Alle imprese interessate Alle organizzazioni imprenditoriali Con decreto ministeriale del 23 dicembre 1997 e' stata, come e' noto, sospesa la presentazione delle domande di agevolazione per il primo semestre 1997. Il rinvio, motivato dalla necessita' di provvedere, ai sensi dell'articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 alla semplificazione e razionalizzazione del provvedimento di concessione ed erogazione dei benefici, ipotizzava che al momento della presentazione delle domande fosse gia' in vigore la disciplina relativa al nuovo provvedimento. Considerato, tuttavia, che tale nuova disciplina e' ancora in corso di approvazione, ne deriva che per la presentazione delle domande dal 1 luglio 1998 occorrera' fare riferimento alla normativa attualmente in vigore. Al fine di rendere piu' agevole la compilazione delle domande ed evitare gli errori e le imprecisioni piu' ricorrenti, si ritiene opportuno puntualizzare alcuni aspetti problematici e fornire i necessari chiarimenti. IMPRESE RICHIEDENTI Si rammenta che possono accedere alle agevolazioni le imprese costituite in data non antecedente il 22 marzo 1992. Tali imprese devono inoltre essere di "piccole dimensioni" ed avere le seguenti caratteristiche: - imprese individuali gestite da donne; - societa' di persone e societa' cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% della compagine sociale; - societa' di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e rappresentino almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione. Per la dimensione di "piccola impresa" si fa riferimento al D.M. 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997. Per quanto riguarda la data di costituzione si precisa che mentre le societa' si intendono costituite alla data della stipula dell'atto costitutivo, per le ditte individuali la data di costituzione e' da intendersi quella di attribuzione della partita IVA. INVESTIMENTO Importo L'importo dell'investimento, al netto di IVA, deve risultare lo stesso in tutte le sezioni della documentazione in cui e' richiesto: ad esempio, il punto 5 dell'allegato 2B deve corrispondere a quanto indicato al punto B1, B2 e B7 della domanda di ammissione; lo stesso importo verra' riportato al punto 9 dell'allegato 2B alla voce "Investimenti agevolabili" del piano finanziario (corrispondente alla sommatoria delle tre colonne). Per le operazioni in leasing l'importo e' quello pari al valore dei beni acquistati in leasing, al netto dell'IVA, degli interessi passivi e di altri oneri accessori. Realizzazione Al punto B5 della domanda occorre precisare in percentuale, lo stato di realizzazione dell'investimento al momento della domanda stessa in rapporto all'investimento complessivo, tenendo presente che non si fa riferimento ai pagamenti. Questi, infatti, sono indicati al punto B2. Temporalizzazione Nell'articolazione temporale del progetto occorre considerare che la conclusione dello stesso deve avvenire entro 360 giorni dal decreto di concessione delle agevolazioni. AGEVOLAZIONI RICHIESTE Ai punti B1 in riferimento al tipo di programma che si intende realizzare vanno indicati gli importi relativi alle agevolazioni. Per intervento del Ministero si intende il contributo in conto capitale o il credito d'imposta. Per finanziamento agevolato si intende quello eventualmente richiesto alla Banca nei limiti massimi consentiti. In tal caso compilare anche il punto B8 del modulo di domanda, indicando la banca (istituto finanziatore) alla quale e' stato richiesto tale finanziamento. Gli stessi importi verranno riportati nel piano finanziario. REGOLA "DE MINIMIS" In alternativa all'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) che varia al variare della localizzazione e alla tempistica dell'investimento, l'impresa puo' optare per la concessione dell'agevolazione a titolo della regola del "de minimis" che fissa una cifra massima quale soglia di aiuto. Tale regime di aiuto non puo' superare i 100.000 ECU utilizzabili in tre anni. E' evidente, quindi, che tale misura non potra' essere scelta da chi ne abbia gia' totalmente usufruito nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda. Coloro invece che abbiano parzialmente beneficiato o non beneficiato affatto della regola "de minimis", dovranno indicare tale dato nel modulo di domanda e potranno, di conseguenza, ottenere un contributo pari alla differenza tra il massimo concedibile, 100.000 ECU, e quanto eventualmente gia' ottenuto. Il contributo in conto capitale o credito d'imposta concedibile e' stabilito, ai sensi dell'art. 4 della legge 215/92, nella misura massima del 50% per le zone non svantaggiate e del 60% per le zone svantaggiate. Per l'acquisto dei servizi reali tali misure sono, rispettivamente, del 30% e 40%. La regola del "de minimus" non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alle costruzioni navali, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attivita' dell'agricoltura e della pesca. E' importante rilevare che se si intende optare per la regola del "de minimus", al punto C1 di pag. 4 del modulo di domanda, non va barrato il secondo capoverso e quindi occorre confermare la dichiarazione "di aver beneficiato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda... e di impegnarsi a rispettare...". PIANO FINANZIARIO - STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO I dati da indicare nelle colonne "Primo, Secondo, Terzo esercizio dopo l'inizio del programma" di cui all'allegato 2C e 2D (piano finanziario, stato patrimoniale e conto economico) vanno riferiti agli anni di effettiva realizzazione del programma. Pertanto, per primo esercizio dopo l'inizio del programma si intende quello in cui il programma e' stato avviato o verra' avviato. Inoltre, le colonne "penultimo ed ultimo esercizio prima dell'inizio del programma" non vanno compilate se non c'e' stata attivita' precedente di programma. Si consiglia di indicare in ogni colonna l'esatto anno di riferimento (1997, 1998, ecc.) MEZZI PROPRI Premesso che per mezzi propri vanno intese le risorse finanziarie dell'impresa destinate alla realizzazione dell'investimento, si precisa che gli stessi, ai fini della contabilizzazione e quindi della patrimonializzazione dell'impresa, sono riconducibili a: - Capitale sociale - Finanziamenti soci in conto futuri aumenti di capitale sociale - Apporti finanziari del titolare in conto "patrimonio netto". Al punto 8 dell'allegato 2B va indicato con quale delle modalita' sopra indicate si procedera' a capitalizzare l'impresa e l'importo risultante a conclusione del programma di investimento. L'importo dovra' corrispondere alla somma dei valori riportati nelle colonne 1, 2, 3 al rigo "patrimonio netto" dello stato patrimoniale (allegato 2C). Si precisa che gli utili conseguiti (a consuntivo) non distribuiti ed accantonati in apposito fondo, oppure incrementativi del patrimonio netto, sono utilizzabili come "capitale proprio". ACQUISTO DI ATTIVITA' PREESISTENTE Ai fini della concessione delle agevolazioni sul costo sostenuto per "acquisto di attivita' preesistente", si precisa che tale operazione deve essere comprovata da "atto di cessione" cosi' come previsto dall'art. 2558 del C.C.. Non e' pertanto ammissibile il subentro ad altro titolo. Nel caso in cui l'acquisto non sia stato ancora formalizzato, l'impresa richiedente dovra' comunque fornire tutti gli elementi utili al fine di dettagliare e quantificare l'investimento, mettendo altresi' il perito in condizione di asseverare la validita' tecnica del progetto e la congruita' dei costi. Per la cessione di azienda tra coniugi, si fa riferimento al regime patrimoniale fra gli stessi, limitando l'agevolazione alla sola quota spettante alla richiedente nel caso di comunione dei beni. A tal fine occorrera' specificare nella domanda il regime patrimoniale cui i coniugi sono assoggettati. OCCUPATI Con riferimento al punto 6 della "descrizione dettagliata dell'iniziativa; per occupati si intendono i dipendenti regolarmente iscritti nel libro matricola dell'impresa. In caso di lavoratori stagionali, occasionali o a tempo parziale, occorre precisare il numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno. Si considerano, inoltre, occupati: - nel caso di ditte individuali, la titolare; - nel caso di imprese familiari, i familiari partecipanti; - nel caso di societa' cooperative, i soci lavoratori. Nei "progetti innovativi", gli occupati sono quelli incrementali, generati dall'investimento, rispetto a quanto indicato al punto A16 del modulo di domanda (dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, cioe' la forza lavoro occupata esistente al momento della presentazione della domanda). Gli occupati vanno riferiti all'esercizio di regime che, convenzionalmente, e' quello successivo alla completa realizzazione dell'investimento. CALCOLO DEGLI OCCUPATI Ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, relativo a "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", articolo 5, comma c), il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unita'-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA corrisponde al numero dei dipendenti. Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato si ottiene dividendo il numero di mesi di lavoro per dodici. Nel caso di dipendenti occupati part-time per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato e' proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Per esempio, se il contratto collettivo prevede l'effettuazione di 36 ore settimanali e il contratto part-time prevede l'effettuazione di 18 ore, il numero di ULA per dipendente sara' 0,5. Nel caso di dipendenti occupati part-time per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, occorre moltiplicare il valore calcolato alla lettera precedente per il numero di mesi di occupazione espresso in dodicesimi. Per esempio, se il contratto part-time prevede l'effettuazione del 50% delle ore del contratto collettivo ed il contratto e' per sei mesi, l'ULA sara': 0,5 x (6/12) = 0,25. Per agevolare il calcolo dei dipendenti in termini di ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo: _____________________________________________________________________ TIPOLOGIA | NUMERO | ULA | DIPENDENTI | ______________________________|______________________|_______________ Dipendenti occupati a tempo | 120 per tutto l'anno | 120 pieno per tutto l'anno preso | | in considerazione | | ______________________________|______________________|_______________ Dipendenti occupati a tempo | 1 per sei mesi | 0,5(*) pieno per un periodo infe- | 10 per quattro mesi | 3,33(**) riore all'anno preso in | | considerazione | | ______________________________|______________________|_______________ Dipendenti occupati | 6 per tutto l'anno | 3(***) part-time (il cui contratto | | prevede l'effettuazione del | | 50% delle ore) per tutto | | l'anno preso in considera- | | zione | | ______________________________|______________________|_______________ Dipendenti occupati | 2 per sei mesi | 0,5(****) part-time (il cui contratto | | prevede l'effettuazione del | | 50% delle ore) per un periodo| | inferiore all'anno preso in | | considerazione | | ______________________________|______________________|_______________ (*) 1 x 0,5 (sei dodicesimi) = 0,5 ULA (**) 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA (***) 0,5 X 6 X 1 (dodici dodicesimi) = 3 ULA (****) 0,5 x 2 x 0,5 (sei dodicesimi) = 0,5 ULA CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE I criteri per la selezione delle domande sono stati definiti con decreto ministeriale del 20 dicembre 1996 (pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 1997). In relazione ad alcuni punti del predetto decreto si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni: Settimo Elemento - Predisposizione del progetto - E' prevista l'attribuzione di un punto per tutti i progetti per i quali siano gia' intraprese "iniziative" o "avviate relazioni" per verificarne la possibilita' di realizzazione. A tal fine occorre semplicemente indicare se tali iniziative siano state effettuate oppure no ed allegare adeguata documentazione probatoria. Ottavo Elemento - Collegamento con specifici programmi di sviluppo regionale - E' prevista l'attribuzione di due punti per tutti i progetti che si inquadrano nell'ambito di specifici programmi di sviluppo regionale. A tale scopo occorre indicare se il progetto rientra in tali programmi, specificando a quale piano di sviluppo regionale l'iniziativa sia collegata, allegando copia degli atti menzionati, o apposita dichiarazione della Regione. Nono Elemento - Proiezione extra regionale o extra nazionale dell'attivita' - E' prevista l'attribuzione di un punto per progetti con proiezione extra regionale e di due punti per progetti con proiezione extra nazionale. A tal fine occorre indicare se le iniziative presentino tali caratteristiche ed, in caso di proiezione extra nazionale dell'attivita', indicare i Paesi di riferimento. E' evidente che le caratteristiche affermate dovranno trovare adeguata corrispondenza nella tipologia dell'attivita' svolta e della dimensione dell'investimento. PERIZIA GRATUITA In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione, la perizia giurata deve essere firmata esclusivamente da un ingegnere o da un perito industriale; l'agronomo o il perito agrario possono firmare le perizie relative a progetti riferiti al settore agricolo. Inoltre, i costi dichiarati congrui dovranno, di fatto, corrispondere a quelli riportati ai punti B1, B2, B7 ed al punto 5 dell'allegato 2B. Uno schema tipo di perizia giurata e' riportato nell'allegato 1 alla presente circolare. MODULI PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI Ai fini di una corretta applicazione delle indicazioni contenute nella presente circolare si raccomanda di utilizzare fotocopia del modulo allegato al regolamento di attuazione, ovvero il modulo prestampato, compilato in ogni parte e completo degli allegati prescritti. Il regolamento di attuazione, Decreto Ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 87/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1997. I moduli prestampati sono in distribuzione presso banche, camere di commercio e associazioni imprenditoriali. Il modulo di domanda va completato con gli allegati 2A, 2B, 2C, 2D e 2E, nonche' con la perizia giurata. AUTENTICA DELLA FIRMA Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi di amministrazione pubblica non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitariamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. La sottoscrizione di istanze non e' soggetta ad autentica anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ne consegue, pertanto, che negli allegati 2 e 2A al regolamento di attuazione, Decreto Ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, non si deve tener conto dello spazio per l'autentica della firma. E' indispensabile allegare la copia fotostatica del documento d'identita' sia del sottoscrittore del modulo di domanda che della certificazione visto che le domande e i documenti relativi possono essere trasmessi solo mediante raccomandata postale (art. 5 del regolamento di attuazione, Decreto Ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996). Il Ministro: BERSANI