IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre e 28 novembre 1997, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana n. 259 del 6 novembre 1997 e n. 281 del 2 dicembre 1997, concernenti le dichiarazioni dello stato di emergenza rispettivamente nei territori delle province di Rieti e di Arezzo; Vista l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1998; Viste le richieste inviate dai presidenti dei comitati tecnicoscientifici di cui alla sopracitata ordinanza n. 2741/1998; Sentiti i commissari delegati presidenti delle regioni Lazio e Toscana; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. I comitati tecnicoscientifici di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 svolgono, secondo le indicazione fornite dai commissari delegati, il coordinamento di tutte le iniziative necessarie a fornire i dati e gli elementi utili per l'attivita' di ricostruzione e di valutazione del costo degli interventi. In particolare provvedono con criteri omogenei a fornire: a) l'analisi e l'elaborazione dei dati di danno e di vulnerabilita' ricavati dalle schede di censimento elaborate; b) la definizione dei parametri tecnicoeconomici di riferimento per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati, ivi compresa la definizione del danno significativo alle strutture portanti; c) gli elementi per la definizione di soglie di danno e vulnerabilita', per l'accesso ai contributi ai sensi della citata ordinanza; d) le direttive tecniche con parametri e prescrizioni tecniche per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati o danneggiati in modo significativo, sia pubblici che privati, nonche' le direttive procedurali per la presentazione e per l'elaborazione dei progetti relativi; e) le direttive tecniche e procedurali per i controlli sui progetti e sugli interventi previsti nell'ordinanza. 2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i commissari delegati, su richiesta dei Presidenti dei comitati tecnicoscientifici, possono integrare i comitati medesimi con esperti del GNDT, nel numero massimo di due, e di un esperto giuridicoamministrativo. Ai membri del comitato compresi quelli di cui al comma 2 e' corrisposto, a partire dalla prima riunione del comitato medesimo, un compenso da stabilire da parte del commissario delegato. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede con le disponibilita' di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998.