IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 21 novembre 1997, n.  461, recante il
riordino della  disciplina tributaria dei  redditi di capitale  e dei
redditi  diversi a  norma  dell'art.  3, comma  160,  della legge  23
dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  5,  commi  1  e   2,  con  i  quali  si  stabilisce,
rispettivamente, che le plusvalenze di cui alla lettera c) nonche' le
plusvalenze  e gli  altri  redditi di  cui alle  lettere  da cbis)  a
cquinquies) del  comma 1 dell'art.  81 del testo unico  delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n.  917, come  modificato dall'art.  3, comma  1, del
medesimo   decreto  legislativo,   sono  soggetti   ad  una   imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento
per le  plusvalenze di cui al  predetto comma 1 e  con l'aliquota del
12,50 per  cento per  le plusvalenze  e gli altri  redditi di  cui al
predetto comma 2;
  Visto  il  comma 4  del  predetto  art.  5, secondo  cui  l'imposta
sostitutiva  di  cui ai  commi  1  e  2  del medesimo  articolo  sono
corrisposte dai  contribuenti mediante  versamento nei termini  e nei
modi previsti  per il versamento  delle imposte sui redditi  dovute a
saldo in base alla dichiarazione;
  Visto  l'art.  6,   comma  1,  che  prevede  la   facolta'  per  il
contribuente di esercitare  l'opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'art. 5, comma 2, su ciascuna delle plusvalenze
e  degli altri  redditi realizzati  ai sensi  dell'art. 81,  comma 1,
lettere  da cbis)  a cquinquies)  del citato  decreto del  Presidente
della  Repubblica  n. 917  del  1986,  ma  con esclusione  di  quelle
relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, le quote ed
i certificati siano affidati in  custodia o in amministrazione presso
banche,  societa'  di  intermediazione  mobiliare  od  altri  oggetti
individuati con appositi  decreti e, in particolare, il  comma 9, con
il  quale si  stabilisce che  i predetti  intermediari provvedono  al
versamento   diretto   dell'imposta   dovuta  dal   contribuente   al
concessionario  della   riscossione  o  alla  sezione   di  tesoreria
provinciale  dello Stato,  entro il  quindicesimo giorno  del secondo
mese successivo a quello in cui l'imposta e' stata applicata;
  Visto l'art. 7, comma 1, che  prevede, per i contribuenti che hanno
conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23
luglio  1996,  n.  415,  l'incarico  di  gestire  masse  patrimoniali
costituite da somme  o beni non relativi all'impresa,  la facolta' di
optare, con riferimento ai redditi di  capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da cbis) a cquinquies), del citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva  sul risultato maturato della
gestione e, in  particolare, il comma 11, con il  quale si stabilisce
che  l'imposta sostitutiva  e'  prelevata e  versata  dai gestori  al
concessionario  della   riscossione  o  alla  sezione   di  tesoreria
provinciale  dello Stato,  entro il  28 febbraio  di ciascun  anno in
relazione  al  risultato  di  gestione  imponibile  dell'anno  solare
precedente ovvero entro il secondo mese successivo a quello in cui e'
stato revocato il mandato di gestione;
  Visto il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
sostituito dal comma 1 dell'art.  8 del citato decreto legislativo n.
461 del  1997, il quale  stabilisce che sul risultato  della gestione
del fondo maturato in ciascun anno  la societa' di gestione del fondo
comune d'investimento  mobiliare aperto preleva un  ammontare pari al
12,50  per  cento   del  risultato  medesimo  a   titolo  di  imposta
sostitutiva e  la versa  al concessionario  della riscossione  o alla
sezione di tesoreria provinciale dello  Stato entro il 28 febbraio di
ogni anno, in relazione al risultato di gestione imponibile dell'anno
solare precedente  ovvero entro il  secondo mese solare  successivo a
quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione;
  Visto il  comma 2 dell'art.  14 del decreto legislativo  25 gennaio
1992,  n. 82,  come sostituito  dal comma  2 dell'art.  8 del  citato
decreto  legislativo  n. 461,  del  1997,  il quale,  nel  dichiarare
applicabili alle societa' d'investimento a capitale variabile (SICAV)
le disposizioni  di cui ai  commi da 2 a  4 dell'art. 9  della citata
legge  n. 77  del  1983,  stabilisce che  sul  risultato di  gestione
conseguito in ciascun  anno la societa' preleva un  ammontare pari al
12,50  per  cento   del  risultato  medesimo  a   titolo  di  imposta
sostitutiva e  la versa  al concessionario  della riscossione  o alla
sezione di tesoreria provinciale dello  Stato entro il 28 febbraio di
ciascun anno;
  Visto il comma 2, dell'art. 11, della legge 14 agosto 1993, n. 344,
come  sostituito  dal  comma  3,  dall'art.  8,  del  citato  decreto
legislativo n. 461,  del 1997, il quale stabilisce  che sul risultato
della gestione conseguito in ciascun anno la societa' di gestione del
fondo  comune d'investimento  mobiliare chiuso  preleva un  ammontare
pari al  12,50 per cento del  risultato medesimo a titolo  di imposta
sostitutiva e  la versa  al concessionario  della riscossione  o alla
sezione di tesoreria provinciale dello  Stato entro il 28 febbraio di
ogni anno;
  Visto l'art.  11-bis del  decretolegge 30  settembre 1983,  n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge  25 novembre 1983, n. 649,
come  sostituito  dal   comma  4  dell'art.  8   del  citato  decreto
legislativo n. 461 del 1997, il  quale stabilisce che sulla parte del
risultato  della  gestione  del   fondo  maturato  in  ciascun  anno,
proporzionalmente corrispondente  alle quote collocate in  Italia, il
soggetto incaricato del collocamento delle quote nel territorio dello
Stato ai sensi  del decreto-legge 6 giugno 1956,  n. 476, convertito,
con modificazioni,  dalla legge  25 luglio 1956,  n. 786,  preleva un
ammontare pari al 12,50 per cento  del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva e  la versa al concessionano  della riscossione o
alla  sezione  di  tesoreria  provinciale dello  Stato  entro  il  28
febbraio dell'anno successivo;
  Visto il comma 1 dell'art.  27-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, introdotto dall'art. 12, comma
5,  del  citato  decreto  legislativo  n.  461  del  1997,  il  quale
stabilisce  che  sugli utili  derivanti  dalle  azioni e  dai  titoli
similari  immessi nel  sistema di  deposito accentrato  gestito dalla
Monte titoli S.p.a.  ai sensi della legge 19 giugno  1986, n. 289, e'
applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 27
del citato  decreto n.  600 del 1973,  una imposta  sostitutiva delle
imposte  sui  redditi  con  le   stesse  aliquote  ed  alle  medesime
condizioni  previste dal  predetto art.  27, nonche'  il comma  2 del
medesimo art. 27-ter,  il quale stabilisce, inoltre,  che la predetta
imposta sostitutiva  e' applicata sia  dai soggetti presso i  quali i
titoli sono depositati, sia dai soggetti non residenti che aderiscono
a sistemi  esteri di  deposito accentrato  aderenti al  sistema Monte
titoli;
  Visto  l'art.  14,   comma  7,  che,  con   riferimento  al  regime
transitorio  dei  redditi  di  capitale e  dei  redditi  diversi  ivi
previsto,   stabilisce   che   l'imposta   sostitutiva   dovuta   dai
contribuenti sulle plusvalenze delle  partecipazioni il cui valore di
carico e' stato  adeguato sulla base del valore di  mercato alla data
del  1 luglio  1998  e'  versata entro  il  termine  previsto per  il
versamento  delle imposte  sui redditi  dovute a  saldo in  base alla
dichiarazione dei redditi  relativa al periodo d'imposta  in corso al
31 dicembre 1998;
  Visto il comma  7-bis del predetto art. 14,  introdotto dal decreto
legislativo approvato nella  seduta del Consiglio dei  Ministri del 3
giugno 1998, il quale, con  riferimento alla possibilita' concessa ai
contribuenti  di adeguare  il  costo di  carico delle  partecipazioni
possedute alla data del 1 luglio 1998  in base al valore di mercato a
tale data, attribuisce loro la facolta' di affidare agli intermediari
l'applicazione dell'imposta sostitutiva determinata  con i criteri di
cui all'art. 3 del decreto-legge  28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, imposta che gli
intermediari  devono prelevare  entro  il mese  di  ottobre e  devono
versare entro il quindicesimo giorno del mese successivo;
  Visto  l'art.   15,  comma  6,   che  con  riferimento   al  regime
transitorio, stabilisce che l'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta
per l'anno 1998 dagli organismi  di investimento collettivo sui fondi
comuni puo' essere versata oltre che alla tesoreria provinciale dello
Stato, anche al concessionario della riscossione;
  Considerata la  necessita' di istituire appositi  codicitributo per
il versamento delle somme di cui alle premesse che precedono;
  Visto il decreto  direttoriale 30 marzo 1998 con il  quale e' stato
approvato il  modello di versamento  unitario F24, da  utilizzare dai
contribuenti  titolari   di  partita   IVA,  in   sostituzione  della
modulistica di conto fiscale prevista dai decreti ministeriali del 30
dicembre 1993;
  Visti altresi'  i decreti ministeriali  16 novembre 1989,  3 maggio
1991  e  25  settembre  1995,  con  i  quali  sono  stati  approvati,
rispettivamente, i modelli di versamento mediante bollettino di conto
corrente postale mod.  11, mediante distinta di versamento  mod. 8 al
concessionario  della  riscossione  e  mediante  delega  alla  banca,
modello grafica di colore azzurro;
  Visto l'art.  11 del decreto  legislativo 31  marzo 1998, n.  80, e
l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per il  versamento dell'imposta  sostitutiva sulle  plusvalenze
realizzate  mediante  cessione  a titolo  oneroso  di  partecipazioni
qualificate di cui all'art. 81, comma  1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, nel  testo modificato dall'art.
3, comma  1, lettera a), n.  2), del decreto legislativo  21 novembre
1997, n. 461, dovuta dai contribuenti  ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del   medesimo  decreto   legislativo,  e'   istituito  il   seguente
codicetributo:
  1100 - imposta sostitutiva su  plusvalenze per la cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate -  art. 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 461/1997 - (lettera c), comma 1, art. 81 del TUIR).
  2. Per  il versamento  dell'imposta sostitutiva  sulle plusvalenze,
sui  redditi e  sugli altri  proventi di  cui all'art.  81, comma  1,
lettere da  cbis) a  cquinquies), del testo  unico delle  imposte sui
redditi,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
dicembre 1986,  n. 917,  nel testo modificato  dall'art. 3,  comma 1,
lettera a), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461,  dovuta dai contribuenti ai  sensi dell'art. 5, comma  2, del
medesimo  decreto  legislativo,  e'   istituito  il  seguente  codice
tributo:
  1101 - imposta sostitutiva su plusvalenze, redditi e altri proventi
per la cessione  a titolo oneroso di  partecipazioni non qualificate,
titoli, ecc. -  art. 5, comma 2 del decreto  legislativo n. 461/1997,
comma 2, art. 5,  - (lettere da cbis) a cquinquies,  comma 1, art. 81
del TUIR).
  3. I soggetti  tenuti al pagamento dell'imposta  sostitutiva di cui
ai commi 1 e 2 possono utilizzare  la distinta mod. 8 o il bollettino
di   conto  corrente   postale  mod.   11,  per   il  versamento   al
concessionario della  riscossione, ovvero il modello  di delega unica
alla banca, grafica di colore azzurro, di cui al decreto ministeriale
25 settembre 1995.  I titolari di redditi agrari,  in quanto titolari
di  partita IVA,  utilizzano  invece il  modello  di versamento  F24,
effettuando  il   versamento  presso   gli  sportelli   di  qualsiasi
concessionario o di qualsiasi banca  delegata. La predetta imposta e'
corrisposta nei termini previsti per  il versamento delle imposte sui
redditi dovute a saldo in base a dichiarazione.