IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 347, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 30, 38, e 39 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e la risoluzione MSC 54 (66) adottata il 30 maggio 1996; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazione, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza in data 7 aprile 1998 della societa' Adrianaval di Garbelli Marco, con sede in Trieste, via Murat n. 8, nella sua qualita' di rappresentante della Viking Life-Saving Equipment di Esbjerg, con la quale ha chiesto la dichiarazione di "tipo approvato" per zattera di salvataggio denominata "25 DKFS" per la portata di 25 persone per essere installata ad una altezza massima di 36 metri dal livello del mare equipaggiata con dotazioni Solas Pack tipo B; Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na Direzione generale di Genova hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97DG-75-TA in data 3 aprile 1998, allegato all'istanza del 7 aprile 1998; Decreta: Art. 1. E' dichiarata di "tipo approvato" la zattera di salvataggio denominata "25 DKFS" fabbricata dalla Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbyerg (DK) della quale e' rappresentante in Italia la societa' Adrianaval sopracitata. La zattera dovra' essere costruita in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di individuazione: marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale della zattera di salvataggio "25 DKFS"; marchio: "tipo approvato ministero dei trasporti e navigazione"; equipaggiata con dotazione Solas Pack B; altezza max di caduta 36 metri dal l.m.; numero e data del presente decreto di approvazione.