L'Osservatorio nazionale del volontariato, nella seduta del 1 giugno 1998, al fine di approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed aventi il fine di fare fronte ad emergenze sociali, nonche' di favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate, ha approvato la presente circolare. I progetti saranno esaminati e selezionati secondo i criteri contenuti nella presente circolare; per il finanziamento di quelli che verranno dichiarati ammissibili verra' utilizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434. La quota per cui si richiede il finanziamento da parte del Dipartimento degli affari sociali non potra' superare il 10% dell'ammontare complessivo del fondo citato. Le organizzazioni di volontariato che presentano un progetto ai sensi della presente circolare devono concorrere nella misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto, indicando le fonti da cui derivano le risorse. I costi per il pagamento degli stipendi e dei salari del personale retribuito, nonche' il rimborso di spese documentate per il personale volontario non devono superare il 20% dell'ammontare complessivo del costo del progetto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Nel caso in cui il progetto sia cofinanziato da altri soggetti pubblici andra' specificato l'ammontare della quota finanziata nonche' la provenienza del finanziamento. Il Dipartimento degli affari sociali potra' disporre che il finanziamento avvenga in maniera globale o parziale. L'Osservatorio nazionale per il volontariato privilegia le domande di finanziamento presentate per la prima volta. A) Soggetti destinatari del finanziamento. Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato ovvero piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente a condizione che l'organizzazione proponente e/o le eventuali consociate alla data di scadenza della domanda siano legalmente costituite alla data del 1 gennaio 1997 e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle leggi e delibere regionali e provinciali emanate in attuazione di questo. In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266 del 1991, non saranno presi in considerazione: a) progetti presentati da organizzazioni di volontariato di cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49 del 1987 e per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266 del 1991; b) progetti attinenti la materia della protezione civile; c) progetti connessi con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. B) Priorita' nella selezione dei progetti. L'Osservatorio nazionale di volontariato dara' priorita' ai progetti che: 1) siano particolarmente innovativi e prevedano la costituzione e la messa in opera di attivita' caratterizzate da una spiccata valenza sociale; 2) promuovano la collaborazione fra soggetti pubblici, imprese, sindacati; 3) favoriscano le sinergie e la collaborazione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore; 4) siano trasferibili in altri contesti territoriali. C) Termini e modalita' di presentazione delle richieste di contributo. Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla lettera A) dovranno far pervenire entro sessanta giorni (fara' fede la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la domanda redatta in carta semplice in conformita' allo schema allegato che costituisce parte integrante della presente circolare. La domanda dovra' essere inviata a mezzo raccomandata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187 Roma. Alla domanda dovranno essere allegati: a) copia autocertificata del legale rappresentante dell'organizzazione all'atto di iscrizione al registro generale del volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione; b) copia dello statuto vigente dell'organizzazione, redatto in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266. In caso di cofinanziamento da parte di regione o di ente locale, alla domanda andra' allegata una dichiarazione dell'ente che attesti la quota cofinanziata; Nel caso in cui il progetto riguardi piu' realta' territoriali diverse da quella in cui ha sede l'organizzazione, e per la cui realizzazione occorra la collaborazione degli enti locali, alla domanda dovra' essere allegato il parere degli enti coinvolti nel progetto. D) Descrizione del progetto. L'Osservatorio nazionale per il volontariato, per il finanziamento dei progetti per il 1998 ha individuato due grandi aree tematiche: l'area della lotta all'esclusione sociale e l'area dello sviluppo dei servizi alla persona. L'area della lotta all'esclusione sociale comprende tipologie che individuano e propongono progetti che intervengono su soggetti sociali con scarso livello di reddito, forte bisogno di servizi e di interventi nel mercato dell'occupazione, tipologie familiari frammentate (famiglie monoparentali, donne sole con figli a carico etc.); forme di sofferenza sociale non esclusivamente legate al reddito, in cui vengono a trovarsi soggetti e fasce di popolazione che soffrono di deficit di reti o servizi, anziani in primo luogo; forme di marginalita' sociale connessa a situazioni di carenza momentanea di lavoro, a deficit formativi, ad emaginazione sociale dovuta a vari fattori (immigrati, R.O.M., inoccupati a rischio di poverta', ex detenuti, residenti in aree a rischio). L'area dello sviluppo dei servizi alla persona comprende iniziative progettuali finalizzate a contrastare forme non specifiche di disagio di singoli soggetti e gruppi di soggetti svantaggiati. Le domande dovranno contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento. Ai fini di una corretta stesura del progetto si rinvia alla scheda progettuale allegata alla presente circolare. Dovranno in ogni modo essere chiaramente indicati: il nome dell'organizzazione; i destinatari dell'intervento; la durata del progetto per l'anno finanziario corrente; il numero dei volontari, il livello e l'entita' del loro coinvolgimento nel progetto nonche' la loro preparazione; gli eventuali altri soggetti non volontari coinvolti; il responsabile del progetto; il piano economico complessivo; l'entita' del contributo richiesto; la parte in carico all'organizzazione che presenta domanda, che non dovra' essere comunque inferiore al 30% del costo previsto del progetto che si intende realizzare. Nel caso in cui il progetto presentato sia cofinanziato da altri soggetti, indicare la quotaparte cofinanziato ed il soggetto finanziatore. E) Motivi dl inammissibilita'. Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei requisiti fin qui' richiesti, risulteranno: 1) spedite oltre il termine di scadenza; 2) concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti di progettualita'; 3) inoltrate da organizzazioni di volontariato che non abbiano provveduto a presentare all'Osservatorio nazionale per il volontariato le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti; 4) concernenti richieste di finanziamento di progetti gia' finanziati. F) Oneri non ammissibili a contributo. Non verranno in nessun caso finanziati, ancorche' documentati: gli oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione che presenta la domanda; gli oneri relativi a seminari e convegni collegati con il progetto; le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni; ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzato alla realizzazione del progetto. G) Commissione di valutazione. La valutazione dell'ammissibilita' al finanziamento verra' compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale; la commissione sara' composta da cinque membri, di cui quattro scelti fra persone di particolare e comprovata esperienza maturata nel mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti universitari in materie afferenti alle politiche sociali, ed un membro dell'Osservatorio nazionale del volontariato che non ha diritto di voto. H) Progetti ammessi al finanziamento. Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di finanziamento per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, inviare la seguente documentazione: composizione attuale dell'organo rappresentativo; certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti (pretura e tribunale) del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda; bilancio consuntivo 1997; bilancio preventivo 1998 in caso sia previsto dallo statuto; codice fiscale dell'organizzazione ed estremi del conto corrente bancario o eventualmente di altra forma di accreditamento della somma concessa; Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine comportera' la decadenza dal diritto al finanziamento. In questo caso subentrera' nel diritto al finanziamento, con delibera dell'Osservatorio, il progetto immediatamente successivo in graduatoria a quelli risultati ammissibili. I) Verifiche. L'Osservatorio nazionale per il volontariato sottoporra' a verifiche i progetti ammessi al finanziamento nel corso della realizzazione, nonche' ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e la loro trasferibilita' in altri contesti. In caso di accertamento da parte dell'Osservatorio di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la continuazione della realizzazione del progetto, o venga accertato un uso non corretto dei fondi erogati, l'Osservatorio potra' in qualsiasi momento disporre l'interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme gia' versate. L) Modalita' dl erogazione del finanziamento. Il finanziamento verra' ripartito in due fasi: 80% della somma al momento dell'accettazione da parte dell'organizzazione delle modalita' e dei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato; 20% al termine della realizzazione del progetto e a seguito della presentazione di un rapporto finale che esponga dettagliatamente i risultati ottenuti con una specifica dimostrazione delle spese sostenute per l'intero progetto. Il Ministro per la solidarieta' sociale: Turco