IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste  le  regole 38  e  39  del  capitolo III,  della  convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74
(83)), come emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio 1980, n.
313;
  Vista al risoluzione IMO A. 689  (17) adottata il 6 novembre 1991 e
successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3  della legge 28 gennaio 1994, n.  84 come modificata
dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito, con
modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista  l'istanza in  data 12  marzo 1998  della societa'  Eurovinil
S.p.a., con sede Grosseto (Grosseto), via Genova 3 intesa ad ottenere
la dichiarazione  di "Tipo approvato"  per la zattera  di salvataggio
gonfiabile di tipo ammainabile denominata "Surviva 37 DL";
  Vista la  nota in data 10  giugno 1998 della ditta  RFD Limited con
sede Dunmurry  Belfast BT17 9AF (Irlanda  del Nord), con la  quale ha
nominato  quale  proprio  rappresentante  per  l'Italia  la  societa'
Eurovinil S.p.a. con sede Grosseto (Grosseto), via Genova 3;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano  navale, hanno  avuto esito  positivo, come  da rapporto  n.
97-DG-90-TA, in  data 25  febbraio 1998,  trasmesso in  allegato alla
suddetta istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarata  di  "Tipo  approvato"  la  zattera  di  salvataggio
gonfiabile di tipo ammainabile denominata "Surviva 37 DL", fabbricata
dalla   ditta  RFD   Limited  (Irlanda   del  Nord)   del  quale   e'
rappresentante in Italia la societa' Eurovinil sopracitata.
  La  predetta   zattera  d'emergenza  dovra'  essere   costruita  in
conformita' al prototipo sottoposto  agli accertamenti tecnici citati
in  premessa;  nessuna  modifica  potra' essere  apportata  senza  la
preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione commerciale  della zattera di  salvataggio gonfiabile
di tipo ammainabile: "Surviva 37 DL";
   capacita' massima: 37 persone;
   altezza massima d'installazione: 25 mt.
  marchio   "Tipo  approvato   ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione" ai  sensi della Solas 74  (83) e risoluzione IMO  A. 689
(17);
   numero e data del presente decreto d'approvazione.