Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette e, per conoscenza: Al segretario generale Al servizio centrale degli ispettori tributari Al Comando generale della Guardia di finanza Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate PREMESSA L'articolo 38 della legge in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha disposto, al comma 1, la riapertura di taluni termini per la regolarizzazione fiscale dei redditi di pensione di fonte estera, gia' prevista dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, la quale consiste nella possibilita' di sanare la omessa dichiarazione, in tutto o in parte, di tali redditi, mediante il versamento delle relative imposte, nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto ai fini dell'IRPEF, senza applicazione di sanzioni e interessi. Al comma 2, ha introdotto per l'anno 1996 - escluso dalla norma originaria di sanatoria - una speciale versione del ravvedimento operoso di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Al comma 3, infine, ha fornito una interpretazione autentica del comma 3, lett. c), dell'art. 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 28 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone l 'esclusione dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo, nel senso di ritenere compresi fra tali redditi anche quelli derivanti da attivita' lavorative prestate nelle zone di frontiera e nei Paesi limitrofi. Con circolare n. 281/E del 28.10.1997, sono stati illustrati gli aspetti sostanziali e procedimentali della anzidetta sanatoria, come disciplinata dal citato articolo 9-bis, e fornite istruzioni con specifico riguardo all'ambito soggettivo e oggettivo della stessa, agli adempimenti richiesti per quanto concerne sia le dichiarazioni integrative che il calcolo e il versamento delle relative imposte, nonche' i conseguenti effetti. Nel rinviare alle predette istruzioni circa le linee fondamentali dell'istituto, con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni rese necessarie dall'anzidetta norma di proroga e, in particolare, per cio' che riguarda la parallela regolarizzazione dei tardivi e carenti versamenti, la disciplina transitoria nonche' il contenuto delle dichiarazioni integrative. Ulteriori precisazioni vengono fornite in merito alla cennata interpretazione autentica che ha escluso dalla formazione del reddito complessivo, ai fini dell'IRPEF, i redditi transnazionali dei soggetti residenti qualificati come lavoratori frontalieri. Non senza sottolineare che il ritardo con il quale e' avvenuta la definitiva approvazione della legge, in conseguenza del rinvio alle Camere del provvedimento originario, ha posto l'esigenza di specifici chiarimenti interpretativi, con riferimento alla fondamentale ratio delle disposizioni in commento. PARTE PRIMA - SANATORIA REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA 1 - AMBITO SOGGETTIVO Circa l'ambito soggettivo di applicazione della sanatoria oggetto di proroga, occorre anzitutto precisare che, ai fini della relativa individuazione, il testuale riferimento fatto al comma 1, secondo periodo, dell'art. 38 della legge in commento ai "soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9 - bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140", consente di risolvere il problema di natura transitoria relativo ai soggetti che, non avendo effettuato il versamento della prima (o dell'unica) rata entro il 1 dicembre 1997 (termine finale originariamente previsto per l'esercizio della sanatoria), sono stati destinatari di accertamenti divenuti definitivi, ovvero di decisioni passate in giudicato, successivamente a tale data. Nei confronti di tali soggetti, infatti, la succitata norma di proroga spiega un'efficacia retroattiva, nel senso di ritenere irrilevanti - ancorche' definitivi - sia i predetti accertamenti che le cennate decisioni degli Organi del contenzioso, sempreche', ovviamente, i soggetti destinatari provvedano entro il 30 giugno 1998 al versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto al 1 dicembre 1997. Alla predetta efficacia retroattiva si associano, tuttavia, i tradizionali limiti del "fatto compiuto", nel senso che i menzionati atti o sentenze definitivi, qualora abbiano dato luogo a dei pagamenti, ne precludono qualsiasi possibilita' di ripetizione, per la sopravvenuta intangibilita' della posizione giuridico-fiscale. Ove trattisi di periodi d'imposta accertati in via non definitiva, i contribuenti interessati che risultino gia' destinatari di iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio e intendano avvalersi della sanatoria appena prorogata possono presentare, con le modalita' gia' indicate al paragrafo "5- Sospensione della riscossione" della citata circolare n. 281/E, una apposita istanza di sospensione. Gli Uffici destinatari, come parimenti gia' previsto per siffatte ipotesi nello stesso paragrafo "5", adotteranno le necessarie iniziative per la concessione di un congruo periodo di sospensione della riscossione. Tra i soggetti ammessi alla sanatoria, come gia' precisato nella medesima circolare n. 281/E, rientrano anche i titolari di pensioni maturate a seguito di attivita' lavorative prestate nelle zone di frontiera e nei Paesi esteri limitrofi. Tale determinazione infatti non e' influenzata dall'esonero dei redditi di lavoro conseguente alla interpretazione autentica fornita, ora, con il comma 3 dell'art. 1 della legge in commento del comma 3, lett. c), dell'art. 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 28 dicembre 1986, n, 917, in quanto le pensioni di natura privatistica, in conformita' del modello OCSE, sono generalmente imponibili nel Paese di residenza del beneficiario. 2 - AMBITO OGGETTIVO Nel confermare quanto gia' precisato nell'omologo paragrafo 2 della precedente circolare, si fa anzitutto presente che il ripetuto art. 38 della legge ha disposto al comma 1: * il rinvio al 30 giugno, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi legali, del termine di versamento della seconda rata, originariamente fissato al 15 marzo 1998. Tale previsione riguarda, ovviamente, i soggetti che hanno provveduto al versamento della prima rata. * La riapertura del termine di versamento della prima rata, originariamente fissato al 1 dicembre 1997, con obbligo di pagamento, in unica soluzione ed entro il 30 giugno 1998, delle somme dovute alla medesima data del 1 dicembre 1997, maggiorate degli interessi legali. Nonostante il tenore letterale della locuzione legale ("prima rata"), si ritiene che la riammissione in termine per usufruire della sanatoria riguardi non soltanto i soggetti che alla data del 1 dicembre 1997 non hanno versato la prima rata, ma anche quelli che non hanno effettuato alcun versamento. * Il conguaglio - per coloro che abbiano effettuato entro il 1 dicembre 1997 il versamento della prima rata in misura inferiore a quanto dovuto - delle somme relative, provvedendo, entro il 30 giugno 1998, al relativo versamento, previa maggiorazione degli interessi legali, calcolati dalla medesima data del 1 dicembre sulla differenza versata in meno relativamente alla stessa prima rata. Gli interessi legali non si applicano sulle somme dovute e non versate, in tutto o in parte, per la seconda rata. Alle suesposte opportunita', disposte direttamente dalla legge di proroga, si associa ovviamente l'obbligo per gli interessati, per quanto gia' precisato nella precedente circolare relativamente all'articolo 9-bis della legge originaria, di presentare - ove non vi abbiano provveduto in precedenza - entro la data del 30 settembre 1998 una dichiarazione integrativa, sia pure diversamente e piu' sinteticamente articolata rispetto a quella indicata nella precedente circolare. Con riguardo alla operativita' temporale della sanatoria a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di proroga, si precisa che: - i periodi di imposta interessati sono quelli relativi agli anni 1990 (-per effetto della proroga biennale ex art. 57, comma 2, della legge n. 413 del 1991), 1992, 1993, 1994 e 1995; a questi si devono aggiungere anche i periodi d'imposta 1989 e 1991, qualora non fosse stata a suo tempo presentata la relativa dichiarazione dei redditi; - per il periodo di imposta 1996, anche nel caso in cui non sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi, si applica la nuova versione del ravvedimento operoso di cui al comma 2 dell'art. 38 in commento; - sono esclusi tutti i periodi d'imposta per i quali siano intervenuti avvisi di accertamento divenuti definitivi o decisioni passate in giudicato anteriormente alla data del 30 maggio 1997. 3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Nel confermare, anche a tale proposito, quanto gia' precisato nella precedente circolare n. 281/E, in ordine sia alla ratio della dichiarazione integrativa che alle relative modalita' di presentazione, compresi gli allegati, si fa presente che per quanto riguarda il suo aspetto contenutistico e' stata introdotta una novita' che agevola ulteriormente l'esercizio della sanatoria. Infatti, come per le ordinarie dichiarazioni dei redditi, e' consentita la presentazione di un modello "sintetico" predisposto esclusivamente con strumenti informatici. Tale modello sintetico, stampato su fogli bianchi, consente di dichiarare contemporaneamente i redditi oggetto di sanatoria relativi a tutte le annualita' interessate, coerentemente con le relative modalita' di versamento. Nel modello devono essere contenute le seguenti informazioni: * dati anagrafici del contribuente; * eventuali dati anagrafici del soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente; * periodi d'imposta interessati dalla sanitaria; * ammontare complessivo dei redditi di una o piu' pensioni estere oggetto di sanatoria per ciascun periodo d'imposta; * ammontare dell'imposta da pagare, nella misura del 25 per cento dell'imposta dovuta, per ciascun periodo d'imposta; * indicazione della presenza di accertamento notificato per il relativo periodo d'imposta; * eventuale indicazione della mancata presentazione della dichiarazione originaria per il relativo periodo d'imposta; * indicazione dell'ammontare complessivamente dovuto per tutti i periodi d'imposta oggetto della sanatoria, al netto degli eventuali interessi legali; * separata indicazione dei versamenti effettuati rispettivamente per le scadenze del 1 dicembre 1997, 16 marzo 1998 e 30 giugno 1998, al netto degli eventuali interessi legali. Come gia' precisato, il modello deve essere compilato esclusivamente con strumenti informatici e sara' sottoscritto dal contribuente e da chi lo presenta in sua vece. In allegato alla presente circolare sono riportate le specifiche tecniche per la stampa dei modelli sintetici in argomento. Resta confermata la facolta' di presentare la dichiarazione secondo le ordinarie modalita' come gia' previsto e disciplinato dalla circolare n. 281/E del 28 ottobre 1997. La descritta semplificazione presuppone l'ovvia precisazione che il calcolo dell'imposta complessivamente versata, al fine di avvalersi della sanatoria in argomento, dovra' essere comunque eseguito secondo le modalita' descritte nella medesima circolare n. 281/E e con il supporto delle tabelle allegate, tenendo conto, in aggiunta, degli interessi legali, ove dovuti. Come gia' anticipato, la presentazione delle dichiarazioni integrative, ovvero del modello sintetico, nonche' dei relativi allegati, dovra' essere effettuata entro il 30 settembre 1998, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, agli uffici competenti, come dettagliatamente indicato nelle piu' volte citata circolare n. 281/E. Relativamente ai termini fissati per gli adempimenti (presentazione delle dichiarazioni integrative; versamento di quanto dovuto a titolo di sanatoria ed, eventualmente, anche di ravvedimento operoso) da parte dei contribuenti domiciliati nelle localita' interessate da calamita' naturali e che intendono avvalersi della presente sanatoria, trovano applicazione le disposizioni di proroga all'uopo previste in via generale dalla vigente normativa eccezionale recante interventi a favore delle popolazioni delle dette localita'. 4 - RAVVEDIMENTO OPEROSO Come anticipato, per i redditi di pensione di fonte estera percepiti nell'anno 1996 - gia' esclusi dalla sanatoria in base alla originaria disciplina, ma comunque suscettibili di ravvedimento secondo lo schema del tradizionale istituto di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 408 del 1990 - il comma 2 dell'articolo 38 in commento ha introdotto, per i soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996 (ove esistenti), una speciale versione di detto istituto, prevedendo, a differenza di quest'ultimo, che lo stesso: - e' esperibile anche in caso di omessa dichiarazione; - comporta l'applicazione della soprattassa nella misura del 15 per cento. Restano ferme tutte le restanti condizioni previste per l'esercizio del ravvedimento operoso (dichiarazione integrativa redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 600 del 1973) ovvero ostative all'esercizio stesso (accertamento del reddito di pensione omesso; notifiche di avvisi o richieste di cui all'art. 32 del DPR n. 600 del 1973 concernenti redditi di pensione di fonte estera), nonche' le modalita', ove compatibili, descritte nella circolare della Direzione Generale delle imposte dirette n. 22 del 20 maggio 1991, per la compilazione, l'allegazione dei documenti e la spedizione delle dichiarazioni integrative. Il ricorso a tale forma di ravvedimento, con i predetti elementi innovativi, si rende possibile, ovviamente, sempreche' il versamento dell'imposta e della soprattassa e' seguito e la dichiarazione integrativa e' presentata entro il 31 luglio 1998. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO Per i versamenti di cui il comma 1 dell'art. 38 in oggetto ha disposto, con diverse modalita', una proroga generalizzata al 30 giugno 1998, valgono sostanzialmente le indicazioni fornite, sotto l'omonimo paragrafo, con la ripetuta circolare n. 281/E. Si ribadisce, in particolare, che al predetto fine va utilizzato il codice-tributo "4358 - sanatoria fiscale per i redditi di pensione estera", gia' istituito in occasione della originaria sanatoria. Per i redditi di prodotti nel 1996, suscettibili della speciale forma di ravvedimento operoso avanti descritto, ai fini del versamento dell'imposta o della maggiore imposta IRPEF dovuta, nonche' della sanzione del 15 per cento vanno utilizzati gli stessi codici-tributo gia' istituiti in occasione dell'introduzione dell'ordinario istituto del ravvedimento operoso e cioe': 4014 IRPEF in base a dichiarazione integrativa 4015 sovrattassa IRPEF in base a dichiarazione integrativa. Con riferimento al codice-tributo 4358 si ribadisce che, in caso di piu' annualita' da sanare, l'importo da versare sara' dato dalla sommatoria di quanto dovuto per ciascuna annualita'; gli interessi legali dovuti sono versati cumulandoli all'importo del tributo stesso, secondo le distinzioni riportate nello speciale modello di dichiarazione integrativa. Il versamento, come in origine precisato, va effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, utilizzando la distinta Mod. 8 o, in caso di pagamento tramite uffici postali, il bollettino Mod. 11, ovvero in caso di delega alle banche, utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica color azzurro. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno d'imposta sui modelli di delega bancaria e' l'anno nel quale si effettua il versamento (1998). Per il ravvedimento operoso relativo ai redditi dell'anno d'imposta 1996, il periodo di riferimento e' l'anno per il quale il pagamento viene effettuato (1996). 6 - SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE Relativamente all'argomento, per il quale si richiamano integralmente le precisazioni ed istruzioni fornite nell'ambito dell'omologo paragrafo della precedente circolare, si fa presente che gli Uffici destinatari della apposita istanza di sospensione delle iscrizioni a ruolo operate a titolo provvisorio, adotteranno - come gia' anticipato al paragrafo 1 della presente circolare - le necessarie iniziative al fine di concedere la richiesta sospensione per un congruo periodo di tempo. Gli stessi Uffici non mancheranno di rilevare tempestivamente le istanze che non risultino produttive di effetti, al fine di disporre l'eventuale ripristino della riscossione. 7 - EFFETTI DELLA SANATORIA In proposito, valgono, con le debite variazioni soprattutto di ordine temporale, le precisazioni e le istruzioni fornite al paragrafo 6 della precedente circolare. Si rappresenta, in particolare, che la precisazione ivi effettuata con riguardo alle annualita' in scadenza al 31 dicembre 1997 deve ora intendersi riferita al 31 dicembre 1998. Analogamente, per quanto precisato, successivamente, in merito alle annualita' accertate, la "pendenza" da prendere in considerazione - ai fini della effettuazione delle eventuali iscrizioni a ruolo a titolo definitivo - e' quella che si e' protratta fino alla data del 30 giugno 1998. PARTE SECONDA - REDDITI DI LAVORO PRESTATO DAI FRONTALIERI Il comma 3, primo periodo, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998, ha fornito una interpretazione autentica del comma 3, lett. c), dell'art. 3 del Testo Unico delle imposte dirette approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, precisando che l'esclusione dalla base imponibile IRPEF, ivi prevista, opera anche per i redditi derivanti da attivita' lavorative prestate da soggetti residenti nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi. Per una perfetta comprensione della disposizione in commento, occorre rammentare che, nel piu' generale contesto della disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, l'Amministrazione finanziaria e' ripetutamente intervenuta, atteso anche il discontinuo indirizzo giurisprudenziale sulla materia e il formarsi di una elaborazione dottrinaria comprensibilmente non univoca, ove si consideri la complessita' e quindi la poliedricita' delle problematiche connesse, a seconda delle fonte normativa considerata - di diritto interno o di natura pattizia - e dell'orientamento assunto in relazione ai diversi istituti o circostanze collaterali che attengono al lavoro dipendente transnazionale (AIRE; accordi di sicurezza sociale; assenza di una disposizione definitoria a livello comunitario del reddito di lavoro dipendente; ecc.) In tale contesto, un rilievo non secondario ha rivestito il problema della individuazione del regime fiscale dei redditi percepiti da soggetti, residenti in Italia, in conseguenza di attivita' lavorative prestate nelle zone di frontiera e nei Paesi limitrofi. Questo Dipartimento - analogamente alla soppressa Direzione Generale delle imposte dirette - non ha mancato, anche recentemente (v., in modo specifico, circ. n. 108/E del 3.5.1996 e, in via incidentale, circ. n. 281/E del 28.10.1997) di ribadire che, in generale, i redditi dei lavoratori frontalieri residenti nel nostro Paese erano stati ritenuti quivi tassabili, in via esclusiva o comunque definitiva, ferma restando la possibilita' di richiedere in questa seconda ipotesi la detrazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dall'imposta netta italiana di quelle assolte all'estero a titolo definitivo. Cio' nel presupposto che nei confronti dei soggetti qualificabili come lavoratori frontalieri non trovasse applicazione l'esclusione dal reddito complessivo, assoggettabile all'IRPEF, di cui all'art. 3, lett. c), del citato DPR n. 917 del 1986, ritenendosi tale esclusione prevista a favore soltanto di quei lavoratori che si trasferivano stabilmente in uno Stato estero per svolgervi la propria attivita' lavorativa in via continuativa ed esclusiva. Tale articolo, com'e' noto, e' stato pero' abrogato con l'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, del decreto legislativo del 2 settembre 1997, n. 314 - emanato in attuazione della delega governativa contenuta nell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, - sia pure con effetto dal periodo d'imposta 2001 (comma 2 del medesimo art. 5). Da tale anno d'imposta, quindi, la nuova disciplina normativa risolve automaticamente, con riferimento anzitutto alle singole convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le diverse problematiche cui si e' accennato all'inizio riguardo al trattamento fiscale in generale del reddito di lavoro dipendente transnazionale e di quello frontaliero in particolare. Cio' posto, il chiarimento offerto, ora, dalla norma di interpretazione autentica di cui al precitato comma 3, primo periodo, dell'art. 38 rende palese la volonta' del legislatore che, al fine precipuo di eliminare una obiettiva incertezza sulla portata dell'abrogato comma 3, lett. c), dell'art. 3 del ripetuto DPR n. 917 del 1986, ha precisato che l'esclusione dalla base imponibile ivi prevista opera - fino a tutto l'anno 2000 - anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Con riserva di fornire ulteriori istruzioni circa gli effetti scaturenti da tale disposizione, con specifico riguardo ai periodi d'imposta intermedi, si fa presente, sin da ora, che per taluni di tali effetti ha provveduto direttamente lo stesso legislatore. Al secondo periodo del medesimo comma 3 e' stato infatti previsto che i redditi di fonte transfrontaliera, anche se esclusi dalla base imponibile, sono comunque rilevanti ai fini della condizione di redditualita' per essere considerati fiscalmente a carico. Parallelamente, gli stessi redditi, ai fini della valutazione della situazione economica dei percettori, dovranno essere assunti nell'ambito delle previste procedure di accesso alle varie prestazioni e servizi dello stato sociale. * * * La presente circolare viene trasmessa alle Direzioni Regionali delle entrate, agli uffici delle entrate, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed ai Centri di servizio esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio di DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA ed e' pubblicata, unitamente alle specifiche tecniche per la stampa del modello sintetico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate ROMANO