IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento degli alimenti e nutrizione
                e della sanita' pubblica veterinaria
  Visto il regolamento di  polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  il  decreto  legislativo  3   marzo  1993,  n.  93,  recante
attuazione   delle  direttive   90/675/CEE   e  91/496/CEE   relative
all'organizzazione dei controlli su prodotti e animali in provenienza
dai Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea;
  Visto  il decreto  legislativo 12  novembre 1996,  n. 633,  recante
attuazione delal direttiva n. 92/65;
  Vista  l'ordinanza  del Ministro  della  sanita'  1 dicembre  1988,
recante divieto d'importazione di conigli  vivi e lepri ai fini della
profilassi della malattia virale emorragica dei conigli;
  Visto il decreto  dirigenziale del 14 settembre  1993 recante norme
per l'importazoine di lepri;
  Visto il decreto dirigenziale  5 ottobre 1993 recante modificazioni
al citato decreto dirigenziale 14 settembre 1993;
  Visto  il  decreto del  Ministro  della  sanita' 10  novembre  1997
relativo  alla determinazione  dei contributi  veterinari su  animali
vivi e prodotti di origine animale provenienti dai Paesi terzi;
  Considerato  che  sulla  base   dei  risultati  degli  accertamenti
sierologici  e virologici  eseguiti  sulle lepri  importate da  Paesi
terzi e del parere espresso dal laboratorio di referenza dell'OIE per
le   malattie  emorragiche   dei   lagomorfi   relativo  allo   stato
zoosanitario  dei   Paesi  terzi  abituali  fornitori   di  lepri  da
ripopolamento e'  necessario modificare alcune delle  disposizioni in
vigore, procedendo contestualmente alla  emanazione di una disciplina
organica in materia;
  Visto  l'art. 3,  comma 2,  e l'art.  16, lettera  c), del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'importazione da Paesi terzi  di lepri vive da ripololamento e'
soggetta a preventiva autorizzazione ministeriale valida per sei mesi
a decorrere dalla  data di rilascio; la relativa  istanza deve essere
inoltrata al  Ministero della  sanita' - Dipartimento  degli alimenti
della nutrizione  e della sanita' pubblica  veterinaria, ufficio III,
in  conformita'  a quanto  disposto  dalla  circolare  n. 22  del  17
febbraio 1972 del Ministero della sanita'.
  2.  L'autorizzazione di  cui al  comma  1 e'  rilasciata solo  alle
aziende iscritte  nell'elenco di  cui all'art. 7,  comma 2,  che deve
essere  redatto dal  servizio veterinario  dell'assessorato regionale
alla sanita' della regione o  della provincia autonoma competente per
territorio; detta  autorizzazione, valida  solo a fini  sanitari, non
comprende    ne'    sostituisce   eventuali    altri    provvedimenti
amministrativi, in particolare quelli previsti dall'art. 20, comma 1,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.