IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 19 dicembre  1992, n. 488, in  materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20  ottobre  1995,  n.  527,
concernente  le  modalita'  e  le procedure  per  la  concessione  ed
erogazione delle  agevolazioni in  favore delle  attivita' produttive
nelle aree depresse del Paese;
  Visto il  decreto ministeriale del 31  luglio 1997, n. 319,  che ha
modificato  ed  integrato  il   richiamato  decreto  ministeriale  n.
527/1995  con  effetto dalle  domande  di  agevolazione presentate  a
decorrere dal 1997;
  Visto il  proprio decreto del  16 febbraio  1998 con il  quale, tra
l'altro,  e' stato  fissato il  termine ultimo  per la  presentazione
delle domande  per il  primo bando  semestrale del  1998 al  16 marzo
1998;
  Considerato che,  sulla base della tempistica  fissata dall'art. 6,
commi  2 e  3, del  decreto  ministeriale n.  527/1995, e  successive
modifiche e integrazioni, il  Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato deve formare le graduatorie delle domande istruite
con esito positivo dalle banche concessionarie per il primo bando del
1998  entro   il  quarto  mese   successivo  al  termine   finale  di
presentazione  delle  domande  fissato   con  il  richiamato  decreto
ministeriale del 16 febbraio 1998 e, quindi, entro il 16 luglio 1998;
  Considerato che  non e' stato ancora  perfezionato il provvedimento
di  assegnazione  delle  risorse   finanziarie  per  le  agevolazioni
industriali di cui alla legge n.  488/1992 per i due bandi semestrali
del 1998, necessario per la  formazione delle graduatorie relative al
medesimo anno;
  Ritenuto di dover assicurare al Ministero medesimo, successivamente
al perfezionamento  del suddetto provvedimento di  assegnazione delle
risorse  finanziarie, i  tempi  tecnici necessari  per la  formazione
delle graduatorie;
  Considerato  che   l'art.  6,  comma  3-bis,   del  citato  decreto
ministeriale  n. 527/1995,  e  successive  modifiche e  integrazioni,
prevede   che   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  al fine  di  garantire  la migliore  funzionalita'
degli interventi, possa  prorogare, per non piu' di  trenta giorni, i
termini di formazione delle graduatorie;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Il termine  di formazione delle graduatorie valido  per il primo
bando semestrale del 1998 della legge n. 488/1992, gia' fissato entro
il quarto  mese successivo al  termine finale di  presentazione delle
domande di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1998, e' prorogato
di trenta giorni.
  2. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 luglio 1998
                                                 Il Ministro: Bersani