Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997 in materia di programmazione negoziata; Viste le convenzioni per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le societa' di servizi di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1998 e successive integrazioni; Considerato che il CIPE nella seduta del 9 luglio 1998 ha ritenuto di demandare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito comunicato per assicurare trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area contenuti nelle menzionate convenzioni; Comunica qui' di seguito le modalita' e i criteri per lo svolgimento delle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria per i patti territoriali e i contratti d'area: 1. ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA DEI PATTI TERRITORIALI 1.1. La societa' convenzionata svolge tutte le attivita' di assistenza e di supporto tecnico e amministrativo necessarie alla predisposizione di ciascun patto territoriale per il quale i soggetti promotori, a seguito della stipula del protocollo d'intesa di cui al punto 2.10.1, lettera a) della delibera CIPE, richiedano ed ottengano l'assenso del Ministero ad avvalersi della societa' stessa ai sensi e per le finalita' di cui al punto 2.10.1, secondo capoverso, della medesima delibera. 1.2. Tali attivita' sono rivolte a fornire le indicazioni e gli elementi necessari ad assicurare la rispondenza del patto territoriale ai requisiti stabiliti dalla delibera CIPE ai fini del relativo finanziamento, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) corretto inquadramento programmatico del patto territoriale, come tale intendendosi la coerenza complessiva del patto stesso e delle singole iniziative in esso contenute con le linee e i metodi, anche finanziari, di attuazione della programmazione regionale; b) validita' ed efficacia delle singole iniziative contenute nel patto territoriale in relazione agli obiettivi di sviluppo locale perseguiti, anche in termini di incremento complessivo dell'occupazione; c) coerenza ed integrazione, sia sul piano funzionale che su quello temporale, tra le diverse iniziative contenute nel patto territoriale; d) fattibilita' giuridica ed amministrativa del patto territoriale, anche attraverso l'inventario di tutti gli atti e le procedure occorrenti ai fini dell'avvio, della realizzazione e della entrata in funzione delle singole iniziative, nonche' l'inidividuazione di tutti i soggetti pubblici che, in quanto necessariamente coinvolti nell'attuazione del patto, dovranno essere chiamati a sottoscriverlo una volta approvato; e) completezza, concretezza e coerenza dell'insieme degli impegni ed obblighi di ciascuno dei soggetti chiamati a sottoscrivere il patto territoriale una volta approvato; f) compatibilita' del patto territoriale con uno sviluppo ecosostenibile, in termini sia di salvaguardia che di valorizzazione delle risorse ambientali. 1.3. Qualora i soggetti promotori ne facciano espressa richiesta al Ministero, ottenendone l'assenso, la societa' fornira' ai soggetti titolari dei singoli interventi previsti nel patto territoriale, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con gli stessi, e senza alcun onere sulla finanza di patto, supporto tecnico in ordine: a) alla progettazione, anche finanziaria, di interventi contenuti nel patto territoriale nei limiti consentiti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali ove applicabili; b) in alternativa a quanto previsto alla lettera a), all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali, ove applicabili, per l'affidamento di incarichi relativi sia alla progettazione che alla realizzazione di interventi previsti nel patto territoriale; c) al reperimento delle risorse finanziarie eventualmente occorrenti per la progettazione di interventi previsti nel patto territoriale anche attraverso il ricorso al Fondo rotativo per la progettualita' di cui all'art. 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 1.4. In relazione a ciascun patto territoriale per il quale sia intervenuto l'assenso del Ministero alla richiesta di assistenza tecnica, comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno ai soggetti promotori ed alla societa', quest'ultima predispone, entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'assenso, il programma operativo delle attivita' da svolgere con indicazione dei tempi previsti e delle risorse organizzative e professionali utilizzate per la sua attuazione. Nella richiesta di assenso alla assistenza tecnica, i soggetti promotori e la societa' convenzionata da questi prescelta, indicano i rispettivi rappresentanti ed eventuali sostituti nel comitato di verifica e coordinamento di cui al successivo punto 1.7. Nell'ambito della comunicazione dell'assenso all'assistenza tecnica il Ministero comunica altresi' la costituzione del comitato di verifica e coordinamento. Entro venti giorni a far data dal ricevimento della comunicazione dell'assenso, la societa' trasmette al Ministero e ai soggetti promotori il programma operativo delle attivita' da svolgere da sottoporre all'approvazione del comitato di verifica e coordinamento. Il termine anzidetto potra' essere prorogato, su motivata richiesta della societa', per ulteriori venti giorni, alla scadenza dei quali la mancata trasmissione del programma operativo determina l'automatica revoca dell'assenso comunicato dal Ministero. 1.5. Tenendo conto delle indicazioni e specificazioni operative richieste nella relazione finale sulle attivita' svolte, le proposte di programma operativo vanno presentate con il corredo di una serie di prospetti analitici, specifici e generale di riepilogo, articolati sui seguenti aspetti: l'indicazione delle diverse fasi in cui si articola l'attivita' di assistenza e dei tempi specifici e globali previsti, che di massima non potranno eccedere dieci mesi a partire dalla data di ricevimento dell'assenso; una descrizione quantitativa e funzionale delle figure impegnate nella struttura tecnicoorganizzativa specificamente dedicata all'assistenza, comprendente il numero e le figure professionali coinvolte e i tempi previsti per il loro impiego; una descrizione delle altre attivita' previste, con indicazione dei tempi e delle relative quantita'. 1.6. Lo stato di avanzamento del programma operativo e' verificato almeno ogni quindici giorni dal comitato di verifica e coordinamento, sulla base della documentazione trasmessa dalla societa' ai soggetti promotori e al Ministero. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente e comunque con cadenza trimestrale. 1.7. Il comitato di verifica e coordinamento e' composto da un rappresentante del Ministero, che lo presiede, da un rappresentante dei soggetti promotori e da un rappresentante della societa', e ad esso sono affidati compiti di verifica dello stato di avanzamento del programma operativo ed il coordinato svolgimento dello stesso. Il rappresentante della societa' e' escluso dall'esprimere il proprio parere ai fini dell'approvazione del programma operativo. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza il programma operativo si da' per non approvato. 1.8. Entro i termini previsti dal programma operativo la societa' predispone la relazione finale sulle attivita' svolte elaborato secondo lo schema predisposto dal Ministero, e lo trasmette, acquisito il parere del comitato di verifica e coordinamento, al Ministero e ai soggetti promotori. 1.9. Nel caso in cui vengano trasmessi all'istruttoria patti che non abbiano beneficiato dell'assistenza tecnica convenzionata con il Ministero, i soggetti promotori sono comunque tenuti a fornire alle societa' convenzionate per l'istruttoria una relazione articolata sui seguenti punti: a) sintetica esposizione della situazione socioeconomica della specifica area di intervento (squilibri e potenzialita' direttamente affrontati dal patto, quali ad esempio: livelli di reddito, dotazione infrastrutturale, mercato del lavoro, livello medio di istruzione nelle aree interessate, ecc.) delle finalita' generali perseguite (crescita, occupazione, ecc.) dei soggetti coinvolti (associazioni imprenditoriali e sindacali, singoli gruppi di imprenditori e associazioni locali portatori di interesse, rappresentanze di base di disoccupati e di lavoratori, istituzioni ed enti locali, societa' ed istituti di credito, societa' di sviluppo locale, ecc.); b) descrizione degli obiettivi individuati (ad esempio: riduzione della disoccupazione, utilizzo/emersione del lavoro sommerso, crescita dei flussi turistici, sviluppo e/o razionalizzazione della base produttiva del settore interessato, riduzione di diseconomie o sviluppo di economie esterne specifiche, anche di carattere ambientale, culturale, ecc.); c) indicazione delle linee di intervento specificamente individuate (investimenti produttivi, in infrastrutture, sul patrimonio naturale e storicoculturale, ecc.), e descrizione dei loro principali contenuti operativi e della loro coerenza con gli obiettivi; d) elencazione delle iniziative trasmesse in istruttoria e indicazione dei loro principali contenuti e delle loro principali caratteristiche economiche e realizzative (costi, occupazione, dimensione fisica, tempi e modalita' attuative), comprese quelle relative ad eventuali impatti ambientali; e) coerenza e integrazione (funzionale e temporale) tra le diverse iniziative e validita' complessiva del patto; f) indicazione della tempistica necessaria all'avvio, alla realizzazione ed all'entrata a regime degli investimenti. 1.10. Non potra' comunque essere ammesso all'istruttoria un complesso di iniziative che comporti un finanziamento a valere sulle risorse destinate dal CIPE eccedente del 20% il limite massimo previsto (cioe' da 100 a 120 miliardi di lire) e/o iniziative infrastrutturali per un importo superiore del 50% il relativo limite massimo (cioe' da 30 a 45 miliardi di lire). A tale scopo e' opportuno che la presentazione del patto in istruttoria sia accompagnata dalla lista delle iniziative secondo un ordine di preferenza, distinto tra iniziative produttive e infrastrutturali, predisposto dai soggetti promotori. 2. ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA PER I PATTI TERRITORIALI 2.1. All'istruttoria delle societa' convenzionate possono essere ammessi unicamente i patti territoriali corredati da: 1) richiesta di istruttoria sottoscritta dal soggetto responsabile, ove costituito, ovvero dal legale rappresentante del soggetto delegato da tutti i promotori; 2) copia del protocollo d'intesa del patto territoriale stipulato ai sensi e per gli effetti di cui al punto 2.10.1, lettera a), della delibera CIPE del 21 marzo 1997, corredato dalla seguente documentazione esplicativa del contenuto del patto: a) l'ambito territoriale di riferimento del patto con sintetica esposizione della relativa situazione socioeconomica; b) le specifiche finalita' di sviluppo locale individuate, con l'indicazione delle iniziative produttive e degli interventi infrastrutturali, coerenti con le finalita' di programmazione regionale, che si intendono realizzare, nonche' integrati tra di loro e coerenti con la validita' complessiva del patto; c) gli impegni assunti tra i soggetti pubblici per l'attuazione, ai sensi del punto 2.8 della delibera CIPE del 21 marzo 1997; d) gli impegni e gli obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori coinvolti; e) la stima di massima delle complessive risorse finanziarie occorrenti a valere su quelle destinate dal CIPE ai patti territoriali o su altre risorse statali, regionali, locali e comunitarie, nonche' i relativi piani temporali di avvio, realizzazione ed entrata a regime degli interventi; f) l'eventuale inserimento del patto in programmi di cooperazione regionale nordsud; g) l'indicazione del soggetto responsabile ovvero, se non ancora costituito, del soggetto delegato dai promotori; 3) i singoli progetti di investimento produttivo e interventi infrastrutturali, corredati dalla necessaria documentazione, nonche' dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante sulle modalita' prescelte per la percezione dell'agevolazione (ordinaria o sotto forma di credito d'imposta ex art. 7, della legge n. 449/1997); 4) specifica relazione finale trasmessa dalla Societa' di assistenza tecnica che ha svolto in favore del patto territoriale l'attivita' prevista ai sensi del punto 2.10.1, lettera b), della delibera CIPE 21 marzo 1997, eventualmente accompagnata dalla lista delle iniziative secondo l'ordine di preferenza di cui al precedente punto 1.10. Nel caso in cui vengano trasmessi all'istruttoria patti che non abbiano beneficiato dell'assistenza tecnica convenzionata con il Ministero, i soggetti promotori sono comunque tenuti a fornire la relazione di cui al precedente punto 1.9, eventualmente accompagnata dalla lista delle iniziative secondo l'ordine di preferenza di cui al precedente punto 1.10. 5) copia della documentazione comprovante il soddisfacimento dell'obbligo di comunicazione dell'iniziativa alla regione interessata, ai sensi del punto 2.3 della delibera CIPE; 6) l'impegno incondizionato di tutti i soggetti interessati a pervenire, nel caso di approvazione del patto territoriale, alla sua sottoscrizione entro sessanta giorni dall'approvazione stessa. 2.2. Il patto territoriale non puo' prevedere, a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE, l'utilizzo di somme superiori a 100 miliardi di lire. A1 finanziamento del medesimo patto, nei limiti per ciascun intervento, previsti dalla normativa del settore, possono inoltre concorrere, in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse comunitarie, statali, regionali e locali, per le quali sia accertata la disponibilita' da parte delle amministrazioni competenti. La quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali, determinata secondo i criteri e le modalita' della legge n. 488/1992, non puo' essere inferiore al 30% del relativo investimento. Fermo restando l'onere a carico dello Stato sopra indicato, possono, comunque, essere ammessi all'istruttoria della societa' convenzionata anche i patti territoriali che presentano richieste di finanziamento entro i limiti di cui al precedente punto 1.10, secondo capoverso. Ove a seguito dell'istruttoria svolta permanga il superamento di uno o di entrambi i predetti limiti e non sia stata predisposta la lista di cui al precedente punto 1.10, la societa' ne da' comunicazione ai soggetti promotori sospendendo l'istruttoria. Qualora i soggetti promotori non provvedano entro sessanta giorni da tale comunicazione ad adeguare il patto territoriale ai predetti limiti, la societa' conclude negativamente l'istruttoria dandone comunicazione al Ministero e ai soggetti promotori. Nel caso in cui sia stata predisposta la lista delle iniziative secondo l'ordine di preferenza di cui al precedente punto 1.10, qualora nel corso dell'istruttoria la societa' convenzionata verifichi l'inammissibilita' o rinuncia al finanziamento di una o piu' iniziative produttive e/o infrastrutturali, ne da' formale comunicazione al soggetto responsabile ovvero, se non ancora costituito, al soggetto delegato dai promotori e provvede direttamente ad istruire altra iniziativa produttiva e/o infrastrutturale individuata nella lista preventivamente predisposta dai soggetti promotori ai sensi del precedente punto 1.10, nel rispetto dell'ordine di preferenza evidenziato. 2.3. All'atto di ricevimento della domanda relativa a ciascun patto, e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento stesso, la societa' convenzionata trasmettera' al Ministero copia della stessa domanda protocollata. La Societa' convenzionata, verificata l'ammissibilita' della domanda, dara' comunicazione al Ministero dell'inizio dell'istruttoria entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Entro lo stesso termine la societa' convenzionata comunichera' al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le iniziative per le quali l'imprenditore abbia optato per l'agevolazione sotto forma di credito di imposta. Tutte le attivita' istruttorie dovranno essere svolte nel termine di novanta giorni dalla data di inizio dell'istruttoria. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, con comunicazione al Ministero, per non piu' di sessanta giorni, entro i quali devono essere presentate eventuali integrazioni delle documentazioni relative alle singole iniziative o interventi da parte dei soggetti beneficiari, sulla base delle indicazioni agli stessi fornite dalla societa' convenzionata. La Societa' fornira' al Ministero ogni eventuale documentazione richiesta. 2.4. L'istruttoria dei patti territoriali dovra' essere diretta a fornire motivati elementi di valutazione in ordine alla coerenza, sul piano sia funzionale che temporale, delle diverse iniziative proposte alle finalita' ed agli obiettivi del patto, anche con riferimento ai programmi di cooperazione regionale Nord-Sud, di cui all'art. 1, comma 73, della legge n. 549/1995, nonche' al rispetto dei limiti di finanziamento di cui al punto 2.9, lettere a) e c), della delibera CIPE del 21 marzo 1997. Oltre alla valutazione della coerenza del patto nel suo complesso, dovra' essere svolta l'istruttoria delle singole iniziative imprenditoriali e dei singoli interventi infrastrutturali pubblici sulla base dei criteri sotto riportati. A) Istruttoria singole iniziative imprenditoriali. Sono ritenute ammissibili ai finanziamenti le iniziative proposte da imprese operanti nei settori ammessi dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni e dalle successive disposizioni attuative, nonche' dall'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o da altri regimi di aiuto nazionale o regionale previsti per i settori di cui al punto 2.1 della delibera CIPE del 21 marzo 1997 e approvati dalla U.E. Per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge n. 488/1992 e successive modificazioni e integrazioni e dalle relative disposizioni applicative. Ai fini della decorrenza dell'ammissibilita' delle spese, fermo restando quanto previsto per le iniziative disciplinate dalla legge n. 488/1992, il termine di riferimento e' quello relativo alla data di inizio dell'istruttoria comunicata al Ministero ai sensi del precedente punto 2.3, secondo capoverso. Sono ammesse alle agevolazioni anche le spese per beni acquisiti tramite locazione finanziaria, purche' il bene oggetto di locazione venga utilizzato dall'impresa durante tutto il periodo di realizzazione dell'investimento e fermo restando il vincolo quinquennale di destinazione del bene stesso all'investimento agevolato. Le spese ammesse ad agevolazione a tale titolo sono pertanto quelle relative ai canoni pagati dall'impresa durante il periodo di realizzazione dell'investimento, al netto di interessi, spese ed eventuali quote riferite alla manutenzione e all'assistenza tecnica contenute nel canone. Ai fini dell'erogazione del contributo relativa alla parte acquisita tramite locazione finanziaria, e' sufficiente che l'ammontare dei canoni (al netto dell'IVA) pagati fino alla data dell'erogazione sia non inferiore al 30% del costo dei beni oggetto dell'agevolazione. A tal fine la societa' di locazione finanziaria rilascera' all'impresa beneficiaria apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei canoni, con la specificazione di cui sopra, (al netto dell'IVA) pagati alla data. Le spese stesse dovranno essere sostenute entro il termine di quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria del patto territoriale. In relazione alla prevista tempistica degli investimenti, l'erogazione delle agevolazioni potra' avvenire in 2, 3, 4 quote annuali di pari importo. Il livello dell'apporto dei mezzi propri da parte dell'impresa, da dimostrare all'atto della richiesta di ogni singola erogazione delle agevolazioni, resta stabilito nei termini di cui al punto 2.9, lettera d), della delibera CIPE. La parte descrittiva del business plan, cosi' come previsto nella documentazione richiesta, dovra' contenere espressamente l'indicazione sulla funzionalita' e coerenza dell'iniziativa alle finalita' e agli obiettivi del patto al suo complesso. Le domande relative alle iniziative imprenditoriali saranno presentate sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e corredate della documentazione e delle dichiarazioni richieste, utilizzando l'apposito modulo in originale reso disponibile presso le Societa' convenzionate per l'istruttoria. B) Istruttorie relative a interventi infrastrutturali. Potranno essere istruiti unicamente interventi: a) strettamente funzionali alle finalita' e agli obiettivi del Patto territoriale; b) proposti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed ubicati nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea, obiettivi 1, 2 e 5 b, nonche' in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.C del trattato di Roma; c) per i quali venga predeterminato il soggetto gestore ed il soggetto destinatario delle opere pubbliche, a norma delle disposizioni vigenti. Ai fini della verifica del limite di cui al punto 2.9, lettere a) e c), della delibera CIPE del 21 marzo 1997 saranno considerate ammissibili al finanziamento, totale o parziale, solo le tipologie d'investimento che corrispondono alle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994. I progetti, ai fini del completamento dell'istruttoria, dovranno essere costituiti dagli elaborati previsti dall'art. 16, comma 4, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni e riportati nell'apposita scheda di sintesi, utilizzando l'apposito modulo in originale reso disponibile presso le Societa' convenzionate per l'istruttoria, nonche' corredati dal quadro delle esigenze cosi' come definito dall'articolo 16, comma 3, della medesima legge e dalla documentazione richiesta. I singoli progetti dovranno essere accompagnati da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, da cui risulti la conformita' dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative regionali di settore e dalla pianificazione regionale. Nel caso di progetti proposti da amministrazioni ed enti pubblici i costi di investimento ammissibili sono comprensivi dell'IVA, fatta salva la successiva restituzione delle relative poste in caso di mancato utilizzo ai sensi della vigente normativa fiscale. 2.5. La societa' convenzionata, effettuata l'istruttoria, trasmette al Ministero una relazione istruttoria conclusiva, utilizzando l'apposito schema, contenente i seguenti aspetti: Per le iniziative imprenditoriali: a) informazioni generali sull'iniziativa; b) capacita' imprenditoriale del proponente e affidabilita' nella realizzazione dell'iniziativa; c) consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa o, nel caso di impresa di nuova costituzione, dei soggetti che ne siano i promotori; d) validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla dimensione degli investimenti, alla redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario, con particolare evidenza della tempestivita' e della adeguatezza dei mezzi propri; e) funzionalita' e coerenza dell'iniziativa alle finalita' ed agli obiettivi del patto; f) caratteristiche rilevanti di compatibilita' con lo sviluppo ecosostenibile; g) eventuali investimenti agevolati preesistenti alla data di inizio dell'istruttoria e solo se collegati all'iniziativa e significativi per la sua realizzazione; h) sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni; i) ammissibilita' delle spese e congruita' dei costi; j) pertinenza e coerenza del piano finanziario di copertura degli investimenti e dell'impiego dei mezzi propri; k) attendibilita' dei tempi dichiarati di avvio a realizzazione, ultimazione e di entrata a regime e coerenza con i tempi di realizzazione del Patto; l) elencazione degli atti necessari all'avvio, alla realizzazione, all'ultimazione ed all'entrata a regime degli investimenti. Per le iniziative infrastrutturali: a) natura pubblica dei soggetti che propongono gli interventi (art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109/1994), applicabilita' della disciplina vigente sugli appalti pubblici, localizzazione nelle zone ammesse dalla normativa sulle aree depresse; b) individuazione del soggetto destinatario delle opere e del soggetto gestore; c) validita' tecnicoeconomica in riferimento alle dimensioni fisiche e finanziarie dell'intervento, tramite una verifica degli indicatori fisici, economici, finanziari e tecnicoamministrativi, mirata anche al riscontro della cantierabilita' dichiarata; d) funzionalita' e coerenza dell'intervento alle finalita' e agli obiettivi del patto e benefici economici perseguiti; e) caratteristiche rilevanti per la compatibilita' con uno sviluppo ecosostenibile (compatibilita' o impatto); f) equilibrio del piano finanziario dell'investimento, con particolare riferimento alle modalita' di utilizzo delle altre fonti (pubbliche, private o comunitarie); g) sussistenza delle condizioni amministrative e programmatiche necessarie alla realizzazione dell'intervento, con indicazione delle eventuali condizioni di realizzabilita' e di accordi tra i soggetti pubblici interessati; h) equilibrio economico della gestione, con particolare riferimento alle fonti di copertura ed alla loro disponibilita'; i) attendibilita' dei tempi dichiarati di cantierabilita' e di realizzazione e coerenza con i tempi di realizzazione del patto; j) elencazione degli atti necessari all'avvio, alla realizzazione e all'entrata in regime degli investimenti; k) eventuali condizioni cui i singoli interventi devono sottostare per garantire la realizzabilita' dell'iniziativa, anche ai fini dell'accordo di soggetti pubblici, di cui al punto 2.8 della delibera CIPE del 21 marzo 1997. Per l'individuazione della coerenza complessiva del patto: a) capacita' di promozione dello sviluppo locale, coerenza tra gli obiettivi perseguiti ed eventuale raccordo con la programmazione regionale; b) capacita' ed affidabilita' del soggetto responsabile, ove gia' individuato; c) capacita' imprenditoriale o tecnicoamministrativa dei soggetti attuatori delle iniziative produttive o degli interventi infrastrutturali; d) coerenza degli impegni gia' assunti e fattibilita' degli impegni da assumere da parte di firmatari del protocollo d'intesa per l'attuazione del patto. 2.6. Entro i termini previsti dal precedente punto 2.3 la societa' consegnera' al Ministero le risultanze dell'istruttoria, indicandone specificamente l'esito, trasmettendo quanto segue: a) il modulo di domanda di istruttoria del patto; b) la relazione istruttoria conclusiva, comprensiva di quelle relative a ciascuna iniziativa imprenditoriale, a ciascun intervento infrastrutturale e a quella complessiva di coerenza al patto; c) l'elenco delle iniziative e degli interventi per singolo patto territoriale, con l'indicazione, per ciascuna iniziativa ed intervento, della denominazione dei soggetti proponenti, dell'importo complessivo delle spese ritenute ammissibili, dell'importo delle agevolazioni, della nuova occupazione e di quella mantenuta e della validita' tecnicoeconomica; d) l'elenco delle iniziative e degli interventi con esito istruttorio negativo, con l'indicazione del motivo di non ammissione; e) tempi e modalita' di realizzazione del patto, piano temporale di spesa e piano finanziario del patto; f) descrizione delle eventuali modificazioni intervenute (rispetto a quanto e' emerso dalla assistenza tecnica o rispetto alla presentazione della domanda) sulla coerenza complessiva del patto a seguito dell'istruttoria. 2.7. Il Ministero, approvato con decreto il patto da stipulare, ne da' comunicazione al soggetto responsabile ovvero, ove non costituito, al soggetto delegato dai soggetti promotori. 2.8. Con esclusione delle imprese che abbiano optato per l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta e fermo restando le disposizioni previste al punto 2.11 della delibera CIPE del 21 marzo 1997 e nel decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1997, relative alle erogazioni dei finanziamenti, prima dell'erogazione dell'ultimo rateo del finanziamento previsto per ciascuna iniziativa ed intervento, la societa' convenzionata dovra' verificare la documentazione finale di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento predisposta dal soggetto responsabile del patto. Tale documentazione di spesa sara' costituita: a) per le iniziative imprenditoriali, dalle specifiche relazioni finali di spesa corredate della documentazione e delle dichiarazioni previste dalle disposizioni normative e procedurali che regolano le iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992, e successive modifiche ed integrazioni; b) per gli interventi infrastrutturali pubblici, dalle relazioni finali di spesa redatte dai soggetti attuatori dei progetti finanziati e corredate dal certificato di collaudo approvato, ai sensi della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni. Tali documentazioni dovranno essere integrate da eventuali prescrizioni stabilite dal decreto di approvazione del patto territoriale o da protocolli aggiuntivi. 2.9. Sulla base della documentazione finale di spesa, predisposta dal soggetto responsabile, la societa' convenzionata: a) attestera' al Ministero di essere in possesso delle dichiarazioni debitamente compilate; b) esaminera' e verifichera' la completezza e la pertinenza delle documentazioni di spesa prodotte, la corrispondenza degli investimenti realizzati con quelli finanziati, l'ammissibilita' e congruita' delle spese sostenute. La verifica delle documentazioni finali di spesa di ciascun investimento sara' effettuata entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale trasmessa dal soggetto responsabile. Sulla base delle relazioni semestrali' sullo stato di attuazione del patto territoriale, predisposto dal soggetto responsabile ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Ministero potra' richiedere alla societa' convenzionata l'effettuazione sulle singole iniziative o interventi, di verifiche analoghe a quelle previste per la certificazione della spesa finale, da espletarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Le attivita' di verifica di cui al presente punto daranno luogo ad apposite relazioni, da trasmettere entro i termini sopra indicati al Ministero e alla Cassa depositi e prestiti, nelle quali verra' tra l'altro segnalata ogni eventuale difformita' rilevata nell'utilizzo dei finanziamenti concessi rispetto all'iniziativa o intervento positivamente istruito. 3. CONTRATTI D'AREA 3.1 Per quanto riguarda le iniziative imprenditoriali e infrastrutturali comprese nei contratti d'area si applicano, per quanto compatibili, i criteri indicati alle lettere A) e B) del precedente punto 2.4 del presente comunicato.