IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14 luglio 1965,  n. 963, modificata dalla  legge 25
agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il  regolamento di esecuzione della  predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
riguardante il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale 26  luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il decreto  ministeriale 20  agosto 1988  con il  quale sono
stati vietati la  pesca, la detenzione e il commercio  del dattero di
mare e del dattero bianco per un periodo di due anni, successivamente
prorogato, da ultimo con il decreto ministeriale 26 settembre 1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 gennaio  1998  concornente  le
modalita' di ricoversione dei pescatori gia' raccoglitori di datteri;
  Considerato che, successivamente all'entrata in vigore del predetto
decreto 27 gennaio  1998, e' stato individuato un  numero limitato di
imbarcazioni  utilizzate anche  per  la raccolta  dei datteri,  tutte
iscritte nei registri del compartimento marittimo di Castellammare di
Stabia ed  ivi esercitanti,  quale attivita' prevalente,  la raccolta
del  novellame  di  cozze  da  semina  con  l'utilizzo  dell'attrezzo
denominato  "raschietto"  oppure   autorizzate  allo  svolgimento  di
"servizi d'appoggio ad attivita' di pesca sub professionale";
  Considerata   l'opportunita'   di   prevedere,  per   le   predette
imbarcazioni,  la  possibilita'  di rimodificare  la  condizione  del
ritiro  imposta  dal decreto  ministeriale  27  gennaio 1998  per  la
riconversione, determinante altresi'  la cessazione dell'attivita' di
raccolta   del  novellame   da  semina   con  conseguente   ulteriore
penalizzazione  non  rientrante  nello spirito  del  decreto  stesso,
concepito come intervento socioeconomico compensativo della riduzione
di reddito derivante dal divieto di raccolta dei datteri;
  Sentiti  il  Comitato per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse biologiche del  mare e la Commissione  consultiva della pesca
marittima  che,  nella  seduta  del   22  maggio  1998,  hanno  reso,
all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
  Al decreto  ministeriale 27  gennaio 1998  e' aggiunto  il seguente
articolo:
                               Art. 2.
  1.  Gli armatori  delle  unita'  da pesca  di  cui all'allegato  B,
abilitate, ai sensi dell'art. 4 della  legge 17 febbraio 1982, n. 41,
all'esercizio dell'attivita' di raccolta  del novellame da semina con
l'attrezzo  denominato raschietto  ovvero  autorizzate ad  effettuare
servizi d'appoggio  ad attivita'  di pesca sub  professionale possono
presentare domanda, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti,
al  fine di  conseguire  l'autorizzazione all'uso  degli attrezzi  da
posta.
  2.  La domanda,  redatta su  carta da  bollo secondo  lo schema  in
allegato A) e' presentata, seguente le modalita' di cui ai commi 3, 4
e  5 del  precedente  art. 1,  entro sessanta  giorni  dalla data  di
pubblicazione  del presente  decreto, al  Ministero per  le politiche
agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ovvero
trasmessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
  Il  presente decreto  entra in  vigore il  giorno stesso  della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 12 giugno 1998
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 143