L'Osservatorio  nazionale  del  volontariato, nella  seduta  del  1
giugno 1998,  al fine  di approvare progetti  sperimentali elaborati,
anche in  collaborazione con  gli enti  locali, da  organizzazioni di
volontariato iscritte  nei registri regionali di  volontariato di cui
all'art. 6 della legge  11 agosto 1991, n. 266, ed  aventi il fine di
fare fronte ad emergenze  sociali, nonche' di favorire l'applicazione
di metodologie  di intervento particolarmente avanzate,  ha approvato
la presente circolare.
  I  progetti  saranno  esaminati  e selezionati  secondo  i  criteri
contenuti nella  presente circolare;  per il finanziamento  di quelli
che verranno dichiarati ammissibili verra' utilizzato lo stanziamento
di L. 2.000.000.000 di cui al  decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364,
convertito nella legge 17 dicembre 1997,  n. 434. La quota per cui si
richiede  il finanziamento  da  parte del  Dipartimento degli  affari
sociali  non potra'  superare il  10% dell'ammontare  complessivo del
fondo  citato. Le  organizzazioni di  volontariato che  presentano un
progetto ai  sensi della  presente circolare devono  concorrere nella
misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione
del progetto, indicando le fonti da  cui derivano le risorse. I costi
per  il  pagamento   degli  stipendi  e  dei   salari  del  personale
retribuito, nonche' il rimborso di spese documentate per il personale
volontario non devono superare  il 20% dell'ammontare complessivo del
costo  del progetto,  in coerenza  con quanto  disposto dall'art.  3,
comma 4,  della legge  11 agosto  1991, n.  266. Nel  caso in  cui il
progetto  sia   cofinanziato  da   altri  soggetti   pubblici  andra'
specificato l'ammontare della quota finanziata nonche' la provenienza
del finanziamento.
  Il  Dipartimento  degli  affari  sociali  potra'  disporre  che  il
finanziamento avvenga  in maniera globale o  parziale. L'Osservatorio
nazionale per il volontariato  privilegia le domande di finanziamento
presentate per la prima volta.
 A) Soggetti destinatari del finanziamento.
  Possono richiedere  i contributi per la  realizzazione dei progetti
indicati in  premessa singole  organizzazioni di  volontariato ovvero
piu' organizzazioni  di volontariato congiuntamente a  condizione che
l'organizzazione proponente e/o le  eventuali consociate alla data di
scadenza della  domanda siano legalmente  costituite alla data  del 1
gennaio  1997  e regolarmente  iscritte  nei  registri regionali  del
volontariato di cui all'art. 6 della  legge 11 agosto 1991, n. 266, e
delle leggi e delibere regionali  e provinciali emanate in attuazione
di questo.
  In attuazione  di quanto disposto  dall'art. 13 della legge  n. 266
del 1991, non saranno presi in considerazione:
  a)  progetti  presentati  da   organizzazioni  di  volontariato  di
cooperazione  internazionale   allo  sviluppo,  che   ricadono  nella
disciplina della  legge n. 49  del 1987 e  per i quali  sono previsti
requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n.
266 del 1991;
  b) progetti attinenti la materia della protezione civile;
  c) progetti connessi con il servizio civile sostitutivo di cui alla
legge 15 dicembre 1972, n. 772.
 B) Priorita' nella selezione dei progetti.
  L'Osservatorio  nazionale   di  volontariato  dara'   priorita'  ai
progetti che:
  1) siano  particolarmente innovativi e prevedano  la costituzione e
la messa in opera di attivita' caratterizzate da una spiccata valenza
sociale;
  2)  promuovano la  collaborazione fra  soggetti pubblici,  imprese,
sindacati;
  3)  favoriscano  le   sinergie  e  la  collaborazione   di  reti  e
collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
   4) siano trasferibili in altri contesti territoriali.
 C)   Termini  e  modalita'   di  presentazione  delle  richieste  di
contributo.
  Le organizzazioni  di volontariato che  abbiano i requisiti  di cui
alla lettera A)  dovranno far pervenire entro  sessanta giorni (fara'
fede la  data del timbro  postale) dalla data di  pubblicazione della
presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
la  domanda redatta  in  carta semplice  in  conformita' allo  schema
allegato che  costituisce parte integrante della  presente circolare.
La domanda dovra'  essere inviata a mezzo  raccomandata a: Presidenza
del Consiglio  dei Ministri -  Dipartimento per gli affari  sociali -
Osservatorio nazionale per  il volontariato - Via Veneto,  56 - 00187
Roma. Alla domanda dovranno essere allegati:
  a)    copia     autocertificata    del     legale    rappresentante
dell'organizzazione all'atto  di iscrizione al registro  generale del
volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione;
  b)  copia dello  statuto  vigente  dell'organizzazione, redatto  in
coerenza con  quanto disposto  dall'art. 3, comma  3, della  legge 11
agosto 1991, n. 266.
  In caso  di cofinanziamento da parte  di regione o di  ente locale,
alla domanda andra' allegata  una dichiarazione dell'ente che attesti
la quota cofinanziata;
  Nel  caso in  cui il  progetto riguardi  piu' realta'  territoriali
diverse  da quella  in cui  ha sede  l'organizzazione, e  per la  cui
realizzazione  occorra  la  collaborazione degli  enti  locali,  alla
domanda dovra'  essere allegato  il parere  degli enti  coinvolti nel
progetto.
 D) Descrizione del progetto.
  L'Osservatorio nazionale per il  volontariato, per il finanziamento
dei progetti  per il 1998  ha individuato due grandi  aree tematiche:
l'area della lotta all'esclusione sociale e l'area dello sviluppo dei
servizi alla persona.
  L'area della  lotta all'esclusione sociale comprende  tipologie che
individuano  e  propongono  progetti  che  intervengono  su  soggetti
sociali con scarso livello di reddito,  forte bisogno di servizi e di
interventi   nel   mercato  dell'occupazione,   tipologie   familiari
frammentate (famiglie  monoparentali, donne  sole con figli  a carico
etc.);  forme  di sofferenza  sociale  non  esclusivamente legate  al
reddito, in  cui vengono a  trovarsi soggetti e fasce  di popolazione
che soffrono  di deficit di reti  o servizi, anziani in  primo luogo;
forme  di  marginalita'  sociale  connessa a  situazioni  di  carenza
momentanea di  lavoro, a  deficit formativi, ad  emaginazione sociale
dovuta a  vari fattori  (immigrati, R.O.M.,  inoccupati a  rischio di
poverta', ex detenuti, residenti in aree a rischio).
  L'area dello sviluppo dei servizi alla persona comprende iniziative
progettuali finalizzate a contrastare forme non specifiche di disagio
di singoli soggetti e gruppi di soggetti svantaggiati.
  Le  domande dovranno  contenere una  dettagliata descrizione  degli
obiettivi, dei  contenuti, delle  caratteristiche, dei tempi  e delle
fasi di realizzazione dell'intervento.
  Ai fini di una corretta stesura  del progetto si rinvia alla scheda
progettuale allegata  alla presente circolare. Dovranno  in ogni modo
essere chiaramente indicati:
  il nome dell'organizzazione;
  i destinatari dell'intervento;
  la durata del progetto per l'anno finanziario corrente;
  il  numero  dei   volontari,  il  livello  e   l'entita'  del  loro
coinvolgimento nel progetto nonche' la loro preparazione;
  gli eventuali altri soggetti non volontari coinvolti;
  il responsabile del progetto;
  il piano economico complessivo;
  l'entita' del contributo richiesto;
  la parte in carico all'organizzazione che presenta domanda, che non
dovra'  essere  comunque inferiore  al  30%  del costo  previsto  del
progetto  che si  intende realizzare.  Nel  caso in  cui il  progetto
presentato sia cofinanziato da altri soggetti, indicare la quotaparte
cofinanziato ed il soggetto finanziatore.
 E) Motivi dl inammissibilita'.
  Non  verranno prese  in  considerazione le  domande  che, oltre  ad
essere prive dei requisiti fin qui' richiesti, risulteranno:
  1) spedite oltre il termine di scadenza;
  2)  concernenti  richieste  generiche di  finanziamento,  prive  di
requisiti di progettualita';
  3)  inoltrate da  organizzazioni  di volontariato  che non  abbiano
provveduto   a   presentare   all'Osservatorio   nazionale   per   il
volontariato  le relazioni  sullo  stato di  attuazione dei  progetti
ammessi al finanziamento negli anni precedenti;
  4)  concernenti   richieste  di  finanziamento  di   progetti  gia'
finanziati.
 F) Oneri non ammissibili a contributo.
  Non verranno in nessun caso finanziati, ancorche' documentati:
  gli  oneri relativi  ad attivita'  promozionali dell'organizzazione
che presenta la domanda;
  gli oneri relativi a seminari e convegni collegati con il progetto;
  le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni;
  ogni  altro  tipo  di   spesa  non  strettamente  finalizzato  alla
realizzazione del progetto.
 G) Commissione di valutazione.
  La valutazione dell'ammissibilita' al finanziamento verra' compiuta
da  una  commissione  nominata  con   decreto  del  Ministro  per  la
solidarieta' sociale; la commissione sara' composta da cinque membri,
di  cui  quattro  scelti  fra persone  di  particolare  e  comprovata
esperienza maturata  nel mondo del  volontariato e del  terzo settore
e/o  fra docenti  universitari  in materie  afferenti alle  politiche
sociali, ed  un membro  dell'Osservatorio nazionale  del volontariato
che non ha diritto di voto.
 H) Progetti ammessi al finanziamento.
  Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di
finanziamento  per  un  progetto  che  venga  dichiarato  ammissibile
dovranno,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione, inviare la seguente documentazione:
  composizione attuale dell'organo rappresentativo;
  certificato  penale  e  certificato relativo  a  eventuali  carichi
pendenti   (pretura   e    tribunale)   del   rappresentante   legale
dell'organizzazione che presenta la domanda;
  bilancio consuntivo 1997;
  bilancio preventivo 1998 in caso sia previsto dallo statuto;
  codice fiscale  dell'organizzazione ed  estremi del  conto corrente
bancario o eventualmente di altra forma di accreditamento della somma
concessa;
  Il  mancato invio  o  l'invio anche  parziale della  documentazione
richiesta entro  il termine comportera'  la decadenza dal  diritto al
finanziamento.   In   questo   caso  subentrera'   nel   diritto   al
finanziamento,   con   delibera    dell'Osservatorio,   il   progetto
immediatamente   successivo  in   graduatoria   a  quelli   risultati
ammissibili.
 I) Verifiche.
  L'Osservatorio   nazionale  per   il  volontariato   sottoporra'  a
verifiche  i  progetti  ammessi  al  finanziamento  nel  corso  della
realizzazione,   nonche'  ad   una   valutazione   finale  circa   il
raggiungimento degli obiettivi prefissati,  e la loro trasferibilita'
in altri contesti.
  In caso  di accertamento da  parte dell'Osservatorio di  motivi che
inducano  a   ritenere  non   realizzabile  la   continuazione  della
realizzazione del progetto, o venga accertato un uso non corretto dei
fondi erogati,  l'Osservatorio potra'  in qualsiasi  momento disporre
l'interruzione  del finanziamento  e chiedere  la restituzione  delle
somme gia' versate.
 L) Modalita' dl erogazione del finanziamento.
  Il finanziamento verra' ripartito in due fasi:
  80%   della   somma   al   momento   dell'accettazione   da   parte
dell'organizzazione  delle modalita'  e dei  termini previsti  per la
realizzazione del progetto approvato;
  20% al termine  della realizzazione del progetto e  a seguito della
presentazione di  un rapporto  finale che esponga  dettagliatamente i
risultati  ottenuti  con  una  specifica  dimostrazione  delle  spese
sostenute per l'intero progetto.
 Il Ministro per la solidarieta' sociale: Turco