ricerche di mercato, le analisi di mar-
  keting  di  immagine  del  prodotto,  di  target   potenziali,   di
  pubblicita' ecc.
-  nei settori nel quali l'attivita' dell'impresa e' rappresentata da
  sviluppo di prodotti immateriali (quali, ad esempio,  il  software,
  l'ingegneria   e   simili)   non   potranno   essere  ammesse  alle
  agevolazioni   attivita'   per   le    quali    possa    sussistere
  sovrapposizione, anche solo parziale, ovvero indistinguibilita' con
  le attivita' a carattere produttivo.
   2.2  Per  le grandi imprese, ai sensi della disciplina comunitaria
per la ricerca e sviluppo,  sono  ammissibili  alle  agevolazioni  le
iniziative  di  cui  ai  punti a) e b) del punto 2.1 solo qualora sia
riscontrabile il carattere di addizionalita'  delle  stesse  rispetto
all'ordinaria  attivita'  di  ricerca  e sviluppo dell'impresa. Nella
dichiarazione-domanda  per  l'accesso  ai  benefici  devono   forniti
elementi adeguati a tale finalita'.
   2.3  I costi ammissibili sono quelli sostenuti per le attivita' di
cui al punto 2.1 nell'esercizio precedente a quello di  presentazione
della  dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici ed imputati al
relativo conto economico  in  conformita'  a  quanto  indicato  nella
relazione  di  cui  all'articolo  2428  del  codice civile, in misura
corrispondente all'effettivo utilizzo di  risorge  per  le  finalita'
agevolate. Tali costi riguardano:
   a) costi del personale impiegato;
   b) costi per strumentazioni ed attrezzature;
   c)  costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione
di conoscenze;
   d) oneri per spese generali definiti nella misura forfettaria  del
40% dei costi del personale di cui alla lettera a).
   In  ogni  caso,  i  costi  imputati  non  possono riguardare beni,
prestazioni  e  servizi  direttamente  piegati   per   le   attivita'
produttive.
   2.4  I  costi  di  cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.3 sono
ammissibili  nella  misura  dedotta  nell'esercizio  secondo   quanto
previsto  dal  Testo  Unico  delle  imposte sui redditi approvato con
D.P.R.  22  dicembre  1986  n.   917.   A   titolo   di   guida   per
l'individuazione  dei costi, si veda quanto riportato all'allegato 3.
I costi di cui alle predette lettere b) e c) sono ammissibili qualora
riferiti a beni nuovi e servizi acquisiti a decorrere dal 1o  gennaio
1997,   ovvero   le  cui  prime  imputazioni  a  bilancio  non  siano
antecedenti  all'esercizio   1997,   ed   effettivamente   utilizzati
nell'esercizio   precedente   a   quello   di   presentazione   della
dichiarazione-domanda per l'accesso  ai  benefici  per  le  attivita'
agevolate.  I  costi  di cui alle lettere b) e, se del caso, c), sono
riconoscibili  anche  se  riferiti   ad   operazioni   di   locazione
finanziaria (leasing).
   Le consulenze tecnologiche e le acquisizioni di conoscenze debbono
essere effettuate sulla scorta di scritti con i fornitori.
   I  soggetti  abilitati  a  prestare  consulenze  tecnologiche od a
   fornire  conoscenze  devono   essere   qualificati   e   possedere
   specifiche  competenze  professionali,  essere  dotati di adeguate
   attrezzature  scientifiche  e   di   personale   professionalmente
   preparato.   I   requisiti   di   professionalita'   non   vengono
   richiesti.qualora si tratti di  Universita',  Centri  pubblici  di
   ricerca  o  di  Laboratori  di  ricerca  iscritti  all'Albo di cui
   all'art. 4 della legge 46/82. I suddetti requisiti  devono  essere
   dettagliati  nella  perizia  del  professionista che accompagna la
   dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici.
   2.5 I costi indicati alle lettere b) e c)  di  cui  al  punto  2.3
s'intendono ammissibili qualora:
     a)  i  beni  materiali siano stati consegnati, installati presso
l'impresa richiedente l'agevolazione ed utilizzati coerentemente alle
scritturazioni di bilancio per le attivita' agevolate;
    b)  i  beni immateriali, i servizi e le prestazioni di consulenza
siano state ultimate.
   Qualora   le   acquisizioni   siano    alienate    successivamente
all'avvenuto  utilizzo  delle stesse, l'impresa beneficiaria conserva
per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni  dalla   data   del
provvedimento  di  liquidazione delle agevolazioni, la documentazione
comprovante la data della cessione e gli estremi  identificativi  del
bene ceduto.
   2.6 Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria
e/o  dalla  redazione del bilancio desumono i costi di cui al comma 2
dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio  precedente  a
quello  di presentazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai
benefici.
   2.7  Per  le  imprese  tenute  alla  redazione  del  bilancio,  la
relazione  di  cui  all'articolo  2428  del codice civile, richiamata
anche  al  precedente  punto  2.3,  deve   contenere,   a   pena   di
improcedibilita',  gli  elementi  che. secondo lo schema metodologico
dell'allegato 4 alla pre sente circolare evidenziano  la  natura  del
costi   e  la  loro  imputazione  alle  attivita'  agevolabili  e  la
descrizione delle finalita' delle stesse. Per le imprese che redigono
il bilancio in forma abbreviata, gli elementi di  cui  sopra  possono
essere  esposti  nella  nota  integrativa.  Per  le imprese di cui al
precedente punto 2.6, infine, gli  elementi  di  cui  all'allegato  4
debbono risultare da una "relazione sostitutiva", resa sotto forma di
dichiarazione   sostitutiva  di  atto  notorio  a  firma  del  legale
rappresentante dell'impresa e del presidente del  collegio  sindacale
ovvero,  in  mancanza dello stesso, del revisore o professionista che
firma  la  certificazione  di  cui  alla  dichiarazione-domanda   per
l'accesso ai benefici.
   2.8   Per  il  solo  primo  esercizio  antecedente  l'avvio  della
presentazione delle istanze, qualora il relativo  bilancio  sia  gia'
definito,  e'  consentito  integrare la relazione di cui all'articolo
2428 del codice civile in merito agli elementi di cui all'allegato  4
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale
rappresentante  dell'impresa  e del presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, dello stesso, del revisore o professionista  che
firma   la  certificazione  di  cui  alla  dichiarazione-domanda  per
l'accesso ai benefici.
   2.9 I costi sono ammissibili al netto delle imposte,  delle  spese
notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori.
   2.10 Le attivita' ammesse alle agevolazioni ai sensi dell'articolo
13   della   legge   140/97  non  possono  essere  oggetto  di  altre
agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali o  comunitarie  o
comunque  concesse  da  Enti  o  istituzioni pubbliche a valere sugli
stessi costi.
   2.11 Le agevolazioni saranno fruibili  sulla  base  dei  requisiti
dichiarati  sussistenti dal legale rappresentante, ovvero procuratore
speciale, nella  dichiarazione-domanda  per  l'accesso  ai  benefici.
Comunque,  la  data  della  dichiarazione-domanda  per  l'accesso  ai
benefici non potra' risultare antecedente di oltre 30  giorni  quella
di spedizione o di consegna, a pena di decadenza.
3. Misura dell'agevolazione
   3.1  La  misura  dell'agevolazione  e'  determinata in rapporto al
costo  agevolabile,  in  funzione   delle   dimensioni   dell'impresa
richiedente  nonche'  dell'ubicazione  dell'unita'  locale  presso la
quale vengono condotte le  specifiche  attivita',  sulla  base  delle
seguenti misure percentuali da applicare ai costi sostenuti secondo i
criteri  di  ammissibilita' stabiliti dall'articolo 2 commi 2 e 3 del
regolamento:
 ___________________________________________________________________
| Dimensione    |Aree di cui       | Aree di cui       |            |
| d'impresa     |all'art.92, par.3,| all'art.92, par.3,|Altre Aree  |
|               |lett. a) del      | lett. c) del      |            |
|               |Trattato CE       | Trattato CE       |            |
|_______________|__________________|___________________|____________|
| Piccole       |                  |                   |            |
| imprese       |     30%          |     25%           |    20%     |
|_______________|__________________|___________________|____________|
| Medie         |                  |                   |            |
| imprese       |     25%          |     20%           |    15%     |
|_______________|__________________|___________________|____________|
| Grandi        |                  |                   |            |
| imprese       |     20%          |     15%           |    10%     |
|_______________|__________________|___________________|____________|
   3.2 Le agevolazioni concesse ad una singola impresa, ivi  comprese
le  maggiorazioni  di cui al successivo punto 4, non possono superare
lo  0,5  per  cento  dello  stanziamento  disponibile   in   ciascuno
esercizio:  tenuto  conto  che,  per  ciascuno degli anni 1998 e 1999
quest'ultimo e' pari a lire 350 miliardi,  tale  limite  e'  pertanto
pari a lire 1.750 milioni.
4.  Maggiorazione  dell'agevolazione  per l'incremento delle spese di
ricerca e sviluppo
   4.1 A decorrere  dalle  dichiarazioni-domanda  riferite  al  terzo
periodo  d'imposta  successivo  a  quello  di  entrata  in vigore del
regolamento,  sono  riconosciute,  su   richiesta   dell'interessato,
maggiorazioni  delle  agevolazioni da calcolarsi sugli incrementi dei
costi rispetto alla  media  di  quelli  analoghi  sostenuti  nei  tre
periodi  d'imposta  antecedenti  l'esercizio  cui la dichiarazione si
riferisce ed imputati al conto economico,nei medesimi esercizi.
   4.2 La maggiorazione dell'agevolazione di cui al punto  precedente
e'  determinata  in rapporto alla differenza tra il costo agevolabile
riferito all'esercizio per  il  quale  e'  presentata  dichiarazione-
domanda  per  l'accesso ai benefici ed il corrispondente valore medio
del triennio precedente, applicando,  in  funzione  delle  dimensioni
dell'impresa  richiedente  nonche' dell'ubicazione dell'unita' locale
presso la quale vengono condotte le specifiche attivita', le seguenti
misure percentuali:
 ___________________________________________________________________
| Dimensione    |Aree di cui       | Aree di cui       |            |
| d'impresa     |all'art.92, par.3,| all'art.92, par.3,|Altre Aree  |
|               |lett. a) del      | lett. c) del      |            |
|               |Trattato CE       | Trattato CE       |            |
|_______________|__________________|___________________|____________|
| Piccole       |                  |                   |            |
| imprese       |      6%          |      5%           |     4%     |
|_______________|__________________|___________________|____________|
| Medie         |                  |                   |            |
| imprese       |      5%          |      4%           |     3%     |
|_______________|__________________|___________________|____________|
| Grandi        |                  |                   |            |
| imprese       |      4%          |      3%           |     2%     |
|_______________|__________________|___________________|____________|
5. Modalita' e Procedure per la fruizione delle agevolazioni
   5.1 La dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici deve essere
redatta,  successivamente  alla approvazione del bilancio, secondo lo
schema  di  cui  all'allegato  5,  tenendo  presenti   gli   elementi
informativi  e  gli  impegni in esso elencati. Deve essere presentata
dichiarazione-domanda  distintamente  per   ciascuna   delle   unita'
produttive  dell'impresa  nelle  quali  hanno  trovato svolgimento le
attivita' presentate all'agevolazione. In tale caso, la relazione  di
bilancio  di  cui  all'articolo  2428  del  codice  civile  ovvero la
relazione sostitutiva per i casi in cui e' prevista,  deve  contenere
il  dettaglio  analitico  di  cui  all'allegato  4 per ciascuna delle
unita' locali per le quali si intende accedere alle agevolazioni.
   5.2 Il Gestore concessionario predisporra' e rendera' disponibili,
attraverso appositi canali distributivi, i moduli  che  permetteranno
la  piu'  veloce  ed  organica  trattazione  del  dati, attraverso la
raccolta degli stessi su supporto informatico.
   5.3 La dichiarazione-domanda per l'accesso al benefici deve essere
sottoscritta, nella forma di dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta',  dal  legale rappresentante, ovvero procuratore speciale,
dell'impresa e dal Presidente del collegio sindacale o,  in  mancanza
di  quest'ultimo,  da  un  revisore  dei  conti  iscritto al relativo
registro o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei  dottori
commercialisti,  in  quello  dei ragionieri e periti commerciali o in
quello dei consulenti del  lavoro.  Essa,  riportando  sinteticamente
tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione
del  beneficiario, dell'unita' locale interessata, della natura e dei
costi, attesta il possesso  dei  requisiti  e  la  sussistenza  delle
condizioni  per  l'accesso  alle  agevolazioni, impegnando i soggetti
relativamente alle responsabilita' civili e  penali  conseguenti.  In
applicazione  dell'articolo  3  -comma 11 - della legge 15.5.1997, n.
127 come modificato dall'art. 2 - comma 10 - della  legge  16.6.1998,
n. 191 (Bassanini ter), qualora la sottoscrizione delle dichiarazioni
sostitutive  di  atto  di  notorieta'  non  avvenga  in  presenza del
funzionario atto al loro ricevimento, in luogo  dell'autentica  delle
firme,   occorre  contestualmente  fornire  fotocopia  di  un  valido
documento d'identita' del/dei sottoscrittori.
   5.4 la  dichiarazione-domanda  per  l'accesso  ai  benefici'  deve
essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a)  una  perizia  giurata di un professionista esterno alla struttura
aziendale,  competente  nella  materia,  iscritto  al  relativo  albo
professionale,  attestante,  secondo  lo  schema  dell'allegato 6, la
congruita' e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili;
b) la copia del bilancio depositato, completo di nota integrativa, di
relazione ai sensi dell'articolo 2428 del codice  civile  e  di  ogni
altro  suo  allegato,  in  linea  con  le previsioni dell'allegato 4,
riferentesi  all'esercizio  per  il  quale   vengono   richieste   le
agevolazioni.
Nel  caso  di  richiesta  di  maggiorazione  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 3 del regolamento nonche' al  punto  4  della  presente
circolare,  alla  dichiarazione-domanda  per  l'accesso  ai  benefici
debbono essere allegate, con le stesse modalita'  di  cui  sopra,  le
copie dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti, fatto salvo il
caso in cui tale documentazione sia stata gia' trasmessa al Ministero
per    precedenti   istanze   per   "agevolazioni   automatiche   per
l'innovazione" nel qual caso, e' sufficiente fornire  l'elenco  delle
posizioni di dette istanze.
5.5 La dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici deve:
a) essere riferita ad una sola unita' locale;
b) essere inoltrata:
   - mediante consegna diretta agli uffici del Gestore Concessionario
che rilascera' ricevuta contenente la data di ricezione;
   -   ovvero,   per   posta  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  o  mezzo  equivalente  dal  quale  risulti  conferma  di
ricezione del Gestore concessionario con la data di ricezione;
c) essere datata non anteriormente a trenta giorni rispetto al giorno
di spedizione o di consegna;
   5.6  Non  possono essere presentate piu' dichiarazioni-domande per
la  stessa  unita'  locale  e  riferite  allo  stesso  esercizio.  Il
Ministero  verifica ai fini delle limitazioni per cumulo, l'ammontare
delle agevolazioni concesso ad ogni singola  impresa,  attraverso  il
Gestore concessionario.
   5.7 L'atto concessivo e' subordinato all'acquisizione da parte del
Ministero  della  certificazione  prevista  dalle  vigenti  normative
antimafia (decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490). Pertanto, alla
dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici, ove ne ricorrano  le
condizioni,  deve  essere  altresi' allegata la documentazione di cui
all'allegato 7. Qualora la certificazione antimafia non fosse  ancora
disponibile, il Ministero provvede ad effettuare nei termini ordinari
la  concessione  condizionata: ai fini della effettiva fruibilita' da
parte dell'impresa beneficiaria di tale concessione, e' necessario il
rilascio di  un  successivo  nulla-osta  che  verra'  tempestivamente
inoltrato dal Ministero stesso alla beneficiaria solo a seguito della
favorevole conclusione della procedura.
   5.8 Al fine della concessione delle maggiorazioni di contributo di
cui  al  comma  2 dell'articolo 3 del regolamento ed al punto 4 della
presente circolare, le imprese debbono  presentare,  con  riferimento
agli  esercizi  per  i  quali non sia stata presentata dichiarazione-
domanda ai sensi  della  norma  in  parola,  apposita  certificazione
sottoscritta  dai  medesimi  soggetti  firmatari della dichiarazione-
domanda per l'accesso ai benefici, attestante i costi sostenuti negli
esercizi precedenti, come  desumibili  dagli  elementi  di  bilancio,
tenendo  presente  che il Ministero potra' disporre controlli al fine
di verificare la veridicita' delle dichiarazioni stesse.
5.9 Sono motivi di immediata esclusione:
a) l'incompletezza  della  dichiarazione-domanda  relativamente  agli
elementi  di  cui  all'allegato  5  nonche'  alle  dichiarazioni  del
possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
b) l'utilizzo di modulistica non conforme a  quella  distribuita  dal
Gestore concessionario;
c) la mancanza delle firme o il titolo improprio dei firmatari;
d)  l'apposizione  sulla dichiarazione-domanda di data antecedente di
oltre 30 giorni quella di spedizione o di consegna della stessa;
e) la mancanza della perizia giurata o la non aderenza  della  stessa
alle prescrizioni della presente circolare.
   E'   invece   motivo   di  esclusione  dalla  maggiorazione  delle
agevolazioni ai sensi dell'articolo 3, comma  2  del  regolamento  di
attuazione  nonche'  del punto 4 della presente circolare, la mancata
presentazione dell'apposita  richiesta  ovvero,  l'incompletezza  dei
dati  da  essa  rilevabili,  unicamente a quelli gia' in possesso del
Ministero per effetto di  precedenti  dichiarazioni-domanda,  nonche'
della certificazione di cui al precedente punto 5.8.
   5.10  Il  Gestore concessionario verifica la regolarita' formale e
la compatibilita' della dichiarazione-domanda  con  gli  elementi  di
bilancio  e della perizia giurata, nonche' i limiti di cumulo e delle
disponibilita'  a  copertura  dell'intervento;  conseguentemente   il
Ministero  emette  il  decreto  di liquidazione dell'agevolazione, in
unica  soluzione,  fatti  salvi  i  casi  di  cui   debba   procedere
all'emmissione   di   concessione  subordinata  rispettivamente  alla
conclusione delle procedure per la certificazione  antimafia,  ovvero
per  il  giudizio  di  compatibilita' con le limitazioni di carattere
comunicano.
   5.11 Il Gestore concessionario  comunica  all'impresa  interessata
l'emissione del provvedimento di liquidazione, anche se condizionato,
nel  tempi  piu'  rapidi  possibili,  entro 20 giorni dalla ricezione
dell'istanza;  nei  casi  condizionati   per   l'acquisizione   della
certificazione  antimafia  o  di  subordine all'approvazione da parte
della  Commissione  europea,  lo  scioglimento   della   riserva   e'
comunicato  entro  10  giorni dall'acquisizione degli elementi che lo
consentono.
   5.12 La  comunicazione,  oltre  a  recare  i  dati  identificativi
dell'impresa   beneficiaria,   delle  attivita'  e  dell'agevolazione
liquidata, e' corredata di un modulo  in  duplice  esemplare  per  la
registrazione,  a cura del concessionario del servizio di riscossione
dei  tributi,  dell'importo  dell'agevolazione   fruita.   L'impresa,
quindi, utilizzera' la suddetta comunicazione per il pagamento presso
il   concessionario   competente   per  territorio  del  servizio  di
riscossione dei tributi, delle imposte che  affluiscono  sul  proprio
conto  fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto di
imposta. Nei  casi  di  concessione  con  riserva,  il  modulo  viene
trasmesso  soltanto  unitamente  alla  comunicazione  di scioglimento
delle riserve.
   5.13 L'agevolazione puo' essere fruita in una o piu' soluzioni,  a
decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla  ricezione della
citata comunicazione, entro il termine massimo di cinque  anni  dalla
data di ricezione del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione
stessa.  Qualora  l'impresa  sia  titolare  di  piu' provvedimenti di
liquidazione,  e'  fatto  obbligo  alla  stessa  di  procedere  nella
fruizione  secondo  il  loro ordine cronologico, potendo fruire delle
risorse    indicate    dal    provvedimento    successivo    soltanto
all'esaurimento di quelle stabilite dal precedente.
6. Controlli
   6.1   Successivamente   alla  liquidazione  dell'agevolazione,  il
Gestore-concessionario esegue, per conto del Ministero, il  controllo
degli  elementi  esposti nella dichiarazione-domanda per l'accesso ai
benefici  con  quelli  desunu'bili  dalla  documentazione   trasmessa
dall'impresa.  Tali  controlli  si  concludono  entro  90  giorni dal
provvedimento   di   liquidazione,   con   la  formale  comunicazione
dell'esito    all'impresa    interessata     e,     nei     confronti
dell'Amministrazione,   degli   elementi   sulla   base   dei   quali
quest'ultima   puo'   disporre   approfondimenti    ovvero    avviare
procedimenti intesi alla revoca delle agevolazioni concesse.
   6.2  Nel caso il controllo evidenze carenze documentali sulla base
delle previsioni della presente circolare, il Gestore  concessionario
chiedera'   all'impresa   beneficiaria  le  necessarie  integrazioni,
assegnando, a pena di revoca delle agevolazioni concesse,  30  giorni
per  il  completamento  che  decorrono  dalla data di ricezione della
richiesta.
7. Ispezioni, revoche e sanzioni
   7.1 Il Ministero, direttamente  o  per  il  tramite  del  Gestore,
provvede ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate
al  fine  di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tale
fine  l'impresa  beneficiaria,  con  la   dichiarazione-domanda   per
l'accesso  ai  benefici, attesta di possedere e si impegna a tenere a
disposizione del Ministero, o di suoi incaricati, in originale  tutta
la  documentazione contabile, tecnica ed amministrativa relativa alle
attivita' sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli alt  soggetti
richiamati  nelle  istanze presentate, per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data de provvedimento di liquidazione.
   7.2 Le ispezioni hanno la finalita' di  accertare  la  sussistenza
delle  condizioni  per  la  fruizione  dell'agevolazione ed avvengono
sistematicamente  per  le  iniziative  per  le  quali  il   controllo
documentale,   effettuato  successivamente  alla  liquidazione  delle
agevolazioni, abbia messo in luce lacune ovvero  dubbi  relativamente
al possesso dei requisiti di legge.
   7.3 Qualora le suddette ispezioni, ovvero i controlli documentali,
evidenzino  l'insussistenza  di  condizioni  e requisiti previsti per
l'accesso alle agevolazioni,  il  Ministero  revoca  le  agevolazioni
medesime  che  dovranno  essere restituite dall'impresa, nella misura
effettivamente fruita, secondo le previsioni di cui ai commi 1, 2,  3
e  5  dell'articolo  13  della  legge 5 ottobre 199 1, n. 3 17 ed, in
particolare, applica una sanzione  amministrativa  che  consiste  nel
doppio  dell'agevolazione  indebitamente  fruita;  tale  sanzione  e'
elevata al quadruplo dell'agevolazione indebitamente fruita nei  casi
riconosciuti  di  dolo,  ferme  restando le ulteriori responsabilita'
penali connesse alle dichiarazioni medesime.
                                                 Il Ministro: BERSANI