IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 5, commi 1 e 2, con i quali si stabilisce, rispettivamente, che le plusvalenze di cui alla lettera c) nonche' le plusvalenze e gli altri redditi di cui alle lettere da cbis) a cquinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento per le plusvalenze di cui al predetto comma 1 e con l'aliquota del 12,50 per cento per le plusvalenze e gli altri redditi di cui al predetto comma 2; Visto il comma 4 del predetto art. 5, secondo cui l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono corrisposte dai contribuenti mediante versamento nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione; Visto l'art. 6, comma 1, che prevede la facolta' per il contribuente di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, comma 2, su ciascuna delle plusvalenze e degli altri redditi realizzati ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettere da cbis) a cquinquies) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, le quote ed i certificati siano affidati in custodia o in amministrazione presso banche, societa' di intermediazione mobiliare od altri oggetti individuati con appositi decreti e, in particolare, il comma 9, con il quale si stabilisce che i predetti intermediari provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'imposta e' stata applicata; Visto l'art. 7, comma 1, che prevede, per i contribuenti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme o beni non relativi all'impresa, la facolta' di optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da cbis) a cquinquies), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione e, in particolare, il comma 11, con il quale si stabilisce che l'imposta sostitutiva e' prelevata e versata dai gestori al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione al risultato di gestione imponibile dell'anno solare precedente ovvero entro il secondo mese successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione; Visto il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dal comma 1 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, il quale stabilisce che sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione del fondo comune d'investimento mobiliare aperto preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva e la versa al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ogni anno, in relazione al risultato di gestione imponibile dell'anno solare precedente ovvero entro il secondo mese solare successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione; Visto il comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 82, come sostituito dal comma 2 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 461, del 1997, il quale, nel dichiarare applicabili alle societa' d'investimento a capitale variabile (SICAV) le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983, stabilisce che sul risultato di gestione conseguito in ciascun anno la societa' preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva e la versa al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ciascun anno; Visto il comma 2, dell'art. 11, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dal comma 3, dall'art. 8, del citato decreto legislativo n. 461, del 1997, il quale stabilisce che sul risultato della gestione conseguito in ciascun anno la societa' di gestione del fondo comune d'investimento mobiliare chiuso preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva e la versa al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ogni anno; Visto l'art. 11-bis del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come sostituito dal comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, il quale stabilisce che sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno, proporzionalmente corrispondente alle quote collocate in Italia, il soggetto incaricato del collocamento delle quote nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva e la versa al concessionano della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio dell'anno successivo; Visto il comma 1 dell'art. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, il quale stabilisce che sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.a. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 27 del citato decreto n. 600 del 1973, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto art. 27, nonche' il comma 2 del medesimo art. 27-ter, il quale stabilisce, inoltre, che la predetta imposta sostitutiva e' applicata sia dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, sia dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli; Visto l'art. 14, comma 7, che, con riferimento al regime transitorio dei redditi di capitale e dei redditi diversi ivi previsto, stabilisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti sulle plusvalenze delle partecipazioni il cui valore di carico e' stato adeguato sulla base del valore di mercato alla data del 1 luglio 1998 e' versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998; Visto il comma 7-bis del predetto art. 14, introdotto dal decreto legislativo approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1998, il quale, con riferimento alla possibilita' concessa ai contribuenti di adeguare il costo di carico delle partecipazioni possedute alla data del 1 luglio 1998 in base al valore di mercato a tale data, attribuisce loro la facolta' di affidare agli intermediari l'applicazione dell'imposta sostitutiva determinata con i criteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, imposta che gli intermediari devono prelevare entro il mese di ottobre e devono versare entro il quindicesimo giorno del mese successivo; Visto l'art. 15, comma 6, che con riferimento al regime transitorio, stabilisce che l'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo sui fondi comuni puo' essere versata oltre che alla tesoreria provinciale dello Stato, anche al concessionario della riscossione; Considerata la necessita' di istituire appositi codicitributo per il versamento delle somme di cui alle premesse che precedono; Visto il decreto direttoriale 30 marzo 1998 con il quale e' stato approvato il modello di versamento unitario F24, da utilizzare dai contribuenti titolari di partita IVA, in sostituzione della modulistica di conto fiscale prevista dai decreti ministeriali del 30 dicembre 1993; Visti altresi' i decreti ministeriali 16 novembre 1989, 3 maggio 1991 e 25 settembre 1995, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, i modelli di versamento mediante bollettino di conto corrente postale mod. 11, mediante distinta di versamento mod. 8 al concessionario della riscossione e mediante delega alla banca, modello grafica di colore azzurro; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146; Decreta: Art. 1. 1. Per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovuta dai contribuenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e' istituito il seguente codicetributo: 1100 - imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate - art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 461/1997 - (lettera c), comma 1, art. 81 del TUIR). 2. Per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, sui redditi e sugli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da cbis) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovuta dai contribuenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e' istituito il seguente codice tributo: 1101 - imposta sostitutiva su plusvalenze, redditi e altri proventi per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, titoli, ecc. - art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 461/1997, comma 2, art. 5, - (lettere da cbis) a cquinquies, comma 1, art. 81 del TUIR). 3. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare la distinta mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, per il versamento al concessionario della riscossione, ovvero il modello di delega unica alla banca, grafica di colore azzurro, di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995. I titolari di redditi agrari, in quanto titolari di partita IVA, utilizzano invece il modello di versamento F24, effettuando il versamento presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca delegata. La predetta imposta e' corrisposta nei termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base a dichiarazione.