IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per
regolare  la  materia  degli  adempimenti dei datori di lavoro di cui
all'articolo  5-bis  del  regio  decretolegge  15 marzo 1923, n. 692,
convertito   dalla  legge  17  aprile  1925,  n.  473,  e  successive
modificazioni, inerenti gli obblighi di comunicazione del superamento
dell'orario  normale  di  lavoro,  in  attesa della definizione di un
compiuto intervento normativo in materia;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare disposizioni in materia di sostegno al reddito;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 luglio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
       Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario
  1. Nel periodo dal 19 luglio 1998 al 30 settembre 1998 continuano a
trovare applicazione, in caso di superamento delle 48 ore settimanali
di   lavoro,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  secondo  e  terzo
dell'articolo  5-bis  del  regio  decretolegge 15 marzo 1923, n. 692,
convertito   dalla  legge  17  aprile  1925,  n.  473,  e  successive
modificazioni e integrazioni.