IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Visto l'annesso  10 del  codice di  sicurezza delle  unita' veloci,
approvato dall'IMO con  risoluzione MSC 36 (63) e  resa esecutiva dal
capitolo X della convenzione (SOLAS 74), come emendata;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza  presentata in data  27 maggio 1998  dalla societa'
Eurovinil  S.p.a.,  con  sede  in Grosseto,  nella  sua  qualita'  di
rappresentante  della  RFD  Limited  (Irlanda) con  la  quale  chiede
l'ottenimento della  dichiarazione di "Tipo approvato"  della zattera
di  salvataggio  aperta  gonfiabile di  tipo  reversibile  denominata
"Ferryman 50" avente  la portata massima di 50  persone ed installata
ad un'altezza massima di 18 mt dal livello del mare;
  Considerato che  gli accertamenti effettuati dal  Registro italiano
navale direzione generale  di Genova hanno avuto  esito positivo come
da relazione tecnica  n. 97-DG-89-TA in data 7  aprile 1998, allegato
all'istanza del 27 maggio 1998.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarata di "Tipo approvato"  la zattera di salvataggio aperta
gonfiabile  di  tipo reversibile  denominata  "Ferryman  50" per  una
capacita' massima di  50 persone ed installata  ad un'altezza massima
di 18  mt dal livello del  mare, fabbricata dalla ditta  RFD Limited,
rappresentata in Italia  dalla societa' Eurovinil S.p.a.,  con sede e
stabilimento di produzione in Grosseto.
  La  predetta  zattera dovra'  essere  costruita  in conformita'  al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa;
nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo comando generale.
  Il contenitore in  cui ciascuna zattera e'  racchiusa dovra' essere
marcato come previsto dalla regola 4.2 dell'annesso 10 del codice HSC
ed inoltre  in modo  chiaro, indelebile e  permanente con  i seguenti
elementi d'individuazione:
  marchio  e  nominativo  del  fabbricante e  del  rappresentante,  o
fornitore, in Italia;
  denominazione  commerciale della  zattera di  salvataggio "Ferryman
50";
  marchio: "Tipo approvato Ministero dei trasporti e navigazione";
   portata massima di 50 persone;
   numero e data del presente decreto.