Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette e indirette
                                     e, per conoscenza:
                                  Al segretario generale
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
PREMESSA
  L'articolo 38 della legge in  oggetto,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  110  del 14 maggio 1998 ed entrata in vigore il giorno
successivo, ha disposto, al comma 1, la riapertura di taluni  termini
per  la  regolarizzazione  fiscale  dei  redditi di pensione di fonte
estera, gia' prevista dall'art. 9-bis, comma 1,  del  D.L.  28  marzo
1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, la quale  consiste  nella  possibilita'  di  sanare  la
omessa  dichiarazione, in tutto o in parte, di tali redditi, mediante
il versamento delle relative imposte, nella misura del 25  per  cento
di   quanto   complessivamente   dovuto  ai  fini  dell'IRPEF,  senza
applicazione di sanzioni e interessi. Al comma 2, ha  introdotto  per
l'anno  1996  -  escluso  dalla  norma  originaria di sanatoria - una
speciale versione del ravvedimento operoso di cui all'art.  14  della
legge  29  dicembre  1990, n. 408. Al comma 3, infine, ha fornito una
interpretazione autentica del comma 3,  lett.  c),  dell'art.  3  del
Testo  Unico  delle imposte sui redditi approvato con DPR 28 dicembre
1986, n. 917, il quale dispone l 'esclusione  dalla  base  imponibile
dei   redditi   di  lavoro  dipendente  prestato  all'estero  in  via
continuativa e come oggetto esclusivo del  rapporto  lavorativo,  nel
senso di ritenere compresi fra tali redditi anche quelli derivanti da
attivita'  lavorative  prestate  nelle  zone di frontiera e nei Paesi
limitrofi.
  Con circolare n. 281/E del 28.10.1997, sono  stati  illustrati  gli
aspetti  sostanziali e procedimentali della anzidetta sanatoria, come
disciplinata dal citato articolo  9-bis,  e  fornite  istruzioni  con
specifico  riguardo  all'ambito  soggettivo e oggettivo della stessa,
agli adempimenti richiesti per quanto concerne sia  le  dichiarazioni
integrative  che  il  calcolo e il versamento delle relative imposte,
nonche' i conseguenti effetti.
  Nel  rinviare  alle predette istruzioni circa le linee fondamentali
dell'istituto,  con  la  presente  circolare  si  forniscono   alcune
precisazioni  rese  necessarie  dall'anzidetta norma di proroga e, in
particolare, per cio' che riguarda la parallela regolarizzazione  dei
tardivi  e  carenti  versamenti, la disciplina transitoria nonche' il
contenuto delle  dichiarazioni  integrative.  Ulteriori  precisazioni
vengono  fornite in merito alla cennata interpretazione autentica che
ha  escluso  dalla  formazione  del  reddito  complessivo,  ai   fini
dell'IRPEF,   i   redditi   transnazionali   dei  soggetti  residenti
qualificati come lavoratori frontalieri.
  Non senza sottolineare che il ritardo con il quale e'  avvenuta  la
definitiva  approvazione  della legge, in conseguenza del rinvio alle
Camere del provvedimento originario, ha posto l'esigenza di specifici
chiarimenti interpretativi, con riferimento alla  fondamentale  ratio
delle disposizioni in commento.
PARTE PRIMA - SANATORIA REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA
1 - AMBITO SOGGETTIVO
  Circa  l'ambito  soggettivo di applicazione della sanatoria oggetto
di proroga, occorre anzitutto precisare che, ai fini  della  relativa
individuazione,  il  testuale  riferimento  fatto al comma 1, secondo
periodo, dell'art. 38 della legge in commento ai "soggetti di cui  al
comma 1 dell'articolo 9 - bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 28 maggio 1997, n. 140",
consente di risolvere il problema di natura transitoria  relativo  ai
soggetti  che,  non  avendo  effettuato  il versamento della prima (o
dell'unica)  rata  entro  il  1   dicembre   1997   (termine   finale
originariamente previsto per l'esercizio della sanatoria), sono stati
destinatari  di accertamenti divenuti definitivi, ovvero di decisioni
passate in giudicato, successivamente a tale data. Nei  confronti  di
tali   soggetti,  infatti,  la  succitata  norma  di  proroga  spiega
un'efficacia  retroattiva,  nel  senso  di  ritenere  irrilevanti   -
ancorche'  definitivi  -  sia  i predetti accertamenti che le cennate
decisioni degli Organi del  contenzioso,  sempreche',  ovviamente,  i
soggetti   destinatari   provvedano   entro  il  30  giugno  1998  al
versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto al 1 dicembre 1997.
  Alla predetta  efficacia  retroattiva  si  associano,  tuttavia,  i
tradizionali  limiti del "fatto compiuto", nel senso che i menzionati
atti  o  sentenze  definitivi,  qualora  abbiano  dato  luogo  a  dei
pagamenti,  ne  precludono qualsiasi possibilita' di ripetizione, per
la sopravvenuta intangibilita' della posizione giuridico-fiscale.
  Ove trattisi di periodi d'imposta accertati in via non  definitiva,
i   contribuenti   interessati  che  risultino  gia'  destinatari  di
iscrizioni a  ruolo  effettuate  a  titolo  provvisorio  e  intendano
avvalersi della sanatoria appena prorogata possono presentare, con le
modalita'   gia'   indicate   al   paragrafo  "5-  Sospensione  della
riscossione" della citata circolare n. 281/E, una apposita istanza di
sospensione. Gli Uffici destinatari, come parimenti gia' previsto per
siffatte  ipotesi  nello  stesso  paragrafo   "5",   adotteranno   le
necessarie  iniziative  per  la  concessione di un congruo periodo di
sospensione della riscossione.
  Tra i soggetti ammessi alla sanatoria, come  gia'  precisato  nella
medesima  circolare  n. 281/E, rientrano anche i titolari di pensioni
maturate a seguito di attivita' lavorative  prestate  nelle  zone  di
frontiera  e  nei Paesi esteri limitrofi. Tale determinazione infatti
non e' influenzata dall'esonero dei  redditi  di  lavoro  conseguente
alla interpretazione autentica fornita, ora, con il comma 3 dell'art.
1  della  legge  in  commento  del comma 3, lett. c), dell'art. 3 del
Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR  28  dicembre
1986,  n,  917,  in  quanto  le  pensioni  di natura privatistica, in
conformita' del modello OCSE, sono generalmente imponibili nel  Paese
di residenza del beneficiario.
2 - AMBITO OGGETTIVO
  Nel confermare quanto gia' precisato nell'omologo paragrafo 2 della
precedente  circolare,  si fa anzitutto presente che il ripetuto art.
38 della legge ha disposto al comma 1:
* il rinvio al 30 giugno, senza  alcuna  maggiorazione  a  titolo  di
  interessi  legali,  del  termine  di versamento della seconda rata,
  originariamente fissato al 15 marzo 1998. Tale previsione riguarda,
  ovviamente, i soggetti che hanno  provveduto  al  versamento  della
  prima rata.
*   La  riapertura  del  termine  di  versamento  della  prima  rata,
  originariamente  fissato  al  1  dicembre  1997,  con  obbligo   di
  pagamento,  in  unica  soluzione  ed entro il 30 giugno 1998, delle
  somme dovute alla medesima data del  1  dicembre  1997,  maggiorate
  degli  interessi  legali.  Nonostante  il  tenore  letterale  della
  locuzione legale ("prima rata"), si ritiene che la riammissione  in
  termine  per  usufruire  della  sanatoria  riguardi  non soltanto i
  soggetti che alla data del 1 dicembre 1997  non  hanno  versato  la
  prima  rata,  ma  anche  quelli  che  non  hanno  effettuato  alcun
  versamento.
* Il conguaglio - per  coloro  che  abbiano  effettuato  entro  il  1
  dicembre  1997 il versamento della prima rata in misura inferiore a
  quanto dovuto - delle somme  relative,  provvedendo,  entro  il  30
  giugno  1998,  al  relativo  versamento, previa maggiorazione degli
  interessi legali, calcolati dalla  medesima  data  del  1  dicembre
  sulla  differenza  versata  in meno relativamente alla stessa prima
  rata. Gli interessi legali non si applicano sulle  somme  dovute  e
  non versate, in tutto o in parte, per la seconda rata.
  Alle  suesposte  opportunita', disposte direttamente dalla legge di
proroga, si associa ovviamente l'obbligo  per  gli  interessati,  per
quanto   gia'  precisato  nella  precedente  circolare  relativamente
all'articolo 9-bis della legge originaria, di presentare - ove non vi
abbiano provveduto in precedenza - entro la  data  del  30  settembre
1998  una  dichiarazione  integrativa,  sia  pure diversamente e piu'
sinteticamente articolata rispetto a quella indicata nella precedente
circolare.
  Con riguardo alla operativita' temporale della sanatoria a  seguito
dell'entrata in vigore della disposizione di proroga, si precisa che:
-  i  periodi  di  imposta interessati sono quelli relativi agli anni
1990 (-per effetto della proroga biennale ex art. 57, comma 2,  della
legge  n.  413 del 1991), 1992, 1993, 1994 e 1995; a questi si devono
aggiungere anche i periodi d'imposta 1989 e 1991, qualora  non  fosse
stata a suo tempo presentata la relativa dichiarazione dei redditi;
- per il periodo di imposta 1996, anche nel caso in cui non sia stata
presentata la relativa dichiarazione dei redditi, si applica la nuova
versione  del  ravvedimento operoso di cui al comma 2 dell'art. 38 in
commento;
-   sono  esclusi  tutti  i  periodi  d'imposta  per  i  quali  siano
intervenuti avvisi di accertamento divenuti  definitivi  o  decisioni
passate in giudicato anteriormente alla data del 30 maggio 1997.
3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
  Nel confermare, anche a tale proposito, quanto gia' precisato nella
precedente  circolare  n.  281/E,  in  ordine  sia  alla  ratio della
dichiarazione   integrativa   che   alle   relative   modalita'    di
presentazione,  compresi  gli allegati, si fa presente che per quanto
riguarda il  suo  aspetto  contenutistico  e'  stata  introdotta  una
novita' che agevola ulteriormente l'esercizio della sanatoria.
  Infatti,  come  per  le  ordinarie  dichiarazioni  dei  redditi, e'
consentita la presentazione di  un  modello  "sintetico"  predisposto
esclusivamente con strumenti informatici.
  Tale  modello  sintetico,  stampato  su  fogli bianchi, consente di
dichiarare contemporaneamente i redditi oggetto di sanatoria relativi
a tutte le annualita'  interessate,  coerentemente  con  le  relative
modalita' di versamento.
  Nel modello devono essere contenute le seguenti informazioni:
* dati anagrafici del contribuente;
*   eventuali   dati   anagrafici   del   soggetto  che  presenta  la
  dichiarazione per conto del contribuente;
* periodi d'imposta interessati dalla sanitaria;
* ammontare complessivo dei redditi di una  o  piu'  pensioni  estere
  oggetto di sanatoria per ciascun periodo d'imposta;
*  ammontare  dell'imposta  da  pagare, nella misura del 25 per cento
  dell'imposta dovuta, per ciascun periodo d'imposta;
* indicazione  della  presenza  di  accertamento  notificato  per  il
  relativo periodo d'imposta;
*   eventuale   indicazione   della   mancata   presentazione   della
  dichiarazione originaria per il relativo periodo d'imposta;
* indicazione dell'ammontare  complessivamente  dovuto  per  tutti  i
  periodi d'imposta oggetto della sanatoria, al netto degli eventuali
  interessi legali;
*  separata indicazione dei versamenti effettuati rispettivamente per
  le scadenze del 1 dicembre 1997, 16 marzo 1998 e 30 giugno 1998, al
  netto degli eventuali interessi legali.
  Come   gia'   precisato,   il   modello   deve   essere   compilato
esclusivamente  con  strumenti  informatici  e sara' sottoscritto dal
contribuente e da chi lo presenta in sua vece.
  In allegato alla presente circolare sono  riportate  le  specifiche
tecniche per la stampa dei modelli sintetici in argomento.
  Resta confermata la facolta' di presentare la dichiarazione secondo
le  ordinarie  modalita'  come  gia'  previsto  e  disciplinato dalla
circolare n. 281/E del 28 ottobre 1997.
  La descritta semplificazione presuppone l'ovvia precisazione che il
calcolo dell'imposta complessivamente versata, al fine  di  avvalersi
della sanatoria in argomento, dovra' essere comunque eseguito secondo
le  modalita'  descritte  nella  medesima circolare n. 281/E e con il
supporto delle tabelle allegate, tenendo conto,  in  aggiunta,  degli
interessi legali, ove dovuti.
  Come   gia'   anticipato,   la  presentazione  delle  dichiarazioni
integrative, ovvero  del  modello  sintetico,  nonche'  dei  relativi
allegati,  dovra'  essere  effettuata  entro  il  30  settembre 1998,
mediante  raccomandata  senza  avviso  di  ricevimento,  agli  uffici
competenti,  come  dettagliatamente  indicato nelle piu' volte citata
circolare n. 281/E.
  Relativamente ai termini fissati per gli adempimenti (presentazione
delle dichiarazioni integrative; versamento di quanto dovuto a titolo
di  sanatoria  ed,  eventualmente,  anche di ravvedimento operoso) da
parte dei contribuenti domiciliati  nelle  localita'  interessate  da
calamita'   naturali   e   che  intendono  avvalersi  della  presente
sanatoria, trovano applicazione le disposizioni di  proroga  all'uopo
previste  in via generale dalla vigente normativa eccezionale recante
interventi a favore delle popolazioni delle dette localita'.
4 - RAVVEDIMENTO OPEROSO
  Come  anticipato,  per  i  redditi  di  pensione  di  fonte  estera
percepiti  nell'anno 1996 - gia' esclusi dalla sanatoria in base alla
originaria  disciplina,  ma  comunque  suscettibili  di  ravvedimento
secondo lo schema del tradizionale istituto di cui all'art. 14, comma
2,  della  legge  n.  408  del  1990 - il comma 2 dell'articolo 38 in
commento ha introdotto, per i soggetti che regolarizzino  redditi  di
pensione  estera  antecedenti  al  1996 (ove esistenti), una speciale
versione di detto istituto, prevedendo, a differenza di quest'ultimo,
che lo stesso:
- e' esperibile anche in caso di omessa dichiarazione;
- comporta l'applicazione della soprattassa nella misura del  15  per
  cento.
  Restano ferme tutte le restanti condizioni previste per l'esercizio
del   ravvedimento  operoso  (dichiarazione  integrativa  redatta  su
stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. n.
600 del 1973) ovvero ostative all'esercizio stesso (accertamento  del
reddito  di  pensione  omesso; notifiche di avvisi o richieste di cui
all'art. 32 del DPR n. 600 del 1973 concernenti redditi  di  pensione
di  fonte  estera),  nonche' le modalita', ove compatibili, descritte
nella circolare della Direzione Generale delle imposte dirette n.  22
del  20 maggio 1991, per la compilazione, l'allegazione dei documenti
e la spedizione delle dichiarazioni integrative.
  Il ricorso a tale forma di ravvedimento, con  i  predetti  elementi
innovativi,  si rende possibile, ovviamente, sempreche' il versamento
dell'imposta e  della  soprattassa  e'  seguito  e  la  dichiarazione
integrativa e' presentata entro il 31 luglio 1998.
5 - MODALITA' DI VERSAMENTO
  Per  i  versamenti  di  cui  il  comma 1 dell'art. 38 in oggetto ha
disposto, con diverse modalita',  una  proroga  generalizzata  al  30
giugno  1998,  valgono  sostanzialmente le indicazioni fornite, sotto
l'omonimo paragrafo, con la ripetuta circolare n. 281/E.
  Si ribadisce, in particolare, che al predetto fine va utilizzato il
codice-tributo "4358 - sanatoria fiscale per i  redditi  di  pensione
estera", gia' istituito in occasione della originaria sanatoria.
  Per  i  redditi  di  prodotti nel 1996, suscettibili della speciale
forma  di  ravvedimento  operoso  avanti  descritto,  ai   fini   del
versamento  dell'imposta  o  della  maggiore  imposta  IRPEF  dovuta,
nonche' della sanzione del 15 per cento vanno utilizzati  gli  stessi
codici-tributo   gia'   istituiti   in   occasione  dell'introduzione
dell'ordinario istituto del ravvedimento operoso e cioe':
  4014 IRPEF in base a dichiarazione integrativa
  4015 sovrattassa IRPEF in base a dichiarazione integrativa.
  Con riferimento al codice-tributo 4358 si ribadisce che, in caso di
piu'  annualita'  da  sanare,  l'importo  da versare sara' dato dalla
sommatoria di quanto dovuto per ciascuna  annualita';  gli  interessi
legali  dovuti  sono  versati  cumulandoli  all'importo  del  tributo
stesso, secondo le distinzioni riportate nello  speciale  modello  di
dichiarazione integrativa.
  Il  versamento, come in origine precisato, va effettuato presso gli
sportelli di qualsiasi concessionario, utilizzando la distinta Mod. 8
o, in caso di pagamento tramite uffici postali,  il  bollettino  Mod.
11,  ovvero  in caso di delega alle banche, utilizzando il modello di
cui al decreto ministeriale 25  settembre  1995,  contraddistinto  da
carta bianca e grafica color azzurro.
  Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al
concessionario  o  l'anno d'imposta sui modelli di delega bancaria e'
l'anno nel quale si effettua il versamento (1998).
  Per il ravvedimento operoso relativo ai redditi dell'anno d'imposta
1996, il periodo di riferimento e' l'anno per il quale  il  pagamento
viene effettuato (1996).
6 - SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
  Relativamente   all'argomento,   per   il   quale   si   richiamano
integralmente  le  precisazioni  ed  istruzioni  fornite  nell'ambito
dell'omologo paragrafo della precedente circolare, si fa presente che
gli  Uffici  destinatari  della apposita istanza di sospensione delle
iscrizioni a ruolo operate a titolo provvisorio, adotteranno  -  come
gia'  anticipato  al  paragrafo  1  della  presente  circolare  -  le
necessarie iniziative al fine di concedere la  richiesta  sospensione
per un congruo periodo di tempo. Gli stessi Uffici non mancheranno di
rilevare  tempestivamente  le istanze che non risultino produttive di
effetti,  al  fine   di   disporre   l'eventuale   ripristino   della
riscossione.
7 - EFFETTI DELLA SANATORIA
  In  proposito,  valgono,  con  le  debite variazioni soprattutto di
ordine  temporale,  le  precisazioni  e  le  istruzioni  fornite   al
paragrafo 6 della precedente circolare.
  Si  rappresenta, in particolare, che la precisazione ivi effettuata
con riguardo alle annualita' in scadenza al 31 dicembre 1997 deve ora
intendersi riferita al 31 dicembre 1998.
  Analogamente, per quanto precisato, successivamente, in merito alle
annualita' accertate, la "pendenza" da prendere in  considerazione  -
ai  fini  della  effettuazione  delle  eventuali iscrizioni a ruolo a
titolo definitivo - e' quella che si e' protratta fino alla data  del
30 giugno 1998.
     PARTE SECONDA - REDDITI DI LAVORO PRESTATO DAI FRONTALIERI
  Il  comma  3, primo periodo, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998,
ha fornito una interpretazione  autentica  del  comma  3,  lett.  c),
dell'art.  3  del Testo Unico delle imposte dirette approvato con DPR
22 dicembre 1986, n. 917,  precisando  che  l'esclusione  dalla  base
imponibile  IRPEF,  ivi prevista, opera anche per i redditi derivanti
da attivita' lavorative prestate da soggetti residenti nelle zone  di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi.
  Per  una  perfetta  comprensione  della  disposizione  in commento,
occorre rammentare che, nel piu' generale contesto  della  disciplina
fiscale   del  reddito  di  lavoro  dipendente  prestato  all'estero,
l'Amministrazione finanziaria e'  ripetutamente  intervenuta,  atteso
anche  il  discontinuo indirizzo giurisprudenziale sulla materia e il
formarsi  di  una  elaborazione  dottrinaria  comprensibilmente   non
univoca,  ove  si consideri la complessita' e quindi la poliedricita'
delle  problematiche  connesse,  a  seconda  delle  fonte   normativa
considerata   -   di  diritto  interno  o  di  natura  pattizia  -  e
dell'orientamento  assunto  in  relazione  ai  diversi   istituti   o
circostanze   collaterali   che   attengono   al   lavoro  dipendente
transnazionale (AIRE; accordi di sicurezza sociale;  assenza  di  una
disposizione  definitoria a livello comunitario del reddito di lavoro
dipendente; ecc.)
  In tale  contesto,  un  rilievo  non  secondario  ha  rivestito  il
problema   della   individuazione  del  regime  fiscale  dei  redditi
percepiti  da  soggetti,  residenti  in  Italia,  in  conseguenza  di
attivita'  lavorative  prestate  nelle  zone di frontiera e nei Paesi
limitrofi.
  Questo  Dipartimento  -  analogamente  alla   soppressa   Direzione
Generale  delle  imposte dirette - non ha mancato, anche recentemente
(v., in modo specifico,  circ.  n.  108/E  del  3.5.1996  e,  in  via
incidentale,  circ.  n.  281/E  del  28.10.1997)  di ribadire che, in
generale, i redditi dei lavoratori frontalieri residenti  nel  nostro
Paese  erano  stati  ritenuti  quivi  tassabili,  in  via esclusiva o
comunque definitiva, ferma restando la possibilita' di richiedere  in
questa  seconda  ipotesi la detrazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR
22 dicembre 1986, n.  917,  dall'imposta  netta  italiana  di  quelle
assolte  all'estero a titolo definitivo. Cio' nel presupposto che nei
confronti dei soggetti qualificabili come lavoratori frontalieri  non
trovasse   applicazione   l'esclusione   dal   reddito   complessivo,
assoggettabile all'IRPEF, di cui all'art. 3, lett. c), del citato DPR
n. 917 del  1986,  ritenendosi  tale  esclusione  prevista  a  favore
soltanto  di  quei  lavoratori che si trasferivano stabilmente in uno
Stato estero per svolgervi la propria  attivita'  lavorativa  in  via
continuativa ed esclusiva.
  Tale  articolo,  com'e' noto, e' stato pero' abrogato con l'art. 5,
comma 1, lett. a), n. 1, del  decreto  legislativo  del  2  settembre
1997,  n.  314  -  emanato  in  attuazione  della  delega governativa
contenuta nell'art. 3, comma 19, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662,  -  sia pure con effetto dal periodo d'imposta 2001 (comma 2 del
medesimo art. 5).
  Da tale anno  d'imposta,  quindi,  la  nuova  disciplina  normativa
risolve  automaticamente,  con  riferimento  anzitutto  alle  singole
convenzioni bilaterali  contro  le  doppie  imposizioni,  le  diverse
problematiche  cui si e' accennato all'inizio riguardo al trattamento
fiscale in generale del reddito di lavoro dipendente transnazionale e
di quello frontaliero in particolare.
  Cio'  posto,  il  chiarimento  offerto,   ora,   dalla   norma   di
interpretazione autentica di cui al precitato comma 3, primo periodo,
dell'art.  38  rende  palese la volonta' del legislatore che, al fine
precipuo  di  eliminare  una  obiettiva  incertezza   sulla   portata
dell'abrogato  comma 3, lett. c), dell'art. 3 del ripetuto DPR n. 917
del 1986, ha precisato che l'esclusione  dalla  base  imponibile  ivi
prevista  opera  -  fino a tutto l'anno 2000 - anche per i redditi di
lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato.
  Con riserva di  fornire  ulteriori  istruzioni  circa  gli  effetti
scaturenti  da  tale  disposizione, con specifico riguardo ai periodi
d'imposta intermedi, si fa presente, sin da ora, che  per  taluni  di
tali  effetti  ha  provveduto  direttamente lo stesso legislatore. Al
secondo  periodo del medesimo comma 3 e' stato infatti previsto che i
redditi di  fonte  transfrontaliera,  anche  se  esclusi  dalla  base
imponibile,  sono  comunque  rilevanti  ai  fini  della condizione di
redditualita'  per   essere   considerati   fiscalmente   a   carico.
Parallelamente,  gli  stessi redditi, ai fini della valutazione della
situazione  economica  dei  percettori,   dovranno   essere   assunti
nell'ambito   delle   previste   procedure   di  accesso  alle  varie
prestazioni e servizi dello stato sociale.
                                * * *
  La presente circolare  viene  trasmessa  alle  Direzioni  Regionali
delle  entrate,  agli  uffici delle entrate, agli Uffici distrettuali
delle imposte dirette ed ai Centri di servizio esclusivamente in  via
telematica, attraverso il servizio di DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA ed e'
pubblicata,  unitamente  alle  specifiche  tecniche per la stampa del
modello  sintetico,  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
Italiana.
                 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
                                          ROMANO