IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2  della legge 18 luglio 1996, n.  380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996,  n. 273, che estende gli interventi
compensativi alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'amministrazione
centrale;
  Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1997, con il quale e' stato
dichiarato,  tra  l'altro,  il   carattere  di  eccezionalita'  della
siccita' verificatasi dal 1 febbraio 1997  al 1 giugno 1997 in alcuni
comuni della provincia di Torino per l'applicazione delle provvidenze
di cui alla legge 14 febbraio 1992,  art. 3, comma 2, lettere c), d),
f), g);
  Viste le delibere di giunta n. 5  - 22701 del 15 ottobre 1997, e n.
57 -  23766 con  le quali  la regione  Piemonte propone  di estendere
l'applicazione delle provvidenze di cui  all'art. 3, comma 2, lettere
c),  d), f),  della legge  n. 185/1992,  ai territori  dei comuni  di
Baldissero   Torinese,   Buttigliera    Alta,   Cavagnolo,   Giaveno,
Mercenasco,  Montaldo Torinese,  Monteu  a Po,  Novalesa, Reano,  San
Gillio, Sant'Ambrogio di Torino, Sciolze, Venaus;
  Vista  la relazione  tecnica  integrativa regionale  del 24  aprile
1998;
  Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;
                              Decreta:
  La dichiarazione di eccezionalita'  della siccita' verificatasi dal
1 febbraio 1997 al 1 giugno 1997,  di cui al decreto 13 novembre 1997
richiamato nelle premesse, e' estesa ai territori agricoli dei comuni
di  Baldissero   Torinese,  Buttigliera  Alta,   Cavagnolo,  Giaveno,
Mercenasco,  Montaldo Torinese,  Monteu  a Po,  Novalesa, Reano,  San
Gillio, Sant'Ambrogio di Torino,  Sciolze, Venaus, della provincia di
Torino, ai  fini dell'applicazione  delle provvidenze della  legge 14
febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2, lettere c), d), f).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 luglio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto