IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera b), e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza puo' essere estesa anche a comuni limitrofi; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 700 del 1996, che demanda la determinazione della competenza territoriale dei predetti uffici a base circoscrizionale a successivi decreti del Ministro delle finanze; Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; Considerato che tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale devono ricomprendersi anche quelli volti a determinare la competenza territoriale dei menzionati uffici a base circoscrizionale; Considerato che, tra i previsti uffici a base circoscrizionale, sono di prossima attivazione quelli di Bari, Perugia, Reggio nell'Emilia, Treviso, Udine e Venezia; Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate a base circoscrizionale nei maggiori centri urbani risponde alla finalita' di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il piu' possibile baricentrici rispetto al proprio bacino di utenza; Considerato che nelle sedi di Perugia, Reggio nell'Emilia, Udine e Treviso, ove sono previsti due uffici delle entrate a base circoscrizionale, non e' stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione rispondesse all'esigenza sopra rappresentata, sicche', per evitare ulteriori rinvii, si rende al momento opportuno attivare provvisoriamente uno solo dei due uffici previsti, estendendone comunque la competenza territoriale all'intero distretto della rispettiva sede; Considerato che analoghe difficolta' di ordine logistico inducono ad attivare provvisoriamente a Bari solo due dei tre previsti uffici delle entrate a base circoscrizionale, ripartendo interamente fra essi la competenza territoriale di detta sede; Viste le proposte formulate dalle direzioni regionali delle entrate per la Puglia e il Veneto in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Bari e Venezia; Ritenuta la necessita' di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformita' a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro e consentano ai contribuenti di raggiungere agevolmente l'ufficio di competenza; Ritenuto altresi' che, in relazione alla peculiarita' delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali; Decreta: Art. 1. Competenza degli uffici delle entrate di Bari, Perugia, Reggio nell'Emilia, Treviso, Udine e Venezia 1. Nei comuni di Bari e Venezia hanno sede uffici delle entrate a base circoscrizionale, il cui numero e la cui competenza territoriale sono specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Nei comuni di Perugia, Reggio nell'Emilia, Treviso e Udine sara' provvisoriamente attivato, per le ragioni specificate in premessa, un unico ufficio delle entrate, con la competenza territoriale di cui alla tabella C / 1 allegata al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700.