IL MINISTRO DELEGATO PER LO SPETTACOLO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
1996, n. 483;
  Vista  la  circolare  30  gennaio  1997,  n. 1/97, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  34  dell'11  febbraio  1997,  recante: "Note
interpretative   in  applicazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  9  agosto  1996,  n.  483,  in  materia  di
contributi  sugli  interessi  relativi  a  finanziamenti  concessi su
sovvenzioni statali ad attivita' musicali e teatrali di prosa";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31
maggio  1996  con  il  quale  al  Ministro  Valter  Veltroni e' stato
delegato l'esercizio delle funzioni in materia di spettacolo;
  Ritenuto  di  dover modificare il citato decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  9  agosto 1996, n. 483, al fine di renderlo
maggiormente aderente al dettato dell'articolo 4 del decreto-legge n.
97 del 1995, anche alla luce delle prime risultanze applicative;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 263 del 7 maggio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996,
n.  483 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo
4   del   decreto-legge   29  marzo  1995,  n.  97,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino
delle  funzioni  in  materia  di  turismo,  spettacolo  e sport) sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  comma  1,  le  parole "su sovvenzioni" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "in relazione a sovvenzioni", e dopo la
parola  "statali"  sono  inserite  le  seguenti:  "e di enti pubblici
territoriali";
    b)   all'articolo   2,   comma   1,   primo  periodo,  le  parole
"operativita'   della   cessione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1";
    c) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
      "1.   Gli  enti,  le  associazioni,  i  privati  che  intendono
beneficiare  del  contributo devono inviare, per il tramite dell'ente
finanziatore,  nel  termine  indicato al comma 3, apposita domanda al
gestore  del fondo, allegando copia dell'atto idoneo a dimostrare che
il finanziamento e' relativo alle sovvenzioni di cui all'articolo 1";
    d)  nel  comma  3  dell'articolo  3  le  parole "per ogni singola
cessione",   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "per  ogni  singola
operazione di finanziamento di cui all'articolo 1".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 6 giugno 1998
                               Il Ministro delegato per lo spettacolo
                                              Veltroni
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
               Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 335
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina    dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri", e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            - Il  testo dell'art.   4 del   decreto-legge 29    marzo
          1995,    n. 97, convertito, con  modificazioni, dalla legge
          30 maggio 1995,  n. 203, recante: "Riordino delle  funzioni
          in materia di turismo, spettacolo e sport", e' il seguente:
            "Art.  4    (Gestione  dei  finanziamenti   erogati dallo
          Stato). -  1. A decorrere dal 1   gennaio  1994,  il  Fondo
          istituito  dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio
          1983,    n.  182,  ed incrementato ai sensi della legge  13
          luglio 1984, n.   311, e  dell'art.  13,    comma  secondo,
          lettera  d),  della  legge  30  aprile    1985,  n. 163, e'
          utilizzato  per  la  corresponsione  di  contributi   sugli
          interessi  relativi  a finanziamenti concessi  dalla  Banca
          nazionale    del    lavoro    -  Sezione     di     credito
          cinematografico  e teatrale S.p.a. o  da altre banche, enti
          o societa' finanziarie legalmente  costituite,  a    favore
          delle  attivita'  musicali  e  delle  attivita' teatrali di
          prosa. Per l'affidamento della  gestione  del  Fondo,    si
          applicano  le    disposizioni  di cui all'art.   27, ultimo
          comma, della legge  4 novembre 1965, n. 1213,    introdotto
          dall'art.  7 del    decreto-legge  14   gennaio  1994,   n.
          26,   convertito,  con modificazioni, dalla legge  1  marzo
          1994, n. 153.
            2.    Con   decreto del   Presidente   del  Consiglio dei
          Ministri,   di concerto con il   Ministro  del  tesoro,  da
          emanarsi    entro  quattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura   dei
          contributi    e  le   modalita' ed i   termini per  la loro
          corresponsione".
            - Il  decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri
          9  agosto  1996,  n.    483,  reca:  "Regolamento   recante
          disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 29
          marzo  1995,  n.  203,  recante  riordino delle funzioni in
          materia di turismo, spettacolo e sport".
           Nota all'art. 1:
            - Si  riporta il  testo degli  articoli 1,   2 e   3  del
          decreto  del  Presidente  del    Consiglio dei   Ministri 9
          agosto   1996,  n.    483,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
            "Art.  1 (Misura  del contributo  sugli interessi).  - 1.
          Il  fondo istituito dall'art. 2,  comma quarto, della legge
          10  maggio 1983, n.  182, ed incrementato, ai  sensi  della
          legge  13  luglio  1984,  n.  311,  e  dall'art.  13, comma
          secondo, lettera  d), della legge 30 aprile 1985,  n.  163,
          e'  utilizzato  annualmente,    a  favore  delle  attivita'
          musicali e delle attivita' teatrali di prosa,  dalla  Banca
          nazionale  del lavoro - Sezione  di credito cinematografico
          e teatrale S.p.a.,  tramite la corresponsione di contributi
          fino al   50% degli  interessi  relativi  ai  finanziamenti
          concessi  in    relazione a sovvenzioni statali   e di enti
          pubblici   territoriali, assegnate    per    le    medesime
          attivita'      dalla   stessa      Sezione   di     credito
          cinematografico e  teatrale   o da   altre banche,  enti  o
          societa'    finanziarie  legalmente  costituite  e iscritte
          nell'elenco generale   di cui all'art.    106  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993,  n. 385, recante  testo unico
          delle leggi  in materia bancaria e creditizia".
            "Art.  2 (Durata del contributi sugli interessi). - 1. Il
          contributo sugli  interessi, di   cui alle   operazioni  di
          finanziamento  indicate  all'art.  1,    e' concesso per la
          durata di  dodici  mesi    dalla  data  di  erogazione  del
          finanziamento  di  cui  all'art.  1.  Eventuali residui del
          fondo sono utilizzati anche per interessi  relativi  ad  un
          periodo  piu'  lungo,  comunque  non superiore ad ulteriori
          dodici mesi".
            "Art. 3 (Modalita'  e termini per la  corresponsione  del
          contributi  sugli    interessi).  -    1.  Gli   enti,   le
          associazioni,  i privati   che intendono beneficiare    del
          contributo  devono  inviare,    per  il  tramite  dell'ente
          finanziatore, nel  termine indicato  al comma  3,  apposita
          domanda  al gestore  del fondo,  alleganto copia  dell'atto
          idoneo  a dimostrare che il  finanziamento e' relativo alle
          sovvenzioni di cui all'art. 1.
            2.  All'inizio  di  ogni  esercizio finanziario, la Banca
          nazionale  del  lavoro     -   Sezione      di      credito
          cinematografico     e    teatrale  S.p.a.    -  delibera  i
          contributi in conto  interessi disponendone il pagamento  a
          favore  degli  aventi  diritto,  per  il tramite degli enti
          finanziatori - sulla  base  del  volume  dei  finanziamenti
          concessi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
            3.  A  tal  fine  i  soggetti   finanziatori, entro il 31
          gennaio di ogni anno, fanno pervenire all'istituto  gestore
          del  fondo  l'estratto  conto  riferito  al    31  dicembre
          dell'anno precedente  con l'indicazione, per ogni   singola
          operazione    di   finanziamento di   cui  all'art. 1,  del
          debito per  capitale, delle date  di inizio  e di eventuale
          fine del finanziamento, delle  date e degli  importi  delle
          erogazioni    e  delle  decurtazioni verificatesi nel corso
          dell'anno medesimo.
            4.  Gli  estratti   conti  sono  muniti   delle     firme
          dei    legali rappresentanti dei soggetti finanziatori, che
          sono responsabili della loro esattezza".