IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, ed in particolare l'art. 110, comma 5; Visto il proprio decreto 21 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997, concernente le lineeguida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attivita' specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonche' attivita' radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico, ed in particolare l'art. 1, comma 5; Visto il decreto del Ministro della sanita' e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997, concernente titoli di studio e qualificazioni professionali richiesti per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonche' per le attivita' diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista; Visto il decreto del Ministro della sanita' e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997, concernente modalita' per l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nonche' dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare; Vista la direttiva 97/43 Euratom del 30 giugno 1997 riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466 Euratom; Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 19 luglio 1995 e n. 148 dell'11 settembre 1996, concernenti modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Sentito il Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Decreta: Art. 1. 1. La durata ed i contenuti dei corsi di formazione professionale in materia di radioprotezione per il personale medicochirurgico addetto all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare sono quelli specificati, per ciascuna categoria, agli allegati 1, 2, 3 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.