IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Visto l'annesso 10 del codice di sicurezza delle unita' veloci, approvato dall'IMO con risoluzione MSC 36 (63) e resa esecutiva dal capitolo X della convenzione (SOLAS 74), come emendata; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza presentata in data 27 maggio 1998 dalla societa' Eurovinil S.p.a., con sede in Grosseto, nella sua qualita' di rappresentante della RFD Limited (Irlanda) con la quale chiede l'ottenimento della dichiarazione di "Tipo approvato" della zattera di salvataggio aperta gonfiabile di tipo reversibile denominata "Ferryman 50" avente la portata massima di 50 persone ed installata ad un'altezza massima di 18 mt dal livello del mare; Considerato che gli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale direzione generale di Genova hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-89-TA in data 7 aprile 1998, allegato all'istanza del 27 maggio 1998. Decreta: Art. 1. E' dichiarata di "Tipo approvato" la zattera di salvataggio aperta gonfiabile di tipo reversibile denominata "Ferryman 50" per una capacita' massima di 50 persone ed installata ad un'altezza massima di 18 mt dal livello del mare, fabbricata dalla ditta RFD Limited, rappresentata in Italia dalla societa' Eurovinil S.p.a., con sede e stabilimento di produzione in Grosseto. La predetta zattera dovra' essere costruita in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale. Il contenitore in cui ciascuna zattera e' racchiusa dovra' essere marcato come previsto dalla regola 4.2 dell'annesso 10 del codice HSC ed inoltre in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'individuazione: marchio e nominativo del fabbricante e del rappresentante, o fornitore, in Italia; denominazione commerciale della zattera di salvataggio "Ferryman 50"; marchio: "Tipo approvato Ministero dei trasporti e navigazione"; portata massima di 50 persone; numero e data del presente decreto.