Dal 21 luglio  1998 e' pagabile presso le  banche sottoindicate, la
cedola  n. 18  d'interesse relativa  al trimestre  21 aprile  1998-20
luglio 1998 del prestito 1994-2004 indicizzato di nominali lire 1.000
mld  (UIC  50816)  nella  misura  del  1,4%,  al  lordo  dell'imposta
sostitutiva del 12,50%:
  Istituto bancario San  Paolo di Torino S.p.a.;  Banca nazionale del
lavoro S.p.a.; Banco di Napoli S.p.a.; Banco di Sicilia S.p.a.; Banco
di  Sardegna  S.p.a.;  Monte  dei Paschi  di  Siena  S.p.a.;  Credito
italiano S.p.a.; Banca  di Roma S.p.a. (gruppo Cassa  di risparmio di
Roma);  Banca  commerciale italiana  S.p.a.;  Cassa  di risparmio  di
Calabria e Lucania S.p.a.; Banca  popolare di Novara S.p.a.; Istituto
di  credito  delle casse  di  risparmio  italiane -  Banca  nazionale
dell'agricoltura S.p.a.;  Cassa di risparmio delle  province lombarde
S.p.a.; Rolo banca  S.p.a.; Banca Fideuram S.p.a.;  Banca popolare di
Sondrio S.c.r.l.; Credito artigiano S.p.a.
   Si comunica inoltre che:
  il tasso di  interesse trimestrale lordo posticipato  per la cedola
n.  19, pagabile  dal 21  ottobre  1998, resta  fissato nella  misura
dell'1,3% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi
saranno  indicizzati  al  Rome  Interbank Offered  Rate  a  tre  mesi
(RIBOR). La  quotazione del RIBOR sara'  rilevata dalle pubblicazioni
effettuate  a  cura  ATIC-MID   sulle  pagine  del  circuito  Reuters
(attualmente  RIBO), nonche'  sui principali  quotidiani economici  a
diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando
il  tasso  trimestrale  equivalente  calcolato  secondo  la  seguente
formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% piu' vicino:
                   T = (RIBOR + 1)      (0,25) - 1
  dove  T e'  il  tasso  trimestrale equivalente  e  RIBOR e'  quello
rilevato il quarto  giorno lavorativo antecedente il  primo giorno di
godimento  della  cedola (21  gennaio,  21  aprile,  21 luglio  e  21
ottobre).
  N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato
sono  da  intendersi a  tutti  gli  effetti  debito dello  Stato;  la
Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  ne  effettua  la  gestione  in  nome,
nell'interesse e per  conto del Ministero del tesoro,  del bilancio e
della programmazione  economica, ai  sensi del decreto  del Ministero
del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.