Alle imprese interessate All'ABI All'Assireme All'Ass. I. Lea. Alla Confindrustria Alla Confapi Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze n. 235 del 27 marzo 1998, (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1998), ha regolamentato l'attuazione delle misure per il sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140 ed ulteriormente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Con la presente circolare si forniscono agli operatori economici interessati le principali istruzioni per l'attivazione degli interventi, con informazioni utili per l'agevole compilazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici. In base alle indicazioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concernente "Disposizioni per la nazionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,lettera e) della legge 15 marzo 1997, n. 59" (G.U. n. 99 del 30 aprile 1998), le procedure di concessione si allineano alla "procedura automatica" da esso prevista; in analogia ad altre proce- dure agevolative automatiche in corso di attivazione, la gestione amministrativa sara' affidata, attraverso la stipula di una apposita convenzione. ad un Gestore concessionario, il quale svolgera' gran parte dei compiti propedeutici alla emanazione del provvedimenti concessivi, tra cui la ricezione delle domande, l'organizzazione degli elenchi cronologici, le comunicazioni alle imprese interessate nonche' il controllo successivo alla liquidazione dei benefici. Ad oggi, l'aggiudicazione dell'appalto di servizio non e' stata ancora completata: pertanto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito indicato, per brevita', coi termine Ministero, rendera' nota, con comunicato nella Gazzetta Ufficiale, la data a partire dalla quale sara' possibile presentare la dichiarazione-domanda per l'acceso ai benefici. Le domande presentate prima di tale data sono restituite alle imprese. 1. Soggetti beneficiari, classificazione# dimensionale delle imprese ed individuazione delle aree depresse 1.1 Le agevolazioni sono destinate alle imprese che svolgono attivita' industriali ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile e che risultino iscritte presso l'INPS sotto il ramo "industria" all'atto della sottoscrizione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici. 1.2 Ai fini della determinazione della dimensione di impresa, i parametri da utilizzare sono quelli riportati nell'allegato 1, tenendo presente che debbono essere valutati in base ai criteri in esso pare indicati. 1.3 Nell'allegato 2 e' riportato l'elenco del Comuni ricadenti nelle aree depresse, con la loro classificazione ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione. 1.4 La concessione delle agevolazioni e' disposta compatibilmente con le limitazioni ed i divieti previsti dall'Unione Europea riguardanti il sostegno delle attivita' di ricerca e sviluppo. L'amministrazione provvedera', ove necessario. ad acquisire il parere preventivo della Commissione UE. 1.5 Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata. 2. Iniziative e costi ammissibili 2.1 Le iniziative ammesse alle agevolazioni, purche' non commissionate da terzi, sono quelle relative: a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti; b) alla concretizzazione delle conoscenze di cui alla lettera a), mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi. nonche' di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Si tratta, quindi, in genere, sia di attivita' volte all'acquisizione di conoscenze che comportano l'adozione di metodologie di analisi, soluzioni progettuali, scelte realizzative ed approcci tecnologici non consolidati, finalizzate alla messa a punto di prodotti, processi produttivi o servizi da trasferire in produzione alla conclusione delle attivita' stesse, sia di attivita' piu' direttamente volte a trasferire i risultati derivanti dalla ricerca tecnologica o da altre conoscenze nell'attivita' produttiva. Vanno escluse tutte quelle attivita' che non rientrano nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ed in particolare quelle il cui rilievo in rapporto alle attivita' produttive dell'impresa non sono direttamente collegabili ad aspetti tecnologici ma, piuttosto, afferiscono a problematiche di tipo organizzativo e commerciale. A titolo esemplificativo, si indicano talune delle attivita' considerate non ammissibili: - nel settore tessile, le attivita' relative alla "realizzazione di nuove collezioni" (es. ricerca negli stili, nei modelli, nei tessuti, nel design ecc.); - nel settore orafo e ceramico, le attivita' di presentazione del modelli e ricerche stilistiche; - sul piano orizzontale, le ricerche di mercato, le analisi di mar- keting di immagine del prodotto, di target potenziali, di pubblicita' ecc. - nei settori nel quali l'attivita' dell'impresa e' rappresentata da sviluppo di prodotti immateriali (quali, ad esempio, il software, l'ingegneria e simili) non potranno essere ammesse alle agevolazioni attivita' per le quali possa sussistere sovrapposizione, anche solo parziale, ovvero indistinguibilita' con le attivita' a carattere produttivo. 2.2 Per le grandi imprese, ai sensi della disciplina comunitaria per la ricerca e sviluppo, sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative di cui ai punti a) e b) del punto 2.1 solo qualora sia riscontrabile il carattere di addizionalita' delle stesse rispetto all'ordinaria attivita' di ricerca e sviluppo dell'impresa. Nella dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici devono forniti elementi adeguati a tale finalita'. 2.3 I costi ammissibili sono quelli sostenuti per le attivita' di cui al punto 2.1 nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici ed imputati al relativo conto economico in conformita' a quanto indicato nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile, in misura corrispondente all'effettivo utilizzo di risorge per le finalita' agevolate. Tali costi riguardano: a) costi del personale impiegato; b) costi per strumentazioni ed attrezzature; c) costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze; d) oneri per spese generali definiti nella misura forfettaria del 40% dei costi del personale di cui alla lettera a). In ogni caso, i costi imputati non possono riguardare beni, prestazioni e servizi direttamente piegati per le attivita' produttive. 2.4 I costi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.3 sono ammissibili nella misura dedotta nell'esercizio secondo quanto previsto dal Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. A titolo di guida per l'individuazione dei costi, si veda quanto riportato all'allegato 3. I costi di cui alle predette lettere b) e c) sono ammissibili qualora riferiti a beni nuovi e servizi acquisiti a decorrere dal 1o gennaio 1997, ovvero le cui prime imputazioni a bilancio non siano antecedenti all'esercizio 1997, ed effettivamente utilizzati nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici per le attivita' agevolate. I costi di cui alle lettere b) e, se del caso, c), sono riconoscibili anche se riferiti ad operazioni di locazione finanziaria (leasing). Le consulenze tecnologiche e le acquisizioni di conoscenze debbono essere effettuate sulla scorta di scritti con i fornitori. I soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche od a fornire conoscenze devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, essere dotati di adeguate attrezzature scientifiche e di personale professionalmente preparato. I requisiti di professionalita' non vengono richiesti.qualora si tratti di Universita', Centri pubblici di ricerca o di Laboratori di ricerca iscritti all'Albo di cui all'art. 4 della legge 46/82. I suddetti requisiti devono essere dettagliati nella perizia del professionista che accompagna la dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici. 2.5 I costi indicati alle lettere b) e c) di cui al punto 2.3 s'intendono ammissibili qualora: a) i beni materiali siano stati consegnati, installati presso l'impresa richiedente l'agevolazione ed utilizzati coerentemente alle scritturazioni di bilancio per le attivita' agevolate; b) i beni immateriali, i servizi e le prestazioni di consulenza siano state ultimate. Qualora le acquisizioni siano alienate successivamente all'avvenuto utilizzo delle stesse, l'impresa beneficiaria conserva per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione delle agevolazioni, la documentazione comprovante la data della cessione e gli estremi identificativi del bene ceduto. 2.6 Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio desumono i costi di cui al comma 2 dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici. 2.7 Per le imprese tenute alla redazione del bilancio, la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile, richiamata anche al precedente punto 2.3, deve contenere, a pena di improcedibilita', gli elementi che. secondo lo schema metodologico dell'allegato 4 alla pre sente circolare evidenziano la natura del costi e la loro imputazione alle attivita' agevolabili e la descrizione delle finalita' delle stesse. Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, gli elementi di cui sopra possono essere esposti nella nota integrativa. Per le imprese di cui al precedente punto 2.6, infine, gli elementi di cui all'allegato 4 debbono risultare da una "relazione sostitutiva", resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell'impresa e del presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza dello stesso, del revisore o professionista che firma la certificazione di cui alla dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici. 2.8 Per il solo primo esercizio antecedente l'avvio della presentazione delle istanze, qualora il relativo bilancio sia gia' definito, e' consentito integrare la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile in merito agli elementi di cui all'allegato 4 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell'impresa e del presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, dello stesso, del revisore o professionista che firma la certificazione di cui alla dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici. 2.9 I costi sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori. 2.10 Le attivita' ammesse alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 140/97 non possono essere oggetto di altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi. 2.11 Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei requisiti dichiarati sussistenti dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, nella dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici. Comunque, la data della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici non potra' risultare antecedente di oltre 30 giorni quella di spedizione o di consegna, a pena di decadenza. 3. Misura dell'agevolazione 3.1 La misura dell'agevolazione e' determinata in rapporto al costo agevolabile, in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente nonche' dell'ubicazione dell'unita' locale presso la quale vengono condotte le specifiche attivita', sulla base delle seguenti misure percentuali da applicare ai costi sostenuti secondo i criteri di ammissibilita' stabiliti dall'articolo 2 commi 2 e 3 del regolamento: ___________________________________________________________________ | Dimensione |Aree di cui | Aree di cui | | | d'impresa |all'art.92, par.3,| all'art.92, par.3,|Altre Aree | | |lett. a) del | lett. c) del | | | |Trattato CE | Trattato CE | | |_______________|__________________|___________________|____________| | Piccole | | | | | imprese | 30% | 25% | 20% | |_______________|__________________|___________________|____________| | Medie | | | | | imprese | 25% | 20% | 15% | |_______________|__________________|___________________|____________| | Grandi | | | | | imprese | 20% | 15% | 10% | |_______________|__________________|___________________|____________| 3.2 Le agevolazioni concesse ad una singola impresa, ivi comprese le maggiorazioni di cui al successivo punto 4, non possono superare lo 0,5 per cento dello stanziamento disponibile in ciascuno esercizio: tenuto conto che, per ciascuno degli anni 1998 e 1999 quest'ultimo e' pari a lire 350 miliardi, tale limite e' pertanto pari a lire 1.750 milioni. 4. Maggiorazione dell'agevolazione per l'incremento delle spese di ricerca e sviluppo 4.1 A decorrere dalle dichiarazioni-domanda riferite al terzo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del regolamento, sono riconosciute, su richiesta dell'interessato, maggiorazioni delle agevolazioni da calcolarsi sugli incrementi dei costi rispetto alla media di quelli analoghi sostenuti nei tre periodi d'imposta antecedenti l'esercizio cui la dichiarazione si riferisce ed imputati al conto economico,nei medesimi esercizi. 4.2 La maggiorazione dell'agevolazione di cui al punto precedente e' determinata in rapporto alla differenza tra il costo agevolabile riferito all'esercizio per il quale e' presentata dichiarazione- domanda per l'accesso ai benefici ed il corrispondente valore medio del triennio precedente, applicando, in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente nonche' dell'ubicazione dell'unita' locale presso la quale vengono condotte le specifiche attivita', le seguenti misure percentuali: ___________________________________________________________________ | Dimensione |Aree di cui | Aree di cui | | | d'impresa |all'art.92, par.3,| all'art.92, par.3,|Altre Aree | | |lett. a) del | lett. c) del | | | |Trattato CE | Trattato CE | | |_______________|__________________|___________________|____________| | Piccole | | | | | imprese | 6% | 5% | 4% | |_______________|__________________|___________________|____________| | Medie | | | | | imprese | 5% | 4% | 3% | |_______________|__________________|___________________|____________| | Grandi | | | | | imprese | 4% | 3% | 2% | |_______________|__________________|___________________|____________| 5. Modalita' e Procedure per la fruizione delle agevolazioni 5.1 La dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici deve essere redatta, successivamente alla approvazione del bilancio, secondo lo schema di cui all'allegato 5, tenendo presenti gli elementi informativi e gli impegni in esso elencati. Deve essere presentata dichiarazione-domanda distintamente per ciascuna delle unita' produttive dell'impresa nelle quali hanno trovato svolgimento le attivita' presentate all'agevolazione. In tale caso, la relazione di bilancio di cui all'articolo 2428 del codice civile ovvero la relazione sostitutiva per i casi in cui e' prevista, deve contenere il dettaglio analitico di cui all'allegato 4 per ciascuna delle unita' locali per le quali si intende accedere alle agevolazioni. 5.2 Il Gestore concessionario predisporra' e rendera' disponibili, attraverso appositi canali distributivi, i moduli che permetteranno la piu' veloce ed organica trattazione del dati, attraverso la raccolta degli stessi su supporto informatico. 5.3 La dichiarazione-domanda per l'accesso al benefici deve essere sottoscritta, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dell'impresa e dal Presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro. Essa, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unita' locale interessata, della natura e dei costi, attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando i soggetti relativamente alle responsabilita' civili e penali conseguenti. In applicazione dell'articolo 3 -comma 11 - della legge 15.5.1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 - comma 10 - della legge 16.6.1998, n. 191 (Bassanini ter), qualora la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' non avvenga in presenza del funzionario atto al loro ricevimento, in luogo dell'autentica delle firme, occorre contestualmente fornire fotocopia di un valido documento d'identita' del/dei sottoscrittori. 5.4 la dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici' deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: a) una perizia giurata di un professionista esterno alla struttura aziendale, competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante, secondo lo schema dell'allegato 6, la congruita' e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili; b) la copia del bilancio depositato, completo di nota integrativa, di relazione ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile e di ogni altro suo allegato, in linea con le previsioni dell'allegato 4, riferentesi all'esercizio per il quale vengono richieste le agevolazioni. Nel caso di richiesta di maggiorazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del regolamento nonche' al punto 4 della presente circolare, alla dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici debbono essere allegate, con le stesse modalita' di cui sopra, le copie dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti, fatto salvo il caso in cui tale documentazione sia stata gia' trasmessa al Ministero per precedenti istanze per "agevolazioni automatiche per l'innovazione" nel qual caso, e' sufficiente fornire l'elenco delle posizioni di dette istanze. 5.5 La dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici deve: a) essere riferita ad una sola unita' locale; b) essere inoltrata: - mediante consegna diretta agli uffici del Gestore Concessionario che rilascera' ricevuta contenente la data di ricezione; - ovvero, per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente dal quale risulti conferma di ricezione del Gestore concessionario con la data di ricezione; c) essere datata non anteriormente a trenta giorni rispetto al giorno di spedizione o di consegna; 5.6 Non possono essere presentate piu' dichiarazioni-domande per la stessa unita' locale e riferite allo stesso esercizio. Il Ministero verifica ai fini delle limitazioni per cumulo, l'ammontare delle agevolazioni concesso ad ogni singola impresa, attraverso il Gestore concessionario. 5.7 L'atto concessivo e' subordinato all'acquisizione da parte del Ministero della certificazione prevista dalle vigenti normative antimafia (decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490). Pertanto, alla dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici, ove ne ricorrano le condizioni, deve essere altresi' allegata la documentazione di cui all'allegato 7. Qualora la certificazione antimafia non fosse ancora disponibile, il Ministero provvede ad effettuare nei termini ordinari la concessione condizionata: ai fini della effettiva fruibilita' da parte dell'impresa beneficiaria di tale concessione, e' necessario il rilascio di un successivo nulla-osta che verra' tempestivamente inoltrato dal Ministero stesso alla beneficiaria solo a seguito della favorevole conclusione della procedura. 5.8 Al fine della concessione delle maggiorazioni di contributo di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento ed al punto 4 della presente circolare, le imprese debbono presentare, con riferimento agli esercizi per i quali non sia stata presentata dichiarazione- domanda ai sensi della norma in parola, apposita certificazione sottoscritta dai medesimi soggetti firmatari della dichiarazione- domanda per l'accesso ai benefici, attestante i costi sostenuti negli esercizi precedenti, come desumibili dagli elementi di bilancio, tenendo presente che il Ministero potra' disporre controlli al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni stesse. 5.9 Sono motivi di immediata esclusione: a) l'incompletezza della dichiarazione-domanda relativamente agli elementi di cui all'allegato 5 nonche' alle dichiarazioni del possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti; b) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dal Gestore concessionario; c) la mancanza delle firme o il titolo improprio dei firmatari; d) l'apposizione sulla dichiarazione-domanda di data antecedente di oltre 30 giorni quella di spedizione o di consegna della stessa; e) la mancanza della perizia giurata o la non aderenza della stessa alle prescrizioni della presente circolare. E' invece motivo di esclusione dalla maggiorazione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione nonche' del punto 4 della presente circolare, la mancata presentazione dell'apposita richiesta ovvero, l'incompletezza dei dati da essa rilevabili, unicamente a quelli gia' in possesso del Ministero per effetto di precedenti dichiarazioni-domanda, nonche' della certificazione di cui al precedente punto 5.8. 5.10 Il Gestore concessionario verifica la regolarita' formale e la compatibilita' della dichiarazione-domanda con gli elementi di bilancio e della perizia giurata, nonche' i limiti di cumulo e delle disponibilita' a copertura dell'intervento; conseguentemente il Ministero emette il decreto di liquidazione dell'agevolazione, in unica soluzione, fatti salvi i casi di cui debba procedere all'emmissione di concessione subordinata rispettivamente alla conclusione delle procedure per la certificazione antimafia, ovvero per il giudizio di compatibilita' con le limitazioni di carattere comunicano. 5.11 Il Gestore concessionario comunica all'impresa interessata l'emissione del provvedimento di liquidazione, anche se condizionato, nel tempi piu' rapidi possibili, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza; nei casi condizionati per l'acquisizione della certificazione antimafia o di subordine all'approvazione da parte della Commissione europea, lo scioglimento della riserva e' comunicato entro 10 giorni dall'acquisizione degli elementi che lo consentono. 5.12 La comunicazione, oltre a recare i dati identificativi dell'impresa beneficiaria, delle attivita' e dell'agevolazione liquidata, e' corredata di un modulo in duplice esemplare per la registrazione, a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell'importo dell'agevolazione fruita. L'impresa, quindi, utilizzera' la suddetta comunicazione per il pagamento presso il concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte che affluiscono sul proprio conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto di imposta. Nei casi di concessione con riserva, il modulo viene trasmesso soltanto unitamente alla comunicazione di scioglimento delle riserve. 5.13 L'agevolazione puo' essere fruita in una o piu' soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della citata comunicazione, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di ricezione del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione stessa. Qualora l'impresa sia titolare di piu' provvedimenti di liquidazione, e' fatto obbligo alla stessa di procedere nella fruizione secondo il loro ordine cronologico, potendo fruire delle risorse indicate dal provvedimento successivo soltanto all'esaurimento di quelle stabilite dal precedente. 6. Controlli 6.1 Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, il Gestore-concessionario esegue, per conto del Ministero, il controllo degli elementi esposti nella dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici con quelli desunu'bili dalla documentazione trasmessa dall'impresa. Tali controlli si concludono entro 90 giorni dal provvedimento di liquidazione, con la formale comunicazione dell'esito all'impresa interessata e, nei confronti dell'Amministrazione, degli elementi sulla base dei quali quest'ultima puo' disporre approfondimenti ovvero avviare procedimenti intesi alla revoca delle agevolazioni concesse. 6.2 Nel caso il controllo evidenze carenze documentali sulla base delle previsioni della presente circolare, il Gestore concessionario chiedera' all'impresa beneficiaria le necessarie integrazioni, assegnando, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, 30 giorni per il completamento che decorrono dalla data di ricezione della richiesta. 7. Ispezioni, revoche e sanzioni 7.1 Il Ministero, direttamente o per il tramite del Gestore, provvede ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tale fine l'impresa beneficiaria, con la dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione del Ministero, o di suoi incaricati, in originale tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa relativa alle attivita' sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli alt soggetti richiamati nelle istanze presentate, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data de provvedimento di liquidazione. 7.2 Le ispezioni hanno la finalita' di accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione ed avvengono sistematicamente per le iniziative per le quali il controllo documentale, effettuato successivamente alla liquidazione delle agevolazioni, abbia messo in luce lacune ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge. 7.3 Qualora le suddette ispezioni, ovvero i controlli documentali, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni, il Ministero revoca le agevolazioni medesime che dovranno essere restituite dall'impresa, nella misura effettivamente fruita, secondo le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 199 1, n. 3 17 ed, in particolare, applica una sanzione amministrativa che consiste nel doppio dell'agevolazione indebitamente fruita; tale sanzione e' elevata al quadruplo dell'agevolazione indebitamente fruita nei casi riconosciuti di dolo, ferme restando le ulteriori responsabilita' penali connesse alle dichiarazioni medesime. Il Ministro: BERSANI