IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 18  aprile
1994, n. 347, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste le  regole 30, 38, e  39 del capitolo III,  della convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (SOLAS
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689  (17) adottata il 6 novembre 1991 e
la risoluzione MSC 54 (66) adottata il 30 maggio 1996;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazione, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza in data 7  aprile 1998 della societa' Adrianaval di
Garbelli  Marco, con  sede  in Trieste,  via Murat  n.  8, nella  sua
qualita'  di rappresentante  della  Viking  Life-Saving Equipment  di
Esbjerg, con la quale ha chiesto la dichiarazione di "tipo approvato"
per zattera di salvataggio denominata "25  DKFS" per la portata di 25
persone per essere installata ad una  altezza massima di 36 metri dal
livello del mare equipaggiata con dotazioni Solas Pack tipo B;
  Considerato che  gli accertamenti  effettuati dal  R.I.Na Direzione
generale  di Genova  hanno  avuto esito  positivo  come da  relazione
tecnica n. 97DG-75-TA in data 3 aprile 1998, allegato all'istanza del
7 aprile 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarata  di  "tipo  approvato"  la  zattera  di  salvataggio
denominata "25  DKFS" fabbricata  dalla Viking  Life-Saving Equipment
A/S  -  Esbyerg (DK)  della  quale  e'  rappresentante in  Italia  la
societa' Adrianaval sopracitata.
  La  zattera dovra'  essere  costruita in  conformita' al  prototipo
sottoposto  agli accertamenti  citati in  premessa; nessuna  modifica
potra' essere apportata senza  la preventiva autorizzazione di questo
Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi di individuazione:
  marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore
in Italia;
  denominazione commerciale della zattera di salvataggio "25 DKFS";
  marchio: "tipo approvato ministero dei trasporti e navigazione";
   equipaggiata con dotazione Solas Pack B;
   altezza max di caduta 36 metri dal l.m.;
   numero e data del presente decreto di approvazione.