IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il  decreto legislativo  17 marzo  1995, n.  230, concernente
l'attuazione delle direttive Euratom  80/836, 84/466, 84/467, 89/618,
90/641 e 92/3 in materia  di radiazioni ionizzanti, ed in particolare
l'art. 110, comma 5;
  Visto  il  proprio  decreto  21  febbraio  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997, concernente le lineeguida
per    l'accertamento     e    l'acquisizione     delle    conoscenze
radioprotezionistiche per  il personale  medico che  svolge attivita'
specialistica  di radiodiagnostica,  di  radioterapia  e di  medicina
nucleare    nonche'    attivita'    radiodiagnostica    complementare
all'esercizio clinico ivi compresa  quella in campo odontoiatrico, ed
in particolare l'art. 1, comma 5;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  e  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  21
febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo
1997,  concernente titoli  di studio  e qualificazioni  professionali
richiesti per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della
radioterapia,  della  medicina  nucleare  nonche'  per  le  attivita'
diagnostiche  complementari all'esercizio  clinico  e  per quelle  di
competenza del fisico specialista;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  e  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  21
febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo
1997, concernente modalita' per l'acquisizione di adeguate conoscenze
radioprotezionistiche nell'ambito  dei corsi di laurea  in medicina e
chirurgia e in  odontoiatria e protesi dentaria nonche'  dei corsi di
specializzazione   in  radiodiagnostica,   radioterapia  e   medicina
nucleare;
  Vista la direttiva 97/43 Euratom  del 30 giugno 1997 riguardante la
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti connesse a  esposizioni mediche e che  abroga la direttiva
84/466 Euratom;
  Visti  i  decreti del  Ministro  dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.  88 del 19 luglio 1995 e
n.   148   dell'11    settembre   1996,   concernenti   modificazioni
dell'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Sentito  il  Comitato  di  coordinamento degli  interventi  per  la
radioprotezione dei  lavoratori e della popolazione,  di cui all'art.
21 del  decreto del  Presidente della Repubblica  31 luglio  1980, n.
619;
  Acquisito il parere della conferenza  permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La durata  ed i contenuti dei corsi  di formazione professionale
in  materia  di  radioprotezione per  il  personale  medicochirurgico
addetto all'esercizio  professionale specialistico  della radiologia,
della radioterapia e della medicina nucleare sono quelli specificati,
per ciascuna categoria,  agli allegati 1, 2, 3  del presente decreto,
di cui costituiscono parte integrante.