Alle imprese interessate
                                  Alle organizzazioni imprenditoriali
  Con  decreto  ministeriale  del  23 dicembre 1997 e' stata, come e'
noto, sospesa la presentazione delle domande di agevolazione  per  il
primo   semestre  1997.  Il  rinvio,  motivato  dalla  necessita'  di
provvedere, ai sensi dell'articolo 20 comma 8 della  legge  15  marzo
1997,   n.   59   alla   semplificazione   e   razionalizzazione  del
provvedimento di concessione ed erogazione dei  benefici,  ipotizzava
che al momento della presentazione delle domande fosse gia' in vigore
la disciplina relativa al nuovo provvedimento. Considerato, tuttavia,
che  tale  nuova  disciplina  e'  ancora in corso di approvazione, ne
deriva che per la presentazione  delle  domande  dal  1  luglio  1998
occorrera' fare riferimento alla normativa attualmente in vigore.
  Al  fine  di  rendere piu' agevole la compilazione delle domande ed
evitare gli errori e le  imprecisioni  piu'  ricorrenti,  si  ritiene
opportuno  puntualizzare  alcuni  aspetti  problematici  e  fornire i
necessari chiarimenti.
IMPRESE RICHIEDENTI
  Si rammenta che  possono  accedere  alle  agevolazioni  le  imprese
costituite  in  data  non  antecedente il 22 marzo 1992. Tali imprese
devono inoltre essere di "piccole dimensioni" ed  avere  le  seguenti
caratteristiche:
- imprese individuali gestite da donne;
-  societa'  di  persone  e  societa' cooperative in cui il numero di
donne socie rappresenti almeno il 60% della compagine sociale;
- societa' di capitali in cui le donne detengano almeno i  due  terzi
delle quote di capitale e rappresentino almeno i due terzi del totale
dei componenti dell'organo di amministrazione.
  Per la dimensione di "piccola impresa" si fa riferimento al D.M. 18
settembre  1997  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 229 del 1
ottobre 1997.
  Per quanto riguarda la data di costituzione si precisa  che  mentre
le societa' si intendono costituite alla data della stipula dell'atto
costitutivo,  per  le ditte individuali la data di costituzione e' da
intendersi quella di attribuzione della partita IVA.
INVESTIMENTO
Importo
  L'importo dell'investimento, al netto di  IVA,  deve  risultare  lo
stesso  in tutte le sezioni della documentazione in cui e' richiesto:
ad esempio, il punto 5 dell'allegato 2B deve corrispondere  a  quanto
indicato  al punto B1, B2 e B7 della domanda di ammissione; lo stesso
importo verra' riportato  al  punto  9  dell'allegato  2B  alla  voce
"Investimenti agevolabili" del piano finanziario (corrispondente alla
sommatoria delle tre colonne).
  Per le operazioni in leasing l'importo e' quello pari al valore dei
beni  acquistati  in  leasing,  al  netto  dell'IVA,  degli interessi
passivi e di altri oneri accessori.
Realizzazione
  Al punto B5 della domanda  occorre  precisare  in  percentuale,  lo
stato  di  realizzazione  dell'investimento  al momento della domanda
stessa in rapporto all'investimento complessivo, tenendo presente che
non si fa riferimento ai pagamenti. Questi, infatti, sono indicati al
punto B2.
Temporalizzazione
  Nell'articolazione  temporale  del progetto occorre considerare che
la conclusione dello  stesso  deve  avvenire  entro  360  giorni  dal
decreto di concessione delle agevolazioni.
AGEVOLAZIONI RICHIESTE
  Ai  punti  B1  in  riferimento  al tipo di programma che si intende
realizzare vanno indicati gli importi relativi alle agevolazioni.
  Per intervento del Ministero si  intende  il  contributo  in  conto
capitale o il credito d'imposta.
  Per   finanziamento   agevolato  si  intende  quello  eventualmente
richiesto alla Banca nei  limiti  massimi  consentiti.  In  tal  caso
compilare anche il punto B8 del modulo di domanda, indicando la banca
(istituto   finanziatore)   alla   quale   e'  stato  richiesto  tale
finanziamento.
  Gli stessi importi verranno riportati nel piano finanziario.
REGOLA "DE MINIMIS"
  In alternativa all'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) che varia al
variare della localizzazione  e  alla  tempistica  dell'investimento,
l'impresa  puo'  optare per la concessione dell'agevolazione a titolo
della regola del "de minimis"  che  fissa  una  cifra  massima  quale
soglia di aiuto.
  Tale  regime  di aiuto non puo' superare i 100.000 ECU utilizzabili
in tre anni. E' evidente, quindi, che tale misura non  potra'  essere
scelta  da  chi  ne  abbia  gia'  totalmente  usufruito  nei tre anni
precedenti alla presentazione della domanda.
  Coloro  invece  che  abbiano   parzialmente   beneficiato   o   non
beneficiato affatto della regola "de minimis", dovranno indicare tale
dato  nel  modulo  di domanda e potranno, di conseguenza, ottenere un
contributo pari alla differenza tra il massimo  concedibile,  100.000
ECU, e quanto eventualmente gia' ottenuto.
  Il  contributo in conto capitale o credito d'imposta concedibile e'
stabilito, ai sensi dell'art. 4  della  legge  215/92,  nella  misura
massima  del  50%  per le zone non svantaggiate e del 60% per le zone
svantaggiate. Per l'acquisto dei  servizi  reali  tali  misure  sono,
rispettivamente, del 30% e 40%.
  La  regola  del "de minimus" non si applica ai settori disciplinati
dal trattato CECA, alle costruzioni navali, al settore dei  trasporti
e   agli   aiuti   concessi   per   spese   relative   ad   attivita'
dell'agricoltura e della pesca.
  E' importante rilevare che se si intende optare per la  regola  del
"de  minimus",  al  punto  C1 di pag. 4 del modulo di domanda, non va
barrato  il  secondo  capoverso  e  quindi  occorre   confermare   la
dichiarazione  "di  aver  beneficiato,  nei  tre  anni  precedenti la
presentazione della domanda... e di impegnarsi a rispettare...".
PIANO FINANZIARIO - STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO
  I dati da indicare nelle colonne "Primo, Secondo,  Terzo  esercizio
dopo  l'inizio  del  programma"  di  cui  all'allegato 2C e 2D (piano
finanziario, stato patrimoniale e  conto  economico)  vanno  riferiti
agli  anni  di  effettiva  realizzazione del programma. Pertanto, per
primo esercizio dopo l'inizio del programma si intende quello in  cui
il programma e' stato avviato o verra' avviato.
  Inoltre,   le   colonne   "penultimo   ed  ultimo  esercizio  prima
dell'inizio del programma" non vanno  compilate  se  non  c'e'  stata
attivita' precedente di programma.
  Si   consiglia  di  indicare  in  ogni  colonna  l'esatto  anno  di
riferimento (1997, 1998, ecc.)
MEZZI PROPRI
  Premesso che per mezzi propri vanno intese le  risorse  finanziarie
dell'impresa   destinate  alla  realizzazione  dell'investimento,  si
precisa che gli stessi, ai  fini  della  contabilizzazione  e  quindi
della patrimonializzazione dell'impresa, sono riconducibili a:
- Capitale sociale
- Finanziamenti soci in conto futuri aumenti di capitale sociale
- Apporti finanziari del titolare in conto "patrimonio netto".
  Al  punto  8 dell'allegato 2B va indicato con quale delle modalita'
sopra indicate si procedera' a capitalizzare  l'impresa  e  l'importo
risultante a conclusione del programma di investimento.
  L'importo  dovra'  corrispondere  alla  somma  dei valori riportati
nelle colonne  1,  2,  3  al  rigo  "patrimonio  netto"  dello  stato
patrimoniale (allegato 2C).
  Si  precisa che gli utili conseguiti (a consuntivo) non distribuiti
ed  accantonati  in  apposito  fondo,   oppure   incrementativi   del
patrimonio netto, sono utilizzabili come "capitale proprio".
ACQUISTO DI ATTIVITA' PREESISTENTE
  Ai  fini  della  concessione delle agevolazioni sul costo sostenuto
per  "acquisto  di  attivita'  preesistente",  si  precisa  che  tale
operazione  deve  essere  comprovata da "atto di cessione" cosi' come
previsto dall'art. 2558 del C.C..  Non  e'  pertanto  ammissibile  il
subentro ad altro titolo.
  Nel  caso  in  cui  l'acquisto  non  sia stato ancora formalizzato,
l'impresa richiedente dovra'  comunque  fornire  tutti  gli  elementi
utili  al fine di dettagliare e quantificare l'investimento, mettendo
altresi' il perito in condizione di asseverare la  validita'  tecnica
del progetto e la congruita' dei costi.
  Per la cessione di azienda tra coniugi, si fa riferimento al regime
patrimoniale fra gli stessi, limitando l'agevolazione alla sola quota
spettante alla richiedente nel caso di comunione dei beni. A tal fine
occorrera'  specificare  nella  domanda  il regime patrimoniale cui i
coniugi sono assoggettati.
OCCUPATI
  Con  riferimento  al  punto  6   della   "descrizione   dettagliata
dell'iniziativa;  per occupati si intendono i dipendenti regolarmente
iscritti nel libro matricola dell'impresa.
  In caso di lavoratori stagionali, occasionali o a  tempo  parziale,
occorre  precisare  il  numero  di  giornate  effettivamente lavorate
nell'anno.
  Si considerano, inoltre, occupati:
- nel caso di ditte individuali, la titolare;
- nel caso di imprese familiari, i familiari partecipanti;
- nel caso di societa' cooperative, i soci lavoratori.
  Nei "progetti innovativi", gli occupati sono  quelli  incrementali,
generati  dall'investimento,  rispetto a quanto indicato al punto A16
del modulo di domanda (dipendenti in costanza di rapporto di  lavoro,
cioe'   la   forza   lavoro   occupata  esistente  al  momento  della
presentazione della domanda).
  Gli   occupati   vanno   riferiti   all'esercizio  di  regime  che,
convenzionalmente, e' quello successivo alla  completa  realizzazione
dell'investimento.
CALCOLO DEGLI OCCUPATI
  Ai  sensi  del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 18 settembre 1997, relativo a "Adeguamento  alla
disciplina  comunitaria  dei  criteri  di individuazione di piccole e
medie imprese", articolo  5,  comma  c),  il  numero  dei  dipendenti
occupati corrisponde al numero di unita'-lavorative-anno (ULA), cioe'
al  numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante
un anno, mentre i lavoratori a tempo  parziale  e  quelli  stagionali
rappresentano frazioni di ULA.
  Nel  caso  di  dipendenti  occupati  a tempo pieno per tutto l'anno
preso in considerazione, il numero di ULA corrisponde al  numero  dei
dipendenti.
  Nel  caso  di  dipendenti  occupati  a  tempo  pieno per un periodo
inferiore all'anno preso in considerazione, il numero di  ULA  a  cui
corrisponde  ciascun  occupato si ottiene dividendo il numero di mesi
di lavoro per dodici.
  Nel caso di dipendenti occupati part-time per tutto l'anno preso in
considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde  ciascun  occupato
e'  proporzionale  al  rapporto  tra  le  ore  di lavoro previste dal
contratto part-time e quelle  fissate  dal  contratto  collettivo  di
riferimento.   Per   esempio,  se  il  contratto  collettivo  prevede
l'effettuazione di  36  ore  settimanali  e  il  contratto  part-time
prevede  l'effettuazione  di  18 ore, il numero di ULA per dipendente
sara' 0,5.
  Nel caso di dipendenti occupati part-time per un periodo  inferiore
all'anno  preso  in  considerazione,  occorre  moltiplicare il valore
calcolato  alla  lettera  precedente  per  il  numero  di   mesi   di
occupazione  espresso  in  dodicesimi.  Per  esempio, se il contratto
part-time prevede l'effettuazione del 50%  delle  ore  del  contratto
collettivo ed il contratto e' per sei mesi, l'ULA sara': 0,5 x (6/12)
= 0,25.
  Per  agevolare  il  calcolo  dei  dipendenti  in termini di ULA, si
fornisce il seguente esempio applicativo:
_____________________________________________________________________
         TIPOLOGIA            |       NUMERO         |    ULA
                              |     DIPENDENTI       |
______________________________|______________________|_______________
 Dipendenti occupati a tempo  | 120 per tutto l'anno |   120
 pieno per tutto l'anno preso |                      |
 in considerazione            |                      |
______________________________|______________________|_______________
 Dipendenti occupati a tempo  |   1 per sei mesi     |   0,5(*)
 pieno per un periodo infe-   | 10 per quattro mesi  |  3,33(**)
 riore all'anno preso in      |                      |
 considerazione               |                      |
______________________________|______________________|_______________
 Dipendenti occupati          |  6 per tutto l'anno  |     3(***)
 part-time (il cui contratto  |                      |
 prevede l'effettuazione del  |                      |
 50% delle ore) per tutto     |                      |
 l'anno preso in considera-   |                      |
 zione                        |                      |
______________________________|______________________|_______________
 Dipendenti occupati          |   2 per sei mesi     |   0,5(****)
 part-time (il cui contratto  |                      |
 prevede l'effettuazione del  |                      |
 50% delle ore) per un periodo|                      |
 inferiore all'anno preso in  |                      |
 considerazione               |                      |
______________________________|______________________|_______________
          (*) 1 x 0,5 (sei dodicesimi) = 0,5 ULA
          (**) 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA
          (***) 0,5 X 6 X 1 (dodici dodicesimi) = 3 ULA
          (****) 0,5 x 2 x 0,5 (sei dodicesimi) = 0,5 ULA
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
  I  criteri  per  la selezione delle domande sono stati definiti con
decreto ministeriale del 20 dicembre 1996 (pubblicato sulla  G.U.  n.
95  del  24  aprile  1997). In relazione ad alcuni punti del predetto
decreto si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni:
Settimo Elemento - Predisposizione del progetto -
  E' prevista l'attribuzione di un punto per tutti i progetti  per  i
quali  siano  gia'  intraprese "iniziative" o "avviate relazioni" per
verificarne la possibilita' di  realizzazione.  A  tal  fine  occorre
semplicemente  indicare  se  tali  iniziative  siano state effettuate
oppure no ed allegare adeguata documentazione probatoria.
Ottavo Elemento - Collegamento con specifici  programmi  di  sviluppo
regionale -
  E' prevista l'attribuzione di due punti per tutti i progetti che si
inquadrano  nell'ambito di specifici programmi di sviluppo regionale.
A tale  scopo  occorre  indicare  se  il  progetto  rientra  in  tali
programmi,   specificando   a   quale  piano  di  sviluppo  regionale
l'iniziativa sia collegata, allegando copia degli atti menzionati,  o
apposita dichiarazione della Regione.
Nono   Elemento  -  Proiezione  extra  regionale  o  extra  nazionale
dell'attivita' -
  E' prevista l'attribuzione di un punto per progetti con  proiezione
extra  regionale  e  di  due  punti per progetti con proiezione extra
nazionale. A tal fine occorre indicare se  le  iniziative  presentino
tali  caratteristiche  ed,  in  caso  di  proiezione  extra nazionale
dell'attivita', indicare i Paesi di riferimento. E' evidente  che  le
caratteristiche  affermate  dovranno  trovare adeguata corrispondenza
nella   tipologia   dell'attivita'   svolta   e   della    dimensione
dell'investimento.
PERIZIA GRATUITA
  In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera
c)  del  regolamento  di  attuazione,  la perizia giurata deve essere
firmata esclusivamente da un ingegnere o da  un  perito  industriale;
l'agronomo  o il perito agrario possono firmare le perizie relative a
progetti riferiti al settore agricolo.
  Inoltre,  i  costi   dichiarati   congrui   dovranno,   di   fatto,
corrispondere  a  quelli  riportati ai punti B1, B2, B7 ed al punto 5
dell'allegato 2B.
  Uno schema tipo di perizia giurata  e'  riportato  nell'allegato  1
alla presente circolare.
MODULI PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI
  Ai  fini  di  una corretta applicazione delle indicazioni contenute
nella presente circolare si raccomanda di  utilizzare  fotocopia  del
modulo  allegato  al  regolamento  di  attuazione,  ovvero  il modulo
prestampato, compilato  in  ogni  parte  e  completo  degli  allegati
prescritti. Il regolamento di attuazione, Decreto Ministeriale n. 706
del  5 dicembre 1996, e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 87/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1997.
  I moduli prestampati sono in distribuzione presso banche, camere di
commercio e associazioni imprenditoriali.
  Il modulo di domanda va completato con gli allegati 2A, 2B, 2C,  2D
e 2E, nonche' con la perizia giurata.
AUTENTICA DELLA FIRMA
  Ai  sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche
e integrazioni la sottoscrizione di istanze da produrre  agli  organi
di amministrazione pubblica non e' soggetta ad autenticazione ove sia
apposta  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero l'istanza sia
presentata  unitariamente  a   copia   fotostatica,   ancorche'   non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
  La sottoscrizione di istanze non e' soggetta ad autentica anche nei
casi  in  cui  contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Ne consegue, pertanto, che negli allegati 2 e 2A al regolamento  di
attuazione,  Decreto  Ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, non si
deve tener conto dello spazio per l'autentica della firma.
  E' indispensabile  allegare  la  copia  fotostatica  del  documento
d'identita'  sia  del  sottoscrittore del modulo di domanda che della
certificazione visto che le domande e i  documenti  relativi  possono
essere  trasmessi  solo  mediante  raccomandata  postale  (art. 5 del
regolamento di attuazione, Decreto Ministeriale n. 706 del 5 dicembre
1996).
                                                 Il Ministro: BERSANI