IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n.  446 che prevede
l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina di tributi locali;
  Visto  in particolare,  l'art. 42,  comma 2,  del predetto  decreto
legislativo il quale ha  previsto l'istituzione a decorrere dall'anno
1998,  nello  stato  di  previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio   e  della   programmazione   economica  di   un  fondo   di
compensazione interregionale  alimentato dalle  eccedenze finanziarie
realizzate dalle regioni a  statuto ordinario secondo quanto previsto
dall'art. 41, comma 1;
  Visto il comma  4 del predetto art. 42 che  prevede che con decreto
del  Ministro  del  tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  di concerto  con il  Ministro delle  finanze, sentita  la
conferenza Statoregioni, sono  stabiliti i criteri e  le modalita' di
versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio
dello Stato per la riassegnazione  delle somme necessarie al Fondo di
compensazione  interregionale, anche  mediante trattenute  periodiche
delle  presumibili eccedenze  a  valere sugli  appositi conti  accesi
presso la Tesoreria centrale dello Stato;
  Visto  l'art.  42, comma  7,  del  citato decreto-  legislativo  n.
446/1997;
  Ritenuto  che  sia  necessario provvedere  alla  determinazione  di
quanto previsto dalle norme sopra indicate;
  Sentita la conferenza Statoregioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'ammontare  presunto delle  eccedenze annuali di  risorse delle
regioni   a  statuto   ordinario   derivanti   dal  maggior   gettito
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  calcolate  dal
Ministero delle finanze di concerto  con il Ministero del tesoro, del
bilancio  e della  programmazione economica  sulla base  dei dati  di
competenza trasmessi dalle altre amministrazioni interessate, secondo
i  criteri di  determinazione stabiliti  dall'art. 41,  comma 1,  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446, sono prelevate, in via
provvisoria entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dall'anno
1998, dal conto di Tesoreria centrale "IRAP-Erario" per il versamento
al  cap. 1187  dello stato  di previsione  dell'entrata del  bilancio
dello Stato.
  2. Alla riassegnazione  delle eccedenze di cui al comma  1 al fondo
di compensazione  interregionale si  provvede entro il  tetto massimo
delle  presunte  minori entrate  delle  regioni  a statuto  ordinario
calcolate dal  Ministero delle finanze  di concerto con  il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base
dei  dati   di  competenza  trasmessi  dalle   altre  amministrazioni
interessate  secondo  i  criteri   di  determinazione  stabiliti  dal
predetto art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  3.  La determinazione  definitiva  delle eccedenze  o delle  minori
entrate  delle  regioni  a  statuto ordinario  viene  effettuata  dal
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
entro il  30 settembre dell'anno  successivo a quello  di riferimento
sulla base  del gettito  dell'IRAP realizzato dalle  medesime regioni
giusta  comunicazione del  Ministero  delle finanze  che tiene  anche
conto dei dati trasmessi dalle altre amministrazioni interessate.
  4.  L'importo derivante  dalla  differenza tra  le eccedenze  delle
singole  regioni  calcolate  in  via  definitiva  rispetto  a  quelle
calcolate in via provvisoria  e' versato, ove necessario, all'entrata
del bilancio  dello Stato con le  modalita' indicate al comma  1, per
essere  riassegnato  al  Fondo di  compensazione  interregionale  per
concorrere   alla  regolazione   definitiva   delle  minori   entrate
registrate dalle regioni.