IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione  del  Ministero  delle finanze,  ed  in  particolare
l'art. 7,  commi 10,  lettera b), e  11, che  prevedono l'istituzione
degli uffici delle entrate;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze, ed in  particolare l'art. 41, che disciplina
i compiti e  le attribuzioni degli uffici  delle entrate, stabilendo,
fra  l'altro,  che  nei  comuni a  maggior  sviluppo  demografico  ed
economico  possono  essere  istituiti  uffici delle  entrate  a  base
circoscrizionale, la cui competenza puo' essere estesa anche a comuni
limitrofi;
  Visto il decreto ministeriale 21  dicembre 1996, n. 700, recante il
regolamento  per l'individuazione  degli uffici  dell'amministrazione
finanziaria di livello dirigenziale  non generale, nel quale vengono,
tra  l'altro,  individuati gli  uffici  delle  entrate, ivi  compresi
quelli a base circoscrizionale;
  Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 700 del
1996, che demanda la determinazione della competenza territoriale dei
predetti  uffici a  base  circoscrizionale a  successivi decreti  del
Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del 1993, cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo  1998, n. 80,  che individua  tra le funzioni  dei dirigenti
generali anche  l'adozione di atti relativi  all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
  Considerato  che tra  gli atti  riguardanti l'organizzazione  degli
uffici  di livello  dirigenziale non  generale devono  ricomprendersi
anche  quelli  volti a  determinare  la  competenza territoriale  dei
menzionati uffici a base circoscrizionale;
  Considerato  che, tra  i previsti  uffici a  base circoscrizionale,
sono  di  prossima  attivazione   quelli  di  Bari,  Perugia,  Reggio
nell'Emilia, Treviso, Udine e Venezia;
  Considerato  che  l'istituzione  di  uffici delle  entrate  a  base
circoscrizionale nei  maggiori centri urbani risponde  alla finalita'
di facilitare l'accesso del pubblico  agli uffici ed esige quindi che
gli stessi  trovino sistemazione in  punti diversi del  territorio di
competenza,  in  modo da  risultare  il  piu' possibile  baricentrici
rispetto al proprio bacino di utenza;
  Considerato che nelle sedi di  Perugia, Reggio nell'Emilia, Udine e
Treviso,  ove  sono   previsti  due  uffici  delle   entrate  a  base
circoscrizionale, non e' stato  finora possibile reperire immobili la
cui  dislocazione   rispondesse  all'esigenza   sopra  rappresentata,
sicche', per evitare ulteriori rinvii,  si rende al momento opportuno
attivare  provvisoriamente   uno  solo   dei  due   uffici  previsti,
estendendone comunque la competenza territoriale all'intero distretto
della rispettiva sede;
  Considerato che  analoghe difficolta' di ordine  logistico inducono
ad attivare provvisoriamente a Bari  solo due dei tre previsti uffici
delle  entrate a  base circoscrizionale,  ripartendo interamente  fra
essi la competenza territoriale di detta sede;
  Viste le proposte formulate dalle direzioni regionali delle entrate
per  la  Puglia e  il  Veneto  in  ordine alla  determinazione  della
competenza territoriale  degli uffici delle  entrate circoscrizionali
di Bari e Venezia;
  Ritenuta la  necessita' di  determinare la  competenza territoriale
degli  uffici circoscrizionali  secondo  criteri  che assicurino,  in
conformita' a quanto  previsto dall'art. 41, comma  5, primo periodo,
del citato decreto  del Presidente della Repubblica n.  287 del 1992,
un'omogenea  ripartizione  dei  carichi  di lavoro  e  consentano  ai
contribuenti di raggiungere agevolmente l'ufficio di competenza;
  Ritenuto  altresi'  che,  in   relazione  alla  peculiarita'  delle
problematiche  connesse alla  ripartizione delle  competenze fra  gli
uffici  delle entrate  a base  circoscrizionale, si  rende necessario
determinare, per talune  tipologie di atti e per  la fase transitoria
di  passaggio  dai  vecchi  ai nuovi  uffici,  criteri  di  carattere
generale  per   la  determinazione  della  competenza   degli  uffici
circoscrizionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
     Competenza  degli uffici  delle  entrate di  Bari, Perugia,
            Reggio nell'Emilia, Treviso, Udine e Venezia
  1. Nei comuni  di Bari e Venezia hanno sede  uffici delle entrate a
base circoscrizionale, il cui numero e la cui competenza territoriale
sono specificati nell'unita tabella  che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  2. Nei comuni di Perugia, Reggio nell'Emilia, Treviso e Udine sara'
provvisoriamente attivato, per le ragioni specificate in premessa, un
unico ufficio  delle entrate, con  la competenza territoriale  di cui
alla tabella C  / 1 allegata al regolamento adottato  con decreto del
Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700.