Ai Ministeri
                                  Alle regioni
                                  Al dipartimento del territorio
                                  Al dipartimento delle dogane
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette e indirette
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Agli uffici provinciali IVA
                                  Agli uffici del registro
                                  All'Associazione  nazionali  comuni
                                  italiani (ANCI)
                                  All'Unione province italiane (UPI)
                                  Al  Consorzio   nazionale   tra   i
                                  concessionari   della   riscossione
                                  (CNC)
                                  All'Associazione          nazionale
                                  concessionari       del    servizio
                                  di       riscossione        tributi
                                  (Ascotributi)
                                  All'Automobile club d'Italia (ACI)
                                  Alla Societa' italiana degli autori
                                  ed editori (SIAE)
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle    Direzioni    centrali   del
                                  dipartimento delle entrate
  Come e' noto  l'art. 24, della legge 27 dicembre  1997, n. 449, ha,
tra  l'altro,  apportato le  seguenti  modifiche  ed integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
  art. 23  del decreto del  Presidente della Repubblica  n. 602/1973,
concernente l'esecutorieta' sul ruolo: e' stato previsto che il visto
di esecutorieta'  sui ruoli  da apporsi sul  riassunto riepilogativo,
che  ne  costituisce  parte integrante,  venga  apposto  direttamente
dall'ente ovvero dall'amministrazione che ha emesso il ruolo;
  art. 12  del medesimo  decreto del  Presidente della  Repubblica n.
602/1973, concernente  la formazione  ed il  contenuto dei  ruoli: e'
stabilito  che, a  partire  dal  mese di  settembre  1998, il  codice
fiscale del contribuente iscritto e' l'elemento essenziale del ruolo,
anche  ai  fini  della  corretta  apposizione  da  parte  degli  enti
impositori del visto di esecutorieta'.
  In ordine al  primo punto, come gia'  chiarito nel comunicatostampa
del 13 febbraio 1998, le  amministrazioni diverse dal Ministero delle
finanze ovvero gli enti impositori  titolari di entrate erariali che,
in ottemperanza alle citate disposizioni dell'articolo 24 della legge
27  dicembre  1997,  n.  449,  appongono  direttamente  il  visto  di
esecutorieta'   sui  ruoli   da  essi   formati,  devono,   altresi',
provvedere, solo nel caso si  tratti di ruoli erariali, all'invio del
riassunto  (con  relativo  visto   di  conformita')  alla  ragioneria
provinciale dello Stato, per il riscontro amministrativocontabile.
  Per completezza  di esposizione,  si ritiene utile  rammentare, con
riferimento ai ruoli emessi  dall'amministrazione finanziaria, che il
visto  di conformita'  sul riassunto  dei ruoli  deve essere  apposto
direttamente dall'ufficio finanziario che ha formato e reso esecutivi
i ruoli; lo stesso ufficio dovra' curare la trasmissione dei predetti
riassunti resi conformi alla  competente ragioneria provinciale dello
Stato.
  Per quanto attiene il secondo  punto, si chiarisce che la locuzione
"a partire dal  mese di settembre 1998" deve  essere interpretata nel
senso  che il  codice  fiscale  deve essere  inserito  nei ruoli  che
saranno  formati a  partire da  settembre 1998,  che hanno  quindi la
prima scadenza di riscossione il 10 novembre 1998.
  Pertanto,  gli enti  impositori dovranno  trasmettere al  Consorzio
nazionale  tra  i  concessionari  (CNC)   le  minute  dei  ruoli  con
l'indicazione dei dati anagrafici completi di:
  cognome, nome,  sesso, luogo e data  di nascita e, ove  in possesso
dell'ente, il codice fiscale per le persone fisiche;
  denominazione  e codice  fiscale o  partita I.V.A.  per le  persone
giuridiche.
  Nel caso di intestazione del  ruolo a piu' soggetti dovranno essere
indicati i dati anagrafici completi  ed il relativo codice fiscale di
almeno uno degli intestatari.
  Il  Consorzio   nazionale  tra   i  concessionari   provvedera'  ad
attribuire i codici fiscali eventualmente mancanti utilizzando i dati
presenti nell'anagrafe tributaria.
  Per  consentire  al  Consorzio  nazionale tra  i  concessionari  di
controllare o ricostruire, ove mancanti,  i codici fiscali, le minute
dei ruoli dovranno pervenire:
  almeno sessanta giorni prima dell'emissione del ruolo se inviati su
supporti magnetici;
  almeno settanta giorni prima dell'emissione del ruolo se inviati su
carta.
  Si precisa che le date di emissione dei ruoli sono: 15 febbraio, 15
luglio, 15 settembre, 15 dicembre.
  Il  Consorzio nazionale  tra i  concessionari, qualora  non sia  in
grado di individuare il codice fiscale per mancanza o inesattezza dei
dati  richiesti, escludera'  dalla formazione  dei ruoli  le relative
minute restituendole all'ente impositore.
  Le  minute dei  ruoli che,  alla data  odierna, fossero  gia' state
consegnate al  Consorzio nazionale  tra i concessionari  saranno, nel
piu' breve  tempo possibile, restituite  agli enti impositori  per la
verifica e  l'eventuale completamento  dei dati anagrafici  secondo i
criteri sopra illustrati.
  Per ulteriori  chiarimenti gli enti impositori  potranno rivolgersi
direttamente  alle sedi  periferiche  del Consorzio  nazionale tra  i
concessionari.
  Gli uffici e gli enti in  indirizzo sono pregati di dare la massima
diffusione al contenuto della  presente circolare, mentre i Ministeri
interessati  porteranno a  conoscenza  il contenuto  della stessa  ai
dipendenti  uffici  ed agli  enti  impositori  da loro  dipendenti  o
vigilati.
  Agli  uffici  del  dipartimento  delle entrate  la  presente  sara'
trasmessa mediante il servizio di documentazione tributaria.
                                           Il direttore generale
                                      del Dipartimento delle entrate
                                                  Romano