IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1997, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalita' della siccita' verificatasi dal 1 febbraio 1997 al 1 giugno 1997 in alcuni comuni della provincia di Torino per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere c), d), f), g); Viste le delibere di giunta n. 5 - 22701 del 15 ottobre 1997, e n. 57 - 23766 con le quali la regione Piemonte propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d), f), della legge n. 185/1992, ai territori dei comuni di Baldissero Torinese, Buttigliera Alta, Cavagnolo, Giaveno, Mercenasco, Montaldo Torinese, Monteu a Po, Novalesa, Reano, San Gillio, Sant'Ambrogio di Torino, Sciolze, Venaus; Vista la relazione tecnica integrativa regionale del 24 aprile 1998; Ritenuto di accogliere la proposta integrativa; Decreta: La dichiarazione di eccezionalita' della siccita' verificatasi dal 1 febbraio 1997 al 1 giugno 1997, di cui al decreto 13 novembre 1997 richiamato nelle premesse, e' estesa ai territori agricoli dei comuni di Baldissero Torinese, Buttigliera Alta, Cavagnolo, Giaveno, Mercenasco, Montaldo Torinese, Monteu a Po, Novalesa, Reano, San Gillio, Sant'Ambrogio di Torino, Sciolze, Venaus, della provincia di Torino, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2, lettere c), d), f). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 1998 Il Ministro: Pinto