IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli su prodotti e animali in provenienza dai Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione delal direttiva n. 92/65; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 1 dicembre 1988, recante divieto d'importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli; Visto il decreto dirigenziale del 14 settembre 1993 recante norme per l'importazoine di lepri; Visto il decreto dirigenziale 5 ottobre 1993 recante modificazioni al citato decreto dirigenziale 14 settembre 1993; Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 novembre 1997 relativo alla determinazione dei contributi veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti dai Paesi terzi; Considerato che sulla base dei risultati degli accertamenti sierologici e virologici eseguiti sulle lepri importate da Paesi terzi e del parere espresso dal laboratorio di referenza dell'OIE per le malattie emorragiche dei lagomorfi relativo allo stato zoosanitario dei Paesi terzi abituali fornitori di lepri da ripopolamento e' necessario modificare alcune delle disposizioni in vigore, procedendo contestualmente alla emanazione di una disciplina organica in materia; Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 16, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. 1. L'importazione da Paesi terzi di lepri vive da ripololamento e' soggetta a preventiva autorizzazione ministeriale valida per sei mesi a decorrere dalla data di rilascio; la relativa istanza deve essere inoltrata al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, ufficio III, in conformita' a quanto disposto dalla circolare n. 22 del 17 febbraio 1972 del Ministero della sanita'. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata solo alle aziende iscritte nell'elenco di cui all'art. 7, comma 2, che deve essere redatto dal servizio veterinario dell'assessorato regionale alla sanita' della regione o della provincia autonoma competente per territorio; detta autorizzazione, valida solo a fini sanitari, non comprende ne' sostituisce eventuali altri provvedimenti amministrativi, in particolare quelli previsti dall'art. 20, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.