IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988 con il quale sono stati vietati la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un periodo di due anni, successivamente prorogato, da ultimo con il decreto ministeriale 26 settembre 1996; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998 concornente le modalita' di ricoversione dei pescatori gia' raccoglitori di datteri; Considerato che, successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto 27 gennaio 1998, e' stato individuato un numero limitato di imbarcazioni utilizzate anche per la raccolta dei datteri, tutte iscritte nei registri del compartimento marittimo di Castellammare di Stabia ed ivi esercitanti, quale attivita' prevalente, la raccolta del novellame di cozze da semina con l'utilizzo dell'attrezzo denominato "raschietto" oppure autorizzate allo svolgimento di "servizi d'appoggio ad attivita' di pesca sub professionale"; Considerata l'opportunita' di prevedere, per le predette imbarcazioni, la possibilita' di rimodificare la condizione del ritiro imposta dal decreto ministeriale 27 gennaio 1998 per la riconversione, determinante altresi' la cessazione dell'attivita' di raccolta del novellame da semina con conseguente ulteriore penalizzazione non rientrante nello spirito del decreto stesso, concepito come intervento socioeconomico compensativo della riduzione di reddito derivante dal divieto di raccolta dei datteri; Sentiti il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva della pesca marittima che, nella seduta del 22 maggio 1998, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: Al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 e' aggiunto il seguente articolo: Art. 2. 1. Gli armatori delle unita' da pesca di cui all'allegato B, abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio dell'attivita' di raccolta del novellame da semina con l'attrezzo denominato raschietto ovvero autorizzate ad effettuare servizi d'appoggio ad attivita' di pesca sub professionale possono presentare domanda, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti, al fine di conseguire l'autorizzazione all'uso degli attrezzi da posta. 2. La domanda, redatta su carta da bollo secondo lo schema in allegato A) e' presentata, seguente le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 1, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ovvero trasmessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 143