IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di certificati  di
credito  del  Tesoro,  con  l'osservanza delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge 19  luglio  1993,  n. 237,  con  cui  e' stabilito,  tra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il decreto-legge  23 maggio  1994, n.  307, convertito,  con
modificazioni,  nella legge  22  luglio 1994,  n.  457, recante,  fra
l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;
  Visto,  in particolare,  l'art.  5,  commi 1  e  1-bis, del  citato
decreto-legge  n.   307  del   1994,  con   cui  si   stabilisce  che
all'estinzione  dei  crediti   risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei  redditi, delle dichiarazioni  annuali dell'imposta
sul  valore aggiunto  e delle  dichiarazioni dei  sostituti d'imposta
relative agli interessi e ad  altri redditi da capitale, attinenti ai
periodi  d'imposta chiusi  entro  il 31  dicembre  1989, si  provvede
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia
fatta  richiesta  entro  il  30  settembre  1994,  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto,  altresi',   il  secondo   comma  dell'art.  5   del  citato
decreto-legge n. 307  del 1994, con cui si  stabiliscono le modalita'
di calcolo del rimborso, e si dispone che:
  il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995;
  l'importo massimo dell'emissione dei  titoli non puo' superare lire
10.000 miliardi;
  con   decreto   del  Ministro   del   tesoro   sono  stabilite   le
caratteristiche,  le modalita'  e  le procedure  di assegnazione  dei
titoli stessi;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione  dello Stato per l'anno  finanziario 1998, ed,
in particolare, l'art. 3, comma 5,  con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli  pubblici per l'anno stesso, al netto
di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 304 del 30 dicembre 1994,  con il quale,
in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994,
si e' provveduto a fissare le  caratteristiche dei titoli di cui alla
norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno
assegnati certificati di credito  del Tesoro ottennali, con godimento
1 gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le
modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove
si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi
per un  importo corrispondente all'ammontare complessivo  dei crediti
d'imposta  risultante dagli  elenchi dei  contribuenti trasmessi  dal
Ministero delle  finanze arrotondando, quando necessario,  al milione
inferiore l'importo di ciascun credito;
  Visto il proprio decreto n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario  n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n.  12 del 16
gennaio 1997  - serie generale,  come risulta modificato  dal decreto
ministeriale n. 178861 del 16  aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97  del 28 aprile 1997, con il  quale e' stata disposta,
per le  finalita' di cui all'art.  5 del citato decreto-legge  n. 307
del 1994, l'emissione di una  prima tranche di certificati di credito
del  Tesoro al  portatore, con  godimento 1  gennaio 1995,  di durata
ottennale, per l'importo di nominali L. 195.671.000.000;
  Visto  il decreto  ministeriale  n. 788675  del  30 dicembre  1996,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 7 del  10 gennaio  1997, con
cui, per le finalita' di cui alla citata normativa, e' stata disposta
una  ulteriore  emissione dei  suddetti  certificati  di credito  del
Tesoro  per l'importo  di nominali  lire 2.000  miliardi ed  e' stato
stabilito, fra l'altro, che:
  con successivi  decreti ministeriali, da emanarsi  sulla base degli
elenchi dei creditori d'imposta  che verranno trasmessi dal Ministero
delle finanze,  si provvedera'  all'assegnazione agli  aventi diritto
dei certificati suddetti;
  i medesimi  certificati di credito  sono rappresentati da  un unico
certificato provvisorio al portatore,  da depositarsi presso la Banca
d'Italia;   tale  certificato   sara'  poi   sostituito  dai   titoli
definitivi,   in   seguito   all'emanazione  dei   provvedimenti   di
assegnazione di cui sopra;
  Visto il  proprio decreto n.  179471 del 4 luglio  1997, pubblicato
nel supplemento ordinario  n. 145 alla Gazzetta Ufficiale  n. 166 del
18 luglio 1997 - serie  generale, come risulta modificato dal decreto
ministeriale n. 180249 del 22 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 1997, con il quale e' stata disposta,
a valere sul suddetto importo  di lire 2.000 miliardi, l'assegnazione
di una seconda tranche dei medesimi certificati di credito del Tesoro
per l'importo di nominali L. 1.996.400.000.000;
  Visto il proprio  decreto n. 472259 del 25  giugno 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 157 dell'8 luglio 1998, con  il quale e'
stata  disposta  l'emissione  di  una  quarta  tranche  dei  medesimi
certificati, per l'importo di nominali L. 1.767.840.000.000;
  Vista la lettera  in data 10 luglio 1998 con  la quale il Ministero
delle finanze, in attuazione dell'art.  5 del citato decreto-legge n.
307  del  1994,  ha  trasmesso  un  apposito  elenco,  facente  parte
integrante  del   presente  decreto,  riguardante  n.   15  creditori
d'imposta ai  sensi della  medesima disposizione legislativa,  per un
totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 1.536.171.000.000;
  Ritenuto,  pertanto, che  occorre  procedere  all'emissione di  una
quarta  tranche  dei  certificati  di cui  sopra,  per  l'importo  di
complessive  L.  1.536.171.000.000,  e  che contro  il  rilascio  dei
suddetti  titoli di  Stato  verra' versato  all'entrata del  bilancio
statale pari al controvalore dei titoli stessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 38  della  legge  30  marzo  1981, n.  119,  e
successive modificazioni,  e per le  finalita' di cui all'art.  5 del
decreto-legge  23 maggio  1994,  n. 307,  convertito  nella legge  22
luglio 1994,  n. 457, e'  disposta l'emissione di una  quarta tranche
dei certificati di credito del  Tesoro al portatore, per l'importo di
nominali L. 1.536.171.000.000, da  assegnare a contribuenti creditori
d'imposta, alle seguenti condizioni:
   durata: otto anni;
   godimento: 1 gennaio 1995;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2003;
  tasso  d'interesse semestrale:  variabile, da  determinarsi con  le
modalita' di cui all'art. 1  del decreto ministeriale del 22 dicembre
1994, citato nelle premesse.