IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visti i decreti  del Presidente del Consiglio dei  Ministri in data
31 ottobre  e 28 novembre  1997, pubblicati nelle  Gazzette Ufficiali
della Repubblica italiana n.  259 del 6 novembre 1997 e  n. 281 del 2
dicembre 1997, concernenti le  dichiarazioni dello stato di emergenza
rispettivamente nei territori delle province di Rieti e di Arezzo;
  Vista l'ordinanza  n. 2741  del 30  gennaio 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  30 del  6 febbraio
1998;
  Viste   le   richieste   inviate  dai   presidenti   dei   comitati
tecnicoscientifici di cui alla sopracitata ordinanza n. 2741/1998;
  Sentiti  i commissari  delegati  presidenti delle  regioni Lazio  e
Toscana;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. I  comitati tecnicoscientifici di cui  all'art. 2 dell'ordinanza
n. 2741 del 30 gennaio  1998 svolgono, secondo le indicazione fornite
dai  commissari delegati,  il  coordinamento di  tutte le  iniziative
necessarie a fornire  i dati e gli elementi utili  per l'attivita' di
ricostruzione  e  di  valutazione  del  costo  degli  interventi.  In
particolare provvedono con criteri omogenei a fornire:
  a) l'analisi e l'elaborazione dei dati di danno e di vulnerabilita'
ricavati dalle schede di censimento elaborate;
  b) la definizione dei parametri tecnicoeconomici di riferimento per
gli interventi di ripristino  con miglioramento sismico degli edifici
gravemente  danneggiati,  ivi  compresa   la  definizione  del  danno
significativo alle strutture portanti;
  c)  gli  elementi   per  la  definizione  di  soglie   di  danno  e
vulnerabilita',  per l'accesso  ai contributi  ai sensi  della citata
ordinanza;
  d) le direttive tecniche con  parametri e prescrizioni tecniche per
la  riparazione con  miglioramento sismico  degli edifici  gravemente
danneggiati  o danneggiati  in modo  significativo, sia  pubblici che
privati, nonche' le direttive procedurali  per la presentazione e per
l'elaborazione dei progetti relativi;
  e) le direttive tecniche e procedurali per i controlli sui progetti
e sugli interventi previsti nell'ordinanza.
  2.  Ai fini  dello svolgimento  dei compiti  di cui  al comma  1, i
commissari  delegati,  su  richiesta   dei  Presidenti  dei  comitati
tecnicoscientifici, possono integrare i comitati medesimi con esperti
del   GNDT,  nel   numero   massimo   di  due,   e   di  un   esperto
giuridicoamministrativo. Ai  membri del  comitato compresi  quelli di
cui al  comma 2 e'  corrisposto, a  partire dalla prima  riunione del
comitato medesimo, un compenso da  stabilire da parte del commissario
delegato.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del  comma 2 si provvede con
le disponibilita'  di cui  all'art. 5 dell'ordinanza  n. 2741  del 30
gennaio 1998.